{"id":303053,"date":"2026-01-12T13:24:09","date_gmt":"2026-01-12T13:24:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/303053\/"},"modified":"2026-01-12T13:24:09","modified_gmt":"2026-01-12T13:24:09","slug":"importanti-novita-gia-nel-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/303053\/","title":{"rendered":"importanti novit\u00e0 gi\u00e0 nel 2026"},"content":{"rendered":"<p>\n                                Non solo ritenute dell&#8217;1% sul B2B dal 2028: gi\u00e0 dal 2026 entreranno in vigore nuove ritenute d&#8217;acconto per alcune tipologie di contribuenti titolari di partita IVA, ecco quali\n                            <\/p>\n<p>La <strong>Legge di Bilancio 2026<\/strong> ha introdotto una grande novit\u00e0 in materia di <strong>ritenute d\u2019acconto<\/strong>, introducendo la trattenuta dell\u20191% nel B2B dal 2029 (si inizier\u00e0 in realt\u00e0 gi\u00e0 dal 2028 con lo 0,50%).<\/p>\n<p>Ma non si tratta dell\u2019unica novit\u00e0.<\/p>\n<p>Sempre la Legge numero 199\/2025 ne ha introdotto un\u2019altra, che modifica sensibilmente la disciplina delle <strong>ritenute d\u2019acconto dovute sulle provvigioni<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019intervento normativo modifica l\u2019<strong>articolo 25-bis del D.P.R. 600\/1973<\/strong>, abolendo consolidati esoneri dalla sua applicazione per alcuni settori specifici qui avanti meglio individuati<\/p>\n<p>Chi sar\u00e0 interessato dalla novit\u00e0 e dovr\u00e0 applicare la nuova ritenuta d\u2019acconto?<\/p>\n<p>A decorrere <strong>dal 1\u00b0 marzo 2026<\/strong>, le imprese che corrispondono provvigioni ai seguenti soggetti saranno obbligate a operare una ritenuta d\u2019acconto dalla quale erano fino ad ora espressamente esentati:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>Agenzie di viaggio e turismo<\/strong>;<\/li>\n<li> <strong>Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei<\/strong>;<\/li>\n<li> <strong>Agenti e commissionari di imprese petrolifere<\/strong>, per le prestazioni rese direttamente alle stesse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Misura della ritenuta e modalit\u00e0 di calcolo<\/p>\n<p>La disciplina generale, ora estesa anche ai settori sopra citati, prevede l\u2019applicazione della ritenuta cos\u00ec come segue:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>Aliquota<\/strong>: 23%, corrispondente a quella del primo degli <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IRPEF-scaglioni-aliquote-calcolo\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">scaglioni IRPEF<\/a>;<\/li>\n<li> <strong>Base imponibile<\/strong>: la ritenuta si applica sul 50% dell\u2019ammontare delle provvigioni;<\/li>\n<li> <strong>Base imponibile ridotta<\/strong>: la ritenuta si applica sul 20% dell\u2019ammontare delle provvigioni se il percipiente dichiara, sotto la propria responsabilit\u00e0, di avvalersi in via continuativa dell\u2019opera di dipendenti e\/o di terzi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Decorrenza e coordinamento normativo<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di applicazione della ritenuta scatta per le provvigioni corrisposte a partire dal 1\u00b0 marzo 2026.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2026 la materia \u00e8 regolata anche dal nuovo \u201cTesto unico in materia di versamenti e riscossione\u201d, pi\u00f9 in particolare l\u2019articolo 39 del decreto legislativo numero 33\/2025, che recepisce le medesime modifiche per garantire <strong>coerenza al sistema tributario<\/strong>.