{"id":306989,"date":"2026-01-15T08:07:09","date_gmt":"2026-01-15T08:07:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/306989\/"},"modified":"2026-01-15T08:07:09","modified_gmt":"2026-01-15T08:07:09","slug":"forfettario-5-verifiche-da-effettuare-a-inizio-anno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/306989\/","title":{"rendered":"Forfettario: 5 verifiche da effettuare a inizio anno"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">I <strong>primi giorni di gennaio<\/strong> rappresentano il passaggio cruciale in cui si verifica, in concreto, la <strong>tenuta del regime forfettario<\/strong>, prima ancora della sua effettiva applicazione. Chi ha applicato il regime forfettario nel 2025, infatti, pu\u00f2 mantenerlo anche nel 2026 soltanto se, alla luce dei dati dell\u2019esercizio appena concluso, <strong>rispetta i requisiti richiesti e non integra i presupposti di esclusione<\/strong> previsti dalla normativa. Allo stesso modo, chi intende adottare il forfettario dal nuovo anno non pu\u00f2 limitarsi a \u201cspuntare una casella\u201d: <strong>deve verificare ex ante che la propria posizione soggettiva, i redditi pregressi, i rapporti economici<\/strong> e <strong>l\u2019assetto partecipativo<\/strong> non facciano scattare una preclusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il punto \u00e8 pratico prima che teorico: se si avvia l\u2019anno emettendo la prima fattura in regime forfettario <strong>senza aver effettuato i controlli preliminari<\/strong>, si corre il rischio di scoprire solo dopo \u2013 magari a distanza di mesi o in sede di controllo \u2013 che il <strong>regime non spettava<\/strong>. In tale evenienza, le <strong>conseguenze non sono indifferenti<\/strong>: occorre riqualificare l\u2019intero periodo con applicazione del regime ordinario, <strong>rideterminare imposte e adempimenti<\/strong> (in particolare l\u2019IVA), e gestire le inevitabili ricadute operative e finanziarie. Tradotto: una scelta \u201csbagliata\u201d a gennaio pu\u00f2 trasformarsi, in seguito, in un <strong>costo futuro certo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questo \u00e8 opportuno impostare subito <strong>una mini\u2013due diligence<\/strong>, una sorta di audit di apertura esercizio, breve, ma rigoroso, da svolgere <strong>prima iniziare a fatturare in gennaio<\/strong>. L\u2019obiettivo non \u00e8 introdurre un appesantimento procedurale fine a s\u00e9 stesso, bens\u00ec <strong>presidiare il rischio mediante controlli selettivi<\/strong>, strutturati e sequenziali, cos\u00ec da assicurare tracciabilit\u00e0, <strong>coerenza documentale<\/strong> e difendibilit\u00e0 ex post delle scelte e dei comportamenti adottati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cornice normativa e funzionamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>forfettario \u00e8 un regime<\/strong> \u201csemplice\u201d negli adempimenti, ma \u201c<strong>complesso\u201d nei presupposti<\/strong>. Disciplinato dall\u2019<a href=\"https:\/\/editoria.euroconference.it\/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADD765948F6F0DE710A38D434ACE362A9D0E182138D642C4007E3AD6892A22FDDEDC423EA650F491007020759786FB43C6EBEEDDD9B7775E783910920CB1A67841A0F420AAA3CDFA863C2890D8FBD3F36555128FE6E06B5C895FCB97DCCC4EB7ACB6CCEA883B8DD222DE28A8030E5A24A65C30FBEFCCB2EFE731718DC73023FDB8AE6F4F0EE4E28587FB67C680A8E6B5B4A09916D180EA2A9B9E2FB8EAF66D69514B23A1BF0CEA161D2980DF7DB7FAC025C89853B3E1EA733537F6F32B2C58459325E674B8433F8A182\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>art. 1, commi 54<\/strong><\/a><strong>\u2013<\/strong><a href=\"https:\/\/editoria.euroconference.it\/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADD765948F6F0DE710A38D434ACE362A9D0E182138D642C4007E3AD6892A22FDDEDC423EA650F491007020759786FB43C6EBEEDDD9B7775E783910920CB1A67841A0F420AAA3CDFA863C2890D8FBD3F36555128FE6E06B5C895FCB97DCCC4EB7ACB6CCEA883B8DD222DE28A8030E5A24A65C30FBEFCCB2EFE731718DC73023FDB8AE6F4F0EE4E28587FB67C680A8E6B5B4A09916D180EA2A9B9E2FB8EAF66D69514B23A1BF0CEA161D2980DF7DB7FAC025C89853B3E1EA733537F6F32B2C5845932CDBBB34951F551BC\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>89, Legge n. 190\/2014<\/strong><\/a>, il forfettario configura una <strong>modalit\u00e0 semplificata di determinazione del reddito imponibile<\/strong>, fondata sull\u2019applicazione di coefficienti di redditivