{"id":293126,"date":"2026-01-06T04:12:14","date_gmt":"2026-01-06T04:12:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/293126\/"},"modified":"2026-01-06T04:12:14","modified_gmt":"2026-01-06T04:12:14","slug":"milleproroghe-2026-il-decreto-legge-e-stato-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/293126\/","title":{"rendered":"Milleproroghe 2026. Il decreto-legge \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025 (data di pubblicazione in G.U.) il <strong><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: \u00abDisposizioni urgenti in materia di termini normativi\u00bb<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito le principali misure su imprese e fisco.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<tr>\n<td style=\"width: 100%;\"><a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/negozio\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-42813 size-full lazyload\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/AI_CYBER-XMAS_1456.jpg\" alt=\"\" width=\"1456\" height=\"250\"  data- style=\"--smush-placeholder-width: 1456px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1456\/250;\"\/><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il rinvio della decorrenza al 2027 dei Testi unici tributari<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 4 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a>, proroga <strong>al 1\u00b0 gennaio 2027<\/strong> la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle <strong>sanzioni tributarie amministrative e penali<\/strong> (comma 1); del testo unico dei <strong>tributi erariali minori<\/strong> (comma 2); del testo unico della <strong>giustizia tributaria<\/strong> (comma 3); del testo unico in materia di <strong>versamenti e di riscossione<\/strong> (comma 4); del testo unico in materia di i<strong>mposta di registro e altri tributi indiretti<\/strong> (comma 5)<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Proroga al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di societ\u00e0 ed enti con le modalit\u00e0 speciali introdotte nel 2020<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione di cui al <strong>comma 11<\/strong> dell\u2019articolo 4 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a>, si occupa dello svolgimento delle assemblee di societ\u00e0 ed enti. \u00c8 prorogato <strong>fino al 30 settembre 2026<\/strong> il termine per lo svolgimento delle assemblee di societ\u00e0 ed enti con le modalit\u00e0 speciali introdotte nel 2020 (<strong>assemblee \u201ca distanza\u201d<\/strong>, e per i casi previsti, <strong>ricorso al rappresentante designato<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal fine si ricorda che l\u2019articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilit\u00e0 per le societ\u00e0 con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, <strong>all\u2019istituto del rappresentante designato<\/strong> previsto dall\u2019articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l\u2019esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e\/o subdeleghe ai sensi dell\u2019articolo 135-novies del TUF. L\u2019applicazione di tali disposizioni \u00e8 stata estesa anche alle societ\u00e0 ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societ\u00e0 con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L\u2019applicazione dell\u2019articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, \u00e8 stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine \u00e8 stato differito al 31 dicembre 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rileva, altres\u00ec, che la <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-12&amp;atto.codiceRedazionale=24G00041&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.46562112483274065&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta \u00ablegge capitali\u00bb)<\/a> ha espressamente statuito che l\u2019intervento in assemblea e l\u2019esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societ\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 premesso, il <strong>comma 11<\/strong> \u00e8 volto a prorogare ulteriormente l\u2019applicazione della disposizione normativa in questione <strong>fino al 30 settembre 2026<\/strong>, per le ragioni che seguono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novit\u00e0 introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l\u2019accessibilit\u00e0 della riunione a distanza \u00e8 un fattore propulsore della partecipazione assembleare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su tali basi, lo <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg19\/682?atto=331&amp;tipoAtto=Atto&amp;idLegislatura=19&amp;tab=\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">schema di decreto legislativo<\/a> recante attuazione della delega di cui all\u2019articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societ\u00e0 di capitali contenute nel codice civile, nonch\u00e9 per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg19\/682?atto=331&amp;tipoAtto=Atto&amp;idLegislatura=19&amp;tab=\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331<\/a>, vedasi l\u2019articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalit\u00e0 di svolgimento della riunione assembleare <strong>sono decise dall\u2019organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela<\/strong>. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto <strong>schema<\/strong> di decreto sancisce espressamente la possibilit\u00e0 per l\u2019organo amministrativo di <strong>prevedere che l\u2019assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l\u2019intervento e l\u2019esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla societ\u00e0<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilit\u00e0 non sia prevista nello statuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il predetto <strong>schema<\/strong> di decreto legislativo \u00e8 attualmente all\u2019esame delle competenti Commissioni parlamentari (<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg19\/682?atto=331&amp;tipoAtto=Atto&amp;idLegislatura=19&amp;tab=\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-12&amp;atto.codiceRedazionale=24G00041&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.46562112483274065&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">legge capitali<\/a>, \u00e8 prevista l\u2019introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalit\u00e0 e la fluidit\u00e0 di svolgimento delle assemblee delle societ\u00e0 quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalit\u00e0 alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parit\u00e0 di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ci\u00f2 in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell\u2019illustrazione dell\u2019organo amministrativo sulle questioni pi\u00f9 rilevanti, nonch\u00e9 di snellimento degli interventi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l\u2019entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l\u2019ulteriore proroga del termine sino <strong>al 30 settembre 2026<\/strong>, <strong>al fine di assicurare continuit\u00e0 di disciplina<\/strong>. Pratica, la proroga evita un \u201cvuoto\u201d tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l\u2019entrata in vigore della riforma collegata alla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-12&amp;atto.codiceRedazionale=24G00041&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.46562112483274065&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">\u201clegge capitali<\/a>\u201d e allo <strong>schema<\/strong> di <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg19\/682?atto=331&amp;tipoAtto=Atto&amp;idLegislatura=19&amp;tab=\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">D.Lgs. in itinere (Atto Governo n. 331)<\/a>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Concessionari della riscossione dei tributi locali. <\/strong><strong>Proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>comma 12<\/strong> dell\u2019articolo 4 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a> \u00e8 diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1\u00b0 gennaio 2020 erano gi\u00e0 iscritti nell\u2019albo di cui all\u2019articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di <strong>adeguare il proprio capitale sociale in tempi pi\u00f9 lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell\u2019albo stesso<\/strong>. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all\u2019articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l\u2019altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l\u2019attivit\u00e0 di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonch\u00e9 sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivit\u00e0 di supporto propedeutiche all\u2019accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societ\u00e0 da essi partecipate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la proroga dell\u2019adeguamento appare necessaria proprio in virt\u00f9 dei tempi richiesti per l\u2019emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Estesa anche per l\u2019annualit\u00e0 2026 la sospensione dell\u2019aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>comma 1 <\/strong>dell\u2019articolo 9 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a> proroga di un anno la sospensione dell\u2019aggiornamento biennale disposto ai sensi dell\u2019articolo 195 del codice della strada, nonch\u00e9 il termine previsto per l\u2019adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell\u2019efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell\u2019incremento percentuale da applicare all\u2019aggiornamento. Si ricorda che l\u2019articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualit\u00e0 2023 e 2024, l\u2019aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall\u2019articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (<strong>Codice della strada<\/strong> \u2013 <strong>CdS<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il citato articolo 195 del Codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all\u2019intera variazione, accertata dall\u2019ISTAT, dell\u2019indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal fine, entro il 1\u00b0 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell\u2019economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell\u2019eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell\u2019inflazione registrata, la variazione dell\u2019indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva sub\u00ecto un aumento pari al +15,6 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall\u2019articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l\u2019annualit\u00e0 2025, \u00e8 stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all\u2019articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l\u2019inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ci\u00f2 al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall\u2019entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull\u2019apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall\u2019altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosit\u00e0 per i cittadini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell\u2019aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonch\u00e9 il termine previsto per l\u2019adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l\u2019inflazione relativa al biennio 2025-2026<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale proroga \u00e8 intesa a mantenere la stabilit\u00e0 degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall\u2019applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell\u2019articolo 1 della legge n. 197 del 2022 <strong>al fine di estende anche all\u2019annualit\u00e0 2026 la sospensione dell\u2019aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al <strong>fine di prorogare di un anno il termine previsto per l\u2019adozione del decreto di aggiornamento<\/strong> (numero 1), con conseguente differimento della decorrenza dell\u2019efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell\u2019incremento percentuale da applicare all\u2019aggiornamento (numero 3).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>sospensione estesa anche al 2026 (anni 2023, 2024, 2025 e 2026);<\/li>\n<li>decreto di aggiornamento entro 1\u00b0 dicembre 2026;<\/li>\n<li>nuovi importi efficaci dal 1\u00b0 gennaio 2027;<\/li>\n<li>indice riferito al biennio 2025-2026.