<\/p>\n<p>Adempimenti per il sostituto d\u2019imposta<\/p>\n<p>Le aziende che si avvalgono di intermediari appartenenti alle categorie sopra elencate dovranno quindi:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>aggiornare le anagrafiche fornitori nei propri applicativi software<\/strong>, per gestire la corretta applicazione e il calcolo della ritenuta anche per i soggetti sopra elencati;<\/li>\n<li> ricevere le dichiarazioni dei percipienti per la <strong>riduzione della base imponibile dal 50% al 20%<\/strong>, ove spettante;<\/li>\n<li> provvedere al versamento della ritenuta a mezzo modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione delle spettanze ora soggette;<\/li>\n<li> rilasciare la Certificazione Unica CU e riportare i dati dei versamenti nel modello 770.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo questa didascalica e spero sufficientemente chiara spiegazione della disposizione e dei suoi effetti pratici consentitemi una <strong>doverosa e amara riflessione<\/strong>.<\/p>\n<p>Complicazione e non semplificazione, non \u00e8 un paradosso: \u00e8 la conseguenza della sempre maggiore necessit\u00e0 di risorse finanziarie<\/p>\n<p>L\u2019ampliamento dell\u2019obbligo mirerebbe ad <strong>uniformare il trattamento fiscale dei rapporti di agenzia, mediazione e procacciamento d\u2019affari<\/strong>, eliminando asimmetrie tra diversi settori merceologici.<\/p>\n<p>A me, invece, viene da pensare all\u2019<strong>anticipo di cassa realizzato anche in questo ambito fino ad ora escluso<\/strong>, disposizione che va in direzione esattamente contraria rispetto alla non pi\u00f9 confermata rateizzazione del secondo acconto delle imposte che un po\u2019 tutti avevano auspicato.<\/p>\n<p>Una disposizione che, pur posticipandoli, <strong>mensilizzava gli incassi delle imposte da parte dell\u2019Erario<\/strong>, che era poi l\u2019obiettivo, ancorch\u00e9 in forma diversa e semplificata, che voleva perseguire l\u2019ex direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate Ruffini.<\/p>\n<p><strong>Direzione contraria a quanto insito in questa Legge di Bilancio 2026<\/strong> che, invece, amplia il perimetro di azione obbligatoria da parte dei sostituti di imposta.<\/p>\n<p>Anche con la previsione dal 2028 di una <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/ritenuta-1-per-cento-b2b-2028-incubo\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ritenuta generalizzata nelle transazioni tra imprese<\/a> non aderenti al Concordato preventivo Biennale o non in regime di adempimento collaborativo.<\/p>\n<p>Complicanza eccessiva per gli operatori che, come leggibile dalla relazione tecnica in accompagnamento al provvedimento, avr\u00e0 un di fatto marginale effetto positivo di recupero di gettito da evasione che si tradurr\u00e0 a regime per le casse dell\u2019Erario in <strong>circa 300 milioni di euro di maggiori entrate<\/strong>:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cuna montagna che ha partorito un topolino\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>La <strong>traduzione di un verso di Orazio<\/strong>, usata spesso a proposito in casi similari a questo, nel quale \u00e8 evidente la <strong>distanza<\/strong> e l\u2019<strong>antieconomicit\u00e0<\/strong> per il sistema economico del Paese tra <strong>sforzi abnormi necessari<\/strong> richiesti a professionisti e aziende rispetto ai <strong>risultati attesi<\/strong>.<\/p>\n<p>Un\u2019operazione apparentemente volta al <strong>recupero di gettito da evasione fiscale<\/strong> che, invece, \u00e8 pi\u00f9 semplicemente <strong>un\u2019anticipazione a favore delle casse erariali<\/strong>, effettuata <strong>drenando liquidit\u00e0 dal sistema economico del Paese<\/strong> che dovr\u00e0, se necessario, rivolgersi al sistema bancario per sopperire alle proprie esigenze finanziarie.<\/p>\n<p>Altro che semplificazione e alleggerimento degli adempimenti \u2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Non solo ritenute dell&#8217;1% sul B2B dal 2028: gi\u00e0 dal 2026 entreranno in vigore nuove ritenute d&#8217;acconto 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