{"id":300281,"date":"2026-01-10T18:03:11","date_gmt":"2026-01-10T18:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/300281\/"},"modified":"2026-01-10T18:03:11","modified_gmt":"2026-01-10T18:03:11","slug":"piu-facile-passare-al-regime-forfettario-nel-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/300281\/","title":{"rendered":"Pi\u00f9 facile passare al regime forfettario nel 2026"},"content":{"rendered":"<p>\n                                La conferma della soglia dei 35.000 euro per dipendenti e pensionati estende il perimetro dei potenziali soggetti beneficiari e consente il passaggio immediato a chi si trova per opzione nel corso del primo triennio del regime ordinario. Ecco tutte le novit\u00e0\n                            <\/p>\n<p>S\u00ec, \u00e8 possibile <strong>passare al regime forfettario nel 2026<\/strong>, anche se non \u00e8 ancora trascorso il triennio di permanenza obbligatoria nel regime ordinario vigente per chi lo avesse scelto per opzione.<\/p>\n<p>In via generale, <strong>l\u2019applicazione per opzione di un regime contabile \u00e8 vincolante per un triennio<\/strong>, cos\u00ec come previsto dall\u2019<strong>articolo 3 del DPR 442\/97<\/strong>, il quale prevede che:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cL\u2019opzione &#8230; vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/regime-contabile-agevolato-forfettario-semplificato-ordinario\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">regimi contabili<\/a>.<\/p>\n<p>Restano salvi termini pi\u00f9 ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell\u2019imposta.<\/p>\n<p>Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l\u2019opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Tuttavia, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito in pi\u00f9 occasioni che <strong>questo vincolo non si applica<\/strong> quando intervengono modifiche normative sostanziali che cambiano radicalmente il sistema di tassazione.<\/p>\n<p>In linea generale, il passaggio al regime forfettario richiede il rispetto di specifici limiti di reddito conseguiti nell\u2019anno precedente 2025 e l\u2019assenza delle cause ostative ordinariamente previste dalla Legge 190\/2014:<\/p>\n<p>    Requisiti di accesso per il 2026<\/p>\n<p>Per aderire al regime forfettario nel 2026, \u00e8 necessario che nell\u2019anno 2025 siano stati principalmente rispettati i seguenti parametri:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>limite ricavi\/compensi<\/strong>: non aver superato gli 85.000 euro di ricavi o compensi conseguiti nell\u2019anno;<\/li>\n<li> <strong>reddito da lavoro dipendente o pensione<\/strong>: il reddito lordo da lavoro dipendente o pensione eventualmente percepito non deve superare i 35.000 euro, confermato per il 2026, soglia comunque irrilevante se il rapporto di lavoro \u00e8 cessato nel 2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cause di Esclusione<\/p>\n<p>Il passaggio rimane precluso, come nell\u2019<strong>ipotesi di inizio attivit\u00e0<\/strong>, in assenza di determinate condizioni, tra le quali \u00e8 importante evidenziare quelle pi\u00f9 diffuse ovvero:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>partecipazione a societ\u00e0 di persone, associazioni professionali o imprese familiari<\/strong>;<\/li>\n<li> <strong>controllo SRL che esercitano attivit\u00e0 direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la propria partita IVA<\/strong>;<\/li>\n<li> <strong>fatturazione prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o soggetti a essi riconducibili<\/strong>, con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (ad eccezione del caso degli ex praticanti che hanno svolto il tirocinio professionale per lo svolgimento dell\u2019esame di abilitazione alla professione).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Revoca dell\u2019opzione per il regime ordinario prima del triennio<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/Regime-forfettario\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">regime forfettario<\/a> \u00e8 considerato il regime naturale per i soggetti che ne rispettano i requisiti e per l\u2019anno 2026 \u00e8 possibile passare al regime forfettario <strong>anche se non si \u00e8 ancora concluso il primo triennio di permanenza obbligatoria nel regime ordinario<\/strong>, scelto in precedenza per opzione.<\/p>\n<p>La regola generale del vincolo triennale di cui all\u2019<strong>articolo 3 del DPR 442\/97<\/strong> decade quando intervengono modifiche normative che alterano la struttura o i requisiti dei regimi fiscali.<\/p>\n<p>Riporto un passaggio della <strong><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/regime-forfettario-circolare-agenzia-entrate-32-2023-novita-limiti-fuoriuscita\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate numero 32\/E\/2023<\/a><\/strong> che a sua volta riprende la precedente <strong><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/regime-di-cassa-2017-circolare-agenzia-entrate-istruzioni-contabilita-semplificata\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Circolare numero 11\/E\/2017<\/a><\/strong>:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cl\u2019opzione per un regime di determinazione dell\u2019imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finch\u00e9 permane la concreta applicazione del regime scelto. L\u2019articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente la variazione dell\u2019opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/circolare_n_32_regime_forfetario_05_12_2023.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 408.3 kio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1760090026\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Regime forfettario: analisi dei requisiti d\u2019accesso, permanenza e fuoriuscita<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Circolare Agenzia delle Entrate numero 32\/2023\n<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/circolare_11_e_del_13_aprile_2017.