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalit\u00e0 operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese<\/strong> <strong>(PMI)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il comma 1 <\/strong>dell\u2019articolo 14 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a>, interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le PMI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il predetto Fondo, di cui all\u2019articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662\/1996, \u00e8 uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidit\u00e0 delle PMI. Il <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (D.L. Anticipi)<\/a>, come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all\u2019articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell\u2019operativit\u00e0 del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. <strong>La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l\u2019anno 2026<\/strong>. L\u2019accesso al fondo \u00e8 previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Differimento di tre mesi del termine per l\u2019adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell\u2019acquacoltura<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>comma 2<\/strong> dell\u2019articolo 15 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a> proroga <strong>fino al 31 marzo 2026<\/strong> il termine per l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell\u2019acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo gi\u00e0 non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell\u2019acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificit\u00e0 del settore e le difficolt\u00e0 operative che possono derivare da tempistiche pi\u00f9 ristrette.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Aiuti di Stato. Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di notifica di taluni atti di recupero<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>comma 3<\/strong> dell\u2019articolo 15 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a> modifica l\u2019articolo 3, comma 6, del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215#art3-com6\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215<\/a>, <strong>prorogando al 31 dicembre 2027 <\/strong>il termine, gi\u00e0 prorogato di due anni dall\u2019articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all\u2019articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all\u2019articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, <strong>emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici<\/strong> <strong>per i quali le Autorit\u00e0 responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda <strong>la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, \u00e8 prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Proroga del termine assegnato alle piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la stipula delle polizze assicurative per rischi catastrofali<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>comma 2<\/strong> dell\u2019articolo 16 del <a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a> proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle <strong>piccole e microimprese<\/strong>, <strong>con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande<\/strong> di cui all\u2019articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, <strong>per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamit\u00e0 naturali ed eventi catastrofali<\/strong>. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all\u2019assicurazione l\u2019effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo s\u00ec che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa pi\u00f9 idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all\u2019aperto. Proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019intervento normativo di cui al <strong>comma 3<\/strong> dell\u2019articolo 16 del <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/wp-content\/uploads\/DL200-25.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200<\/strong><\/a> si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall\u2019articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito <strong>l\u2019irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all\u2019aperto<\/strong>. Nello specifico, si rappresenta che tale articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, <strong>case mobili, maxicaravan e similari<\/strong>) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all\u2019aperto, <strong>siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025<\/strong>, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 <strong>incrementa<\/strong> \u2013 dalla medesima data del 1\u00b0 gennaio 2025 \u2013 <strong>il valore delle aree attrezzate<\/strong> per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, <strong>rispettivamente dell\u201985 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all\u2019aperto<\/strong>. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il comma 3 del citato articolo 7-quinquies prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all\u2019aperto, a decorrere dalla data del 1\u00b0 gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025<strong> (ora al 15 dicembre 2026)<\/strong>, presentino:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell\u2019articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante \u00abSemplificazione delle procedure catastali\u00bb), per <strong>l\u2019aggiornamento della mappa catastale<\/strong>;<\/li>\n<li>atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l\u2019aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 <strong>al 15 dicembre 2026<\/strong> il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalit\u00e0 di consentire agli intestatari catastali di avere pi\u00f9 tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall\u2019Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si evidenzia che gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall\u2019articolo 7-quinquies, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l\u2019anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. <strong>L\u2019eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell\u2019anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessit\u00e0 di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l\u2019imposta dovuta per l\u2019anno 2025<\/strong> per effetto di quanto indicato (in deroga alla regola generale) dal comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies secondo cui le <strong>rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1\u00b0 gennaio 2025.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<tr>\n<td style=\"width: 100%;\"><a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/negozio\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-42813 size-full lazyload\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/AI_CYBER-XMAS_1456.jpg\" alt=\"\" width=\"1456\" height=\"250\"  data- style=\"--smush-placeholder-width: 1456px; 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