{"id":301945,"date":"2026-01-11T20:08:13","date_gmt":"2026-01-11T20:08:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/301945\/"},"modified":"2026-01-11T20:08:13","modified_gmt":"2026-01-11T20:08:13","slug":"contesa-sul-quadro-di-severini-forse-falso-lacquirente-riavra-240mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/301945\/","title":{"rendered":"Contesa sul quadro di Severini \u201cforse falso\u201d: l\u2019acquirente riavr\u00e0 240mila euro"},"content":{"rendered":"<p>Milano \u2013 <strong>Tutti erano convinti <\/strong>che il <strong>quadro <\/strong>intitolato <strong>\u201cMovimento di danza\u201d <\/strong>fosse di <strong>Gino Severini<\/strong>, pittore vissuto tra il 1883 e il 1966 e firmatario del <strong>Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti<\/strong>. Lo erano le figlie, che ne hanno dichiarato <strong>l\u2019autenticit\u00e0<\/strong>. Lo era il venditore, titolare di una nota galleria d\u2019arte. E lo era il <strong>compratore<\/strong>, che per accaparrarsi il dipinto ha speso <strong>240mila euro nel 2002<\/strong>. Tredici anni dopo, per\u00f2, \u00e8 cambiato tutto.<\/p>\n<p>Il contratto con la celebre casa d\u2019aste <\/p>\n<p>Quando il proprietario ha stipulato un contratto con<strong> Christie\u2019s per la vendita<\/strong>, i rappresentanti della pi\u00f9 grande casa d\u2019aste al mondo hanno premesso che \u201csarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l\u2019opera non avrebbe potuto\u201d andare all\u2019incanto \u201cin assenza di conferma ufficiale della sua autenticit\u00e0 da parte di Daniela Fonti, storica dell\u2019arte e curatrice del catalogo ragionato delle opere di Gino Severini\u201d. Peccato che nell\u2019ottobre del 2015 l\u2019esperta abbia dichiarato \u201cdi n<strong>on essere in grado di attestare l\u2019autenticit\u00e0 dell\u2019opera\u201d<\/strong>. E cinque anni dopo il dipinto, ritenuto \u201cfalso e integrante il reato di contraffazione, \u00e8 stato sequestrato in esecuzione di decreto della Procura della Repubblica di Milano\u201d.<\/p>\n<p>La causa <\/p>\n<p>Cos\u00ec il <strong>proprietario ha fatto causa al venditore <\/strong>per ottenere dal Tribunale l\u2019annullamento del contratto di compravendita per errore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado, l\u2019istanza \u00e8 stata respinta in toto, ma in appello \u00e8 stata parzialmente accolta: i giudici hanno annullato il contratto e<strong> condannato il gallerista a restituire i 240mila euro incassati nel 2002<\/strong>, escludendo per\u00f2 risarcimenti in quanto pure chi ha piazzato il quadro pensava \u201cincolpevolmente\u201d che fosse davvero di Severini. Il verdetto \u00e8 stato ora ratificato dalla Cassazione, che ha respinto l\u2019ultimo ricorso presentato dal gallerista.<\/p>\n<p>Cosa hanno stabilito i giudici <\/p>\n<p><strong>\u201cIn tema di vendita di opere<\/strong> <strong>d\u2019arte <\/strong>\u2013 hanno spiegato i giudici \u2013,<strong> l\u2019errore di uno o di entrambi i contraenti sull\u2019autenticit\u00e0 <\/strong>dell\u2019opera negoziata e sull\u2019effettiva identit\u00e0 del relativo autore pu\u00f2 dar luogo alla <strong>caducazione del contratto<\/strong>, perch\u00e9 comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell\u2019identit\u00e0 e delle qualit\u00e0 essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell\u2019accordo\u201d. I legali del gallerista hanno sostenuto che la Corte d\u2019appello abbia omesso di considerare la firma dell\u2019autore come \u201cprova legale\u201d dell\u2019autenticit\u00e0. Gli ermellini hanno risposto cos\u00ec: \u201cNel caso attuale, in cui la sicura attribuzione dell\u2019opera a Severini era stata accettata dalle parti come qualit\u00e0 della cosa compravenduta determinante del consenso, tale presunzione \u00e8 stata superata sulla base di risultanze probatorie che indicavano gravi elementi contrari all\u2019autenticit\u00e0 dell\u2019opera e della firma\u201d. <\/p>\n<p>Vale a dire: \u201cOltre al rifiuto della dottoressa Fonti di confermare la paternit\u00e0 dell\u2019opera, sono stati valorizzati dalla Corte d\u2019appello la perizia grafologica, la quale ha attestato che la firma presente sul dipinto era il frutto di un\u2019imitazione pedissequa della firma di Gino Severini e la perizia tecnico-artistica, la quale ha rilevato elementi stilistici e tecnici di dubbio sull\u2019attribuibilit\u00e0 dell\u2019opera, nonch\u00e9 il dato del sequestro del dipinto, disposto in sede penale a fronte di indizi di contraffazione\u201d. Conclusione: il venditore deve restituire i 240mila euro all\u2019acquirente. Che al momento non \u00e8 tenuto a restituire il quadro: servir\u00e0 una domanda specifica che per adesso non \u00e8 stata ancora presentata. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Milano \u2013 Tutti erano convinti che il quadro intitolato \u201cMovimento di danza\u201d fosse di Gino Severini, pittore vissuto&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":301946,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1446],"tags":[32280,1615,1613,1614,1611,1610,85544,1612,203,724,5626,204,1537,90,89,14642,3208],"class_list":{"0":"post-301945","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-arte-e-design","8":"tag-acquirente","9":"tag-arte","10":"tag-arte-e-design","11":"tag-arteedesign","12":"tag-arts","13":"tag-arts-and-design","14":"tag-contesa","15":"tag-design","16":"tag-entertainment","17":"tag-euro","18":"tag-falso","19":"tag-intrattenimento","20":"tag-it","21":"tag-italia","22":"tag-italy","23":"tag-quadro","24":"tag-severini"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115878278114440080","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/301945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=301945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/301945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/301946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=301945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=301945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=301945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}