{"id":299538,"date":"2026-01-10T07:10:11","date_gmt":"2026-01-10T07:10:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/299538\/"},"modified":"2026-01-10T07:10:11","modified_gmt":"2026-01-10T07:10:11","slug":"figc-condannata-per-abuso-di-posizione-dominante-anche-nellorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-ludico-amatoriali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/299538\/","title":{"rendered":"Figc condannata per abuso di posizione dominante anche nell\u2019organizzazione di eventi e competizioni ludico-amatoriali"},"content":{"rendered":"<p>Una giudizio duro, dove l\u2019interpretazione \u00e8 materia da avvocati, ma la sostanza rischia di far rivedere gli equilibri stessi delle regole sportive. <\/p>\n<p>Con sentenza n. 102\/2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha accertato la avvenuta violazione dell\u2019art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante) nella condotta tenuta dalla <b>FIGC<\/b>, volta alla estensione della propria posizione dominante anche all\u2019organizzazione di eventi e competizioni di tipo ludico-amatoriale e, di conseguenza, ha confermato la legittimit\u00e0 della Delibera dell\u2019Autorit\u00e0 Garante Concorrenza e Mercato 18 giugno 2024, con la quale la stessa, alla luce di tale accertamento, aveva condannato la FIGC ad una sanzione pecuniaria di euro <b>4.203.000,00<\/b>.<\/p>\n<p>La sentenza in questione, in via generale, ha confermato che il Diritto Europeo (e, in particolare, il Diritto della Concorrenza, come disciplinato dagli artt. 56, 101 e 102 TFUE) si applica anche nel settore dello Sport, laddove lo stesso assuma una rilevanza economica (principio pacifico, sancito sin dagli anni \u201970 dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, ampiamente richiamata dal Consiglio di Stato).<\/p>\n<p>Il <b>Consiglio di Stato<\/b> accoglie cos\u00ec l\u2019appello dell\u2019<b>Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm)<\/b>, riformando la precedente sentenza del <b>Tar del Lazio<\/b> e confermando l\u2019esistenza di un <b>abuso di posizione dominante<\/b> da parte della <b>Federcalcio.<\/b><\/p>\n<p>La sentenza sembra interpretare tutti i fatti come se ci fosse una intenzionalit\u00e0 di commettere un <strong>abuso anticoncorrenziale<\/strong> da parte della FIGC e per fare ci\u00f2 finisce per dettare delle regole su cosa si debba intendere per agonismo. Sostiene inoltre che l\u2019abuso si sarebbe svolto dal 2015 al 2024 e interpreta la \u201cliberalizzazione\u201d fatta dalla FIGC a seguito dell\u2019avvio del procedimento dell\u2019AGCM come un fatto abuso. In questo quadro era ovvio che il Consiglio di Stato confermasse integralmente la sanzione non essendoci alcuno spazio, sempre secondo <strong>la tesi del Consiglio di Stato<\/strong>, per poter incidere sull\u2019entit\u00e0 della stessa.<\/p>\n<p>Una decisione che rischia di mettere in difficolt\u00e0 l\u2019intero sistema sportivo. Del resto, il problema principale di tale contenzioso non \u00e8 di certo l\u2019entit\u00e0 della sanzione, bens\u00ec la tenuta del sistema sportivo e l\u2019autonomia della regolazione tecnica. Pertanto, giustamente non avrebbe avuto senso per la Federazione richiedere una diminuzione della sanzione che sarebbe stata sostanzialmente una sorta di ammissione, a fronte di una sentenza pienamente favorevole di primo grado. Un argomento spinoso sul quale anche il Coni potrebbe dire la sua.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Una giudizio duro, dove l\u2019interpretazione \u00e8 materia da avvocati, ma la sostanza rischia di far rivedere gli equilibri&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":299539,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[176],"tags":[1537,90,89,245,244],"class_list":{"0":"post-299538","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sport","8":"tag-it","9":"tag-italia","10":"tag-italy","11":"tag-sport","12":"tag-sports"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115869556665661367","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/299538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=299538"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/299538\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/299539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=299538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=299538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=299538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}