{"id":303232,"date":"2026-01-12T16:07:10","date_gmt":"2026-01-12T16:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/303232\/"},"modified":"2026-01-12T16:07:10","modified_gmt":"2026-01-12T16:07:10","slug":"quando-e-quanto-si-puo-richiedere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/303232\/","title":{"rendered":"quando e quanto si pu\u00f2 richiedere"},"content":{"rendered":"<p>\n                                Lavoratrici e lavoratori dipendenti possono richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto: le regole sono diverse a seconda che il TFR sia destinato all&#8217;azienda oppure al fondo pensione\n                            <\/p>\n<p>Lavoratrici e lavoratori dipendenti che aderiscono a un <strong>fondo di previdenza complementare<\/strong> alla fine del periodo di versamento possono decidere di:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>farsi anticipare<\/strong> dal fondo pensione l\u2019importo maturato a seguito dei versamenti eseguiti <strong>a titolo di capitale<\/strong>, secondo il criterio del valore attuale;<\/li>\n<li> oppure farselo erogare in <strong>rendita<\/strong> (con le novit\u00e0 introdotte dalla Legge 199\/2025, si veda tabella sotto).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel primo caso, gli iscritti al fondo possono decidere di richiedere un importo entro un determinato tetto percentuale che, fino allo scorso 31 dicembre 2025, era pari al 50%.<\/p>\n<p>A partire da quest\u2019anno questo importo salir\u00e0 al <strong>60%<\/strong>; se si sceglie la percentuale massima, il restante 40% andr\u00e0 percepito in rendita.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 \u00e8 stata introdotta dal comma 201 dell\u2019articolo 1 della Legge numero 199\/2025 (Legge di Bilancio 2026), che modifica la norma di riferimento ovvero il <strong>comma 3 dell\u2019articolo 11 del decreto legislativo numero 252\/2005<\/strong>, il cui testo aggiornato oggi \u00e8 il seguente:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cLe prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in <strong>capitale<\/strong>, secondo il <strong>valore attuale<\/strong>, fino ad un <strong>massimo del 60 per cento del montante finale accumulato<\/strong>, e in <strong>rendita<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel computo dell\u2019importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.<\/p>\n<p>Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell\u2019assegno sociale di cui all\u2019articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa pu\u00f2 essere erogata in capitale\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Attenzione: questo tema non va confuso con l\u2019anticipazione ordinaria del TFR, ovvero quella che i dipendenti possono richiedere durante lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>In quest\u2019ultimo caso non si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno raggiunto l\u2019et\u00e0 per al pensione e che chiedono l\u2019erogazione di quanto dovuto dal fondo, ma di chi, durante il proprio percorso lavorativo, potrebbe avere necessit\u00e0 di richiedere un\u2019anticipazione della liquidazione.<\/p>\n<p>In questo caso occorre distinguere:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>chi versa il TFR in azienda<\/strong> secondo le disposizioni ordinarie previste dall\u2019articolo 2120 del codice civile;<\/li>\n<li> chi \u00e8 iscritto a un <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/Fondo-pensione-cos-e-come-funziona-conviene\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">fondo pensione<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per chi versa il TFR in azienda<\/strong> le <strong>regole di riferimento<\/strong> sono le seguenti:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> l\u2019<strong>articolo 2120 del Codice Civile<\/strong>, intitolato \u201cDisciplina del trattamento di fine rapporto\u201d;<\/li>\n<li> la <strong>Legge n. 297\/1982<\/strong>, che ha riformato la vecchia indennit\u00e0 di anzianit\u00e0, trasformandola nell\u2019attuale TFR;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 7 della Legge 53\/2000<\/strong> (per i congedi formativi);<\/li>\n<li> l\u2019<strong>articolo 32 del Decreto Legislativo numero 151\/2001<\/strong> (che disciplina i congedi di maternit\u00e0 e paternit\u00e0).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella tabella seguente abbiamo schematizzato la normativa di cui sopra, particolarmente complessa in modo da fornire degli spunti a chi stesse valutando se, quando e quanto chiedere di anticipo TFR al proprio datore di lavoro.<\/p>\n<tr class=\"row_first\"> Quando pu\u00f2 essere richiesto l\u2019anticipo ordinario del TFR  Quanto si pu\u00f2 richiedere e per quali spese  Con quanti anni di iscrizione  Come viene tassato <\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id6516_c0\">Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo)<\/td>\n<td headers=\"id6516_c1\">75% per le spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche)<\/td>\n<td headers=\"id6516_c2\">Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro<\/td>\n<td headers=\"id6516_c3\">Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di servizio oltre il 15\u00b0 (fino a un minimo del 9%).