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 501.4 kio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1760090026\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Regime contabile semplificato di cassa<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 11\/E\/2017\n<\/p>\n<p>Pertanto, occorre evidenziare il nuovo intervento, disposto tramite il comma 27 articolo 1 della Legge numero 199\/2025 (Legge di Bilancio 2026):<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cAll\u2019articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: \u00abl\u2019anno 2025\u00bb sono sostituite dalle seguenti: gli anni 2025 e 2026\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Si concretizza cos\u00ec la possibile fuoriuscita anticipata dal regime ordinario precedentemente opzionato di cui al comma 1 dell\u2019articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997:<\/p>\n<p>1. L\u2019opzione e la revoca di regimi di determinazione dell\u2019imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalit\u00e0 di tenuta delle scritture contabili.<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cLa validit\u00e0 dell\u2019opzione e della relativa revoca \u00e8 subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall\u2019inizio dell\u2019anno o dell\u2019attivit\u00e0. \u00c8 comunque consentita la variazione dell\u2019opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Se nel 2025 si rientra nei parametri come sopra riportati, <strong>si potr\u00e0 applicare il regime forfetario gi\u00e0 dall\u2019anno 2026<\/strong>, superando il vincolo triennale.<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novit\u00e0 ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono <strong>iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter<\/strong>, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal luned\u00ec alla domenica alle 13.00<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>La casistica di cui alla legge di Bilancio 2026: un esempio pratico<\/p>\n<p>Un <strong>dipendente o pensionato con Partita IVA<\/strong>, che ha optato per il <strong>regime ordinario dopo l\u2019anno 2023<\/strong>, potr\u00e0 applicare il <strong>regime forfettario gi\u00e0 dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong>, a condizione che il suo <strong>reddito lordo da lavoro dipendente o pensione<\/strong> percepito nel 2025 <strong>non abbia superato la soglia di 35.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Ecco come gestire correttamente questo passaggio:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>proroga della soglia<\/strong>: la Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2026 &#8211; e solo per un anno &#8211; il limite innalzato a 35.000 euro, in deroga al limite dei 30.000 euro che, salvo nuove modifiche, interverr\u00e0 nuovamente dal 1\u00b0 gennaio 2027;<\/li>\n<li> <strong>superamento del vincolo triennale<\/strong>: poich\u00e9 l\u2019innalzamento della soglia anche per l\u2019anno 2026 da 30.000 a 35.000 euro \u00e8 frutto di una modifica normativa, <strong>\u00e8 possibile revocare l\u2019opzione per il regime ordinario prima della scadenza del triennio naturale<\/strong>;<\/li>\n<li> <strong>requisiti ordinari<\/strong>: oltre al<a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/forfettario-limite-reddito-lavoro-dipendente-pensione-35000-euro\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">limite di 35.000 euro di reddito dipendente\/pensione<\/a>, rimane obbligatorio non aver superato gli 85.000 euro di ricavi o compensi conseguiti nel 2025, oltre a tutti gli altri requisiti ordinariamente previsti per la sua applicazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adempimenti operativi e formalit\u00e0<\/p>\n<p>Il <strong>passaggio tra regimi<\/strong> non richiede una comunicazione preventiva all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Viene considerato sufficiente il \u201c<strong>comportamento concludente<\/strong>\u201d fin dal 1\u00b0 gennaio 2026, emettendo fatture senza applicazione dell\u2019IVA, facendo in esse espressamente riferimento all\u2019articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190\/2014.<\/p>\n<p>Una nota finale riguarda l\u2019abrogazione del <strong>comma 3 dell\u2019articolo 19 bis del Dpr 633\/72<\/strong>:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201c3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell\u2019imposta sugli acquisti o nell\u2019attivit\u00e0 comportano la detrazione dell\u2019imposta in misura diversa da quella gi\u00e0 operata, la rettifica \u00e8 eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, \u00e8 eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>In considerazione dell\u2019<strong>articolo 9 del decreto legislativo numero 186\/2025<\/strong> che <strong>abroga<\/strong> quest\u2019ultima norma, <strong>non \u00e8 pi\u00f9 necessario dover calcolare e versare l\u2019IVA<\/strong> relativa alle <strong>rimanenze finali del periodo d\u2019imposta precedente<\/strong> o ai <strong>residui decimi\/quinti dei beni strumentali<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La conferma della soglia dei 35.000 euro per dipendenti e pensionati estende il perimetro dei potenziali soggetti beneficiari&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":300282,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,50626,177,1537,90,89,179,32459],"class_list":{"0":"post-300281","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-agevolazioni-fiscali","11":"tag-business","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-pubblico","16":"tag-regime-forfettario"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115872124454269415","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=300281"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300281\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/300282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=300281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=300281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=300281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}