{"id":306839,"date":"2026-01-15T05:28:18","date_gmt":"2026-01-15T05:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/306839\/"},"modified":"2026-01-15T05:28:18","modified_gmt":"2026-01-15T05:28:18","slug":"le-dichiarazioni-del-terzo-fisco-oggi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/306839\/","title":{"rendered":"Le dichiarazioni del terzo &#8211; Fisco Oggi"},"content":{"rendered":"<p>Se sono gravi precise e concordanti possono passare da meri indizi a vere e propri elementi idonei a motivare l\u2019attivit\u00e0 di accertamento dell\u2019amministrazione finanziaria<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"floating-img me-3 mb-3 imageDetailCustom\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/chiamare parlare.png\" alt=\"\"\/><\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo \u2013 acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell&#8217;avviso di accertamento &#8211; hanno per lo pi\u00f9 valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova. <\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Tuttavia, tali dichiarazioni &#8211; nel concorso di particolari circostanze &#8211; possono rivestire i caratteri delle presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell&#8217;articolo 2729 cc, dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bens\u00ec ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria. Nel caso di specie con la decisione n. 32281 dell\u201911 dicembre 2025 i giudici di legittimit\u00e0 hanno confermato l\u2019indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><b>Il caso controverso<\/b><br \/>La controversia in commento origina dalla notifica di un atto di irrogazione sanzioni ex articolo 8, comma 2 del Dl n. 16\/2012 nei confronti di una societ\u00e0 per costi relativi a operazioni inesistenti fatturati a un\u2019altra societ\u00e0 (Beta). Mentre il giudice del primo grado accoglieva il ricorso della societ\u00e0, l\u2019allora Ctr, in totale accoglimento dell\u2019appello dell\u2019Amministrazione finanziaria, ribaltava la pronuncia attribuendo rilevanza, quale presunzione grave, precisa e concordante alle dichiarazioni rese dal presidente del Consiglio di amministrazione della Beta srl.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Contro tale decisione proponeva ricorso il contribuente, deducendo, in prima battuta la violazione e\/o falsa applicazione dell\u2019articolo 7 della legge n. 212\/2000, degli articoli 2697, 2727, 2729, 2733 e 2735 codice civile, dell\u2019articolo 7, comma 4, Dlgs n. 546\/1992, laddove il giudice d\u2019appello aveva ritenuto che la dichiarazione resa da un soggetto terzo rispetto alla societ\u00e0 destinataria di un provvedimento sanzionatorio sia da sola idonea a dimostrare l\u2019accusa di fatture per operazioni inesistenti; in secondo luogo, la societ\u00e0 eccepiva la violazione dell\u2019articolo 36 Dlgs n. 546\/1992 e dell\u2019articolo 7, comma 4, del medesimo decreto laddove l\u2019allora Ctr, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva ritenuto che la dichiarazione resa da un terzo potesse da sola essere considerata idonea dimostrazione della tesi della contestata oggettiva inesistenza delle operazione. <\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><b>La decisione della Corte di cassazione<\/b><br \/>Con l\u2019ordinanza in commento, i giudici hanno respinto il primo motivo di ricorso e ritenuto inammissibile il secondo, confermando la sentenza di secondo grado sulla base delle seguenti motivazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Il primo motivo viene ritenuto infondato sulla base di due argomenti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Il primo fa leva sulla correttezza dell\u2019iter logico con cui l\u2019allora Commissione tributaria regionale, partendo dalla natura sostanzialmente confessoria \u2013 in quanto ammissione di fatti penalmente e fiscalmente rilevanti\u00a0 a s\u00e9 sfavorevoli &#8211;\u00a0 delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale di Beta srl, giunge ad affermare che tale dichiarazione integra una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravit\u00e0, precisione e concordanza e come tale giustifica l\u2019inversione dell\u2019onere della prova, a carico del contribuente, della effettiva esistenza delle operazioni contestate. In particolare, a prescindere dalle considerazioni in astratto sull\u2019ammissibilit\u00e0 della confessione di un terzo \u201cestraneo\u201d alla societ\u00e0 sanzionata, la Corte valorizza la circostanza che l\u2019ammissione di fatti a s\u00e9 sfavorevoli ne avvalora la credibilit\u00e0, con ci\u00f2 integrando a pieno titolo la prova presuntiva.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Il secondo argomento fa leva sul principio di diritto per cui nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall&#8217;articolo 7, Dlgs n. 546\/1992 vigente ratione temporis, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l&#8217;impossibilit\u00e0 di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell&#8217;amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perch\u00e9 assunte in sede extra processuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l\u2019inammissibilit\u00e0 alla luce del fatto che secondo la riformulazione dell&#8217;articolo 360, primo comma, n. 5, cpc, non sono pi\u00f9 ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittoriet\u00e0 e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimit\u00e0 sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del \u00abminimo costituzionale\u00bb richiesto dall&#8217;articolo 111, sesto comma, Costituzione, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purch\u00e9 il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><b>Brevi osservazioni<\/b><br \/>I passaggi argomentativi illustrati dai giudici di legittimit\u00e0 in sede di esame del primo motivo di ricorso paiono