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id6516_c0\">Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo)<\/td>\n<td headers=\"id6516_c1\">75% per acquisto prima casa (per il dipendente o per i figli, compreso acquisto in cooperativa o costruzione)<\/td>\n<td headers=\"id6516_c2\">Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro<\/td>\n<td headers=\"id6516_c3\">Tassazione ordinaria (separata): si applica l\u2019aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni (generalmente pi\u00f9 alta del 15%)<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id6516_c0\">Durante i periodi di astensione facoltativa o per la formazione<\/td>\n<td headers=\"id6516_c1\">30% per sostegno al reddito per congedi (Congedi parentali per maternit\u00e0\/paternit\u00e0 o congedi formativi)<\/td>\n<td headers=\"id6516_c2\">Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro<\/td>\n<td headers=\"id6516_c3\">Tassazione ordinaria (separata): si applica l\u2019aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni.<\/td>\n<\/tr>\n<p>Per chi, invece, versa il proprio TFR &#8211; o altri contributi volontari &#8211; a un fondo pensione la regola di riferimento \u00e8 il <strong>comma 7 dell\u2019articolo 11 del decreto legislativo numero 252\/2005<\/strong>, che prevede le seguenti situazioni, nelle quali \u00e8 possibile richiedere le anticipazioni ordinarie del TFR.<\/p>\n<p>Anche in questo caso proponiamo una tabella che sintetizza quanto previsto dalla legge:<\/p>\n<tr class=\"row_first\"> Quando pu\u00f2 essere richiesto l\u2019anticipo ordinario del TFR  Quanto si pu\u00f2 richiedere e per quali spese  Con quanti anni di iscrizione  Come viene tassato <\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id0f14_c0\">In qualsiasi momento (senza attesa minima)<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c1\">75% per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per s\u00e9, coniuge o figli)<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c2\">0 anni (Immediatamente richiedibile)<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c3\">Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15\u00b0 (fino a un minimo del 9%)<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id0f14_c0\">In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c1\">75% per acquisto prima casa (per s\u00e9 o per i figli) oppure interventi di ristrutturazione della prima casa<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c2\">Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c3\">Tassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d\u2019imposta, meno favorevole rispetto a quella sanitaria).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id0f14_c0\">In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c1\">30% per ulteriori esigenze (spese generiche che non occorre documentare)<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c2\">Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare<\/td>\n<td headers=\"id0f14_c3\">Tassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d\u2019imposta)<\/td>\n<\/tr>\n<p>Alcuni addetti ai lavori considerano un\u2019ulteriore possibilit\u00e0 di anticipo del TFR per coloro che sono iscritti a un fondo pensione e purtroppo rimangono <strong>inoccupati<\/strong>.<\/p>\n<p>Nella tabella sopra non l\u2019abbiamo aggiunta perch\u00e9, a differenza di quanto si legge su alcuni siti, in questo caso non siamo di fronte a una casistica di anticipazione ma a un <strong>riscatto parziale o totale<\/strong> della propria posizione.<\/p>\n<p>La regola di riferimento in questo caso \u00e8 l\u2019<strong>articolo 14 del D.Lgs. 252\/2005 (commi 2 e 3)<\/strong>.<\/p>\n<p>Questa norma consente di recuperare i versamenti eseguiti con una tassazione agevolata, ma \u00e8 legata alla durata del periodo in cui si rimane senza lavoro.<\/p>\n<tr class=\"row_first\"> Quando pu\u00f2 essere richiesto il riscatto  Per quale motivo  Condizione necessaria  Come viene tassato <\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"idfdc6_c0\">Dopo 12 mesi di inoccupazione<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c1\">Riscatto Parziale al 50% per sostegno al reddito<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c2\">Essere inoccupati da un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi (oppure in cassa integrazione\/mobilit\u00e0)<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c3\">Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15\u00b0 (fino a un minimo del 9%).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"idfdc6_c0\">Dopo 48 mesi di inoccupazione<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c1\">Riscatto totale (100%) per inoccupazione di lunga durata<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c2\">Essere inoccupati da un periodo di tempo superiore a 48 mesi<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c3\">Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15\u00b0 (fino a un minimo del 9%)<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"idfdc6_c0\">Immediatamente (alla perdita del lavoro)<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c1\">Riscatto totale (100%) per perdita dei requisiti di partecipazione<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c2\">Cessazione del rapporto di lavoro (senza attendere i mesi di inoccupazione)<\/td>\n<td headers=\"idfdc6_c3\">Tassazione penalizzante (23%): viene applicata l\u2019aliquota fissa del 23% (come per le spese generiche o la casa), perdendo il vantaggio fiscale del 15-9%<\/td>\n<\/tr>\n<p>Occorre fare molta attenzione all\u2019ultima riga della tabella.<\/p>\n<p>Molte persone, prese dalla necessit\u00e0 del momento, chiedono subito il riscatto appena licenziati (con causale \u201cperdita dei requisiti\u201d). <strong>Cos\u00ec facendo, per\u00f2, pagano il 23% di tasse invece che il 15-9%<\/strong>.<\/p>\n<p>Se, invece, ci si pu\u00f2 permettere di attendere 12 mesi e un giorno senza lavorare, <strong>si avr\u00e0 diritto a prelevare il 50% pagando molte meno tasse<\/strong>.<\/p>\n<p>Altro consiglio potenzialmente molto utile per chi si trova in questa situazione \u00e8 verificare che non vi siano i presupposti per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, comunemente nota tramite l\u2019acronimo <strong>RITA<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta di uno strumento introdotto per creare un periodo ponte nel quale lavoratrici e lavoratori che hanno smesso di lavorare, volontariamente ma, soprattutto, involontariamente, a pochi anni dall\u2019et\u00e0 pensionabile invece di attendere il momento della pensione possono iniziare a \u201cconsumare\u201d il capitale accumulato.<\/p>\n<tr class=\"row_first\"> Tipologia di RITA  Stato lavorativo  Distanza dalla pensione di vecchiaia  Requisiti aggiuntivi <\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"idf9e0_c0\">RITA ordinaria<\/td>\n<td headers=\"idf9e0_c1\">Cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa (inoccupazione)<\/td>\n<td headers=\"idf9e0_c2\">Mancano meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia<\/td>\n<td headers=\"idf9e0_c3\">Almeno 20 anni di contributi versati all\u2019INPS \/ Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"idf9e0_c0\">RITA per inoccupati di lunga durata<\/td>\n<td headers=\"idf9e0_c1\">Inoccupazione superiore a 24 mesi<\/td>\n<td headers=\"idf9e0_c2\">Mancano meno di 10 anni alla pensione di vecchiaia<\/td>\n<td headers=\"idf9e0_c3\">Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione (Non sono richiesti i 20 anni di contributi INPS)<\/td>\n<\/tr>\n<p>Il punto di forza della RITA \u00e8 la <strong>tassazione agevolata<\/strong>. Mentre il riscatto per perdita requisiti \u00e8 tassato al 23%, la RITA gode della tassazione sostitutiva tra il 15% e il 9%.<\/p>\n<p>Si parte dal 15%. L\u2019aliquota scende poi dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo successivo al quindicesimo fino a un massimo di 35 anni di iscrizione. Potendo cos\u00ec arrivare al minimo del 9% (15 meno 0,3%*20).<\/p>\n<p>I temi della gestione fiscale e previdenziale dei versamenti del TFR in azienda o al fondo pensione, e quello delle richieste di anticipazione fatte durante il percorso lavorativo, sono particolarmente <strong>complesse<\/strong>.<\/p>\n<p>Abbiamo cercato di schematizzarle e renderle il pi\u00f9 chiare possibili con le tabelle di cui sopra.<\/p>\n<p>Tuttavia, per <strong>scegliere se lasciare il proprio TFR in azienda oppure se destinarlo a un fondo pensione<\/strong> consigliamo di consultare un professionista specializzato nella materia previdenziale. Oppure di iscriversi (gratuitamente) e seguire l\u2019<a href=\"https:\/\/academy.informazionefiscale.it\/\" class=\"spip_out\" rel=\"external nofollow noopener\" target=\"_blank\">Academy di Informazione Fiscale<\/a>, dove approfondiremo questi temi in eventi formativi di taglio pratico e caratterizzati dalla possibilit\u00e0 di visionare casi reali e dal fatto di poter interagire direttamente con i nostri relatori, ponendo quesiti e considerazioni tarate sulla propria situazione personale o su quella dei clienti assistiti (nel caso dei consulenti).<\/p>\n<p>In generale, sulle pagine di <strong>Informazione Fiscale<\/strong> seguiamo costantemente questi temi, motivo per il quale vi invitiamo a seguirci e, per chi volesse avere aggiornamenti anche via email, di iscrivervi alla nostra <strong>newsletter<\/strong>: \u00e8 gratuita, utile e rappresenta una fonte buona e qualificata dalla quale aggiornarsi.<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni e novit\u00e0 fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono <strong>iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter<\/strong>, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal luned\u00ec alla domenica alle 13.00<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Tabella di sintesi con tutte le novit\u00e0 introdotte dalla <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/legge-di-bilancio-2026-novita-testo\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Legge di Bilancio 2026<\/a> in materia di TFR e fondi di previdenza complementare:<\/strong><\/p>\n<tr class=\"row_first\"> Regole di riferimento  Novit\u00e0 introdotta <\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 4 comma 8 Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Limite di deducibilit\u00e0 annuo a 5.300,00 euro (invece dei precedenti 5.164,57 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 4 comma 6 Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Extra deduzione dei contributi non dedotti nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare entro il limite del 50% di 5.300,00 euro all\u2019anno<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 11 comma 3 primo periodo Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (invece del precedente 50%)<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 11 comma 3 terzo periodo Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell\u2019assegno sociale INPS, la prestazione pu\u00f2 essere interamente erogata in capitale<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 3-bis aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 3-ter aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Modalit\u00e0 di calcolo della durata della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 3-quater aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Gestione dei prelievi tempo per tempo<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 3-quinquies aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 6-bis aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Tassazione della rendita a durata definita e dei prelievi<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 6-ter aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Tassazione della rendita frazionata<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">articolo 11 Comma 10 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Estensione alle prestazioni pensionistiche RITA delle tutele gi\u00e0 previste per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anzianit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Comma 202 Articolo 1 Legge 199\/2025 (LdB 2026)<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Decorrenza dal 01\/07\/2026 per le regole di cui sopra<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Comma 756 Articolo 1 Legge 296\/2006 (LdB 2007)<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Modifica dei limiti di numero dipendenti a partire dal quale scatta l\u2019obbligo del contributo a carico dell\u2019azienda &#8211; Media biennale con massimo 60 dipendenti nel 2026-2027 \/ 40 dipendenti dal 1\u00b0 gennaio 2032<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 8 Decreto Legislativo numero Comma 7<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Adesione automatica dei lavoratori del settore privato di prima assunzione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta di questi ultimi<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovi commi 7-bis e 7-ter aggiunti all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Modalit\u00e0 di adesione automatica e scelta del fondo di previdenza complementare<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 7-quater aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore pu\u00f2 comunque scegliere di rinunciare all\u2019adesione automatica e conferire l\u2019intero importo del TFR maturando a un\u2019altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all\u2019articolo 2120 del codice civile. Tale scelta pu\u00f2 essere successivamente revocata e il lavoratore pu\u00f2 conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 7-quinquies aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne d\u00e0 comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l\u2019adesione decorre da detta data<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell\u2019adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_odd odd\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Articolo 11 comma 9 Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\">Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell\u2019orizzonte temporale dell\u2019investimento e dell\u2019et\u00e0 anagrafica dell\u2019aderente<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row_even even\">\n<td headers=\"id402b_c0\">Nuovo comma 9-bis aggiunto all\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252\/2005<\/td>\n<td headers=\"id402b_c1\"><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/TFR-comunicazione-obbligatoria-ai-dipendenti\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Informativa a lavoratrici e lavoratori gi\u00e0 in forza all\u2019azienda<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/modulo_tfr.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 48.9 kio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1760090026\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Modulo TFR &#8211; fac simile rielaborato da Informazionefiscale.it<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2026 sono previste diverse novit\u00e0 in materia di previdenza complementare, tra le quali le nuove comunicazioni ai dipendenti in ordine alla destinazione della liquidazione (il trattamento di fine rapporto di lavoro o TFR)\n<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/document.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 237.9 kio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1760090026\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Modulo TFR2 &#8211; scelta destinazione trattamento fine rapporto<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Scarica il modulo TFR2 ufficiale (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lavoratrici e lavoratori dipendenti possono richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto: le regole sono diverse a&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":303233,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,50626,177,12111,176588,7710,1537,90,89,179,177907],"class_list":{"0":"post-303232","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agevolazioni-fiscali","10":"tag-business","11":"tag-busta-paga","12":"tag-comunicazioni-fiscali","13":"tag-inps","14":"tag-it","15":"tag-italia","16":"tag-italy","17":"tag-pubblico","18":"tag-trattamento-di-fine-rapporto-tfr"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115882993200221424","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=303232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303232\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/303233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=303232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=303232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=303232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}