particolarmente meritevoli di approfondimento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Come noto, al momento dei fatti all\u2019esame della Cassazione, risultava ancora vigente la precedente formulazione dell\u2019articolo 7, comma 4, Dlgs n. 546\/1992, la quale, a corollario della centralit\u00e0 della prova documentale nel processo tributario, escludeva espressamente l\u2019ammissibilit\u00e0 di giuramento e prova testimoniale. L\u2019esclusione della prova testimoniale non implica tuttavia l\u2019esclusione dall\u2019ingresso nel processo tributario n\u00e9 delle presunzioni semplici n\u00e9 delle dichiarazioni rese da terzi soggetti. Sotto il primo profilo, non si applica infatti l\u2019articolo 2729, comma 2, cc, che esclude le presunzioni nei casi in cui \u00e8 esclusa la prova testimoniale. Le presunzioni semplici, purch\u00e9 dotate dei requisiti di gravit\u00e0, precisione e concordanza, sono pacificamente ammesse nel processo tributario. Ci\u00f2, a fortiori, se si considera che ai fini dell\u2019accertamento e, quindi, anche del processo tributario, sono ammesse entro certi limiti financo le presunzioni semplicissime, ossia le presunzioni sprovviste dei requisiti di gravit\u00e0, precisione e concordanza.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Sotto il secondo profilo, si afferma che nel processo tributario il divieto di prova testimoniale ex articolo 7 Dlgs n. 546\/1992 nella versione vigente alla data dei fatti, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio. Ci\u00f2 significa che non \u00e8 precluso al giudice utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni assunte dagli organi dell\u2019amministrazione finanziaria nella fase amministrativa di accertamento; ci\u00f2 pur sempre nella consapevolezza che tali dichiarazioni, poich\u00e9 acquisite in sede extraprocessuale, rilevano solo quali elementi indiziari, che possono concorrere a formare, ma solo unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. In tal senso, si era gi\u00e0 espressa Cassazione (sentenza n. 9080\/2017 e n. 18065\/2016). Nello stesso tempo, per\u00f2, si considerano confessione stragiudiziale ex articolo 2735 cc le dichiarazioni rese dal contribuente (o dal legale rappresentante dello stesso, es. una societ\u00e0) di fatti a s\u00e9 sfavorevoli, cristallizzate in un pvc; dette dichiarazioni formano \u201cpiena prova contro colui che l\u2019ha resa\u201d (articoli 2733, comma 2 e 2735 cc) e sono pienamente utilizzabili nell\u2019ambito del processo tributario (Cassazione n. 20979 e n. 20980\/2015). La particolarit\u00e0 del caso di specie sta nel fatto che le dichiarazioni di fatti a s\u00e9 sfavorevoli resa dal rappresentante legale di una societ\u00e0 diversa da quella sanzionata possono comunque trovare ingresso come prova nel processo tributario, se non come confessione stragiudiziale, come fatto concreto sussumibile sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravit\u00e0, precisione e concordanza).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:13px\">Ne discende che se \u00e8 vero che nel processo tributario le dichiarazioni del terzo \u2013 acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell&#8217;avviso di accertamento &#8211; hanno per lo pi\u00f9 valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova, tali dichiarazioni &#8211; nel concorso di particolari circostanze &#8211; possono tuttavia rivestire i caratteri della presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell&#8217;articolo 2729 cc, dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bens\u00ec ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione della ripresa fiscale. Ci\u00f2 in particolare accade, aggiunge la Corte, quando le dichiarazioni rese a verbale dal terzo si segnalino come dotate di una particolare attendibilit\u00e0 ed affidabilit\u00e0, poich\u00e9 aventi natura confessoria, per le conseguenze negative che possano derivarne a carico del terzo medesimo (conformi le successive Cassazione n. 9876\/2011 e n. 10885\/2022).<\/p>\n<p> Un ultimo richiamo va fatto alla nuova formulazione dell\u2019articolo 7 Dlgs n. 546\/1992, che come novellato dalla legge n. 130\/2022, prevede ora l\u2019ammissibilit\u00e0 della prova per testimoni nel processo tributario, purch\u00e9 in forma scritta secondo le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 257-bis del cpc e con l\u2019esclusione dei fatti e delle circostanze attestate da un pubblico ufficiale in verbali o atti aventi fede privilegiata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Se sono gravi precise e concordanti possono passare da meri indizi a vere e propri elementi idonei a&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":306840,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[14,36552,8,21072,1537,90,89,7,15,82,9,83,10,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":{"0":"post-306839","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ultime-notizie","8":"tag-cronaca","9":"tag-giurisprudenza","10":"tag-headlines","11":"tag-in_evidenza_hp","12":"tag-it","13":"tag-italia","14":"tag-italy","15":"tag-news","16":"tag-notizie","17":"tag-notizie-di-cronaca","18":"tag-notizie-principali","19":"tag-notiziedicronaca","20":"tag-notizieprincipali","21":"tag-titoli","22":"tag-ultime-notizie","23":"tag-ultime-notizie-di-cronaca","24":"tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","25":"tag-ultimenotizie","26":"tag-ultimenotiziedicronaca","27":"tag-ultimenotizieenewsdioggi"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115897467103976708","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306839"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306839\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/306840"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=306839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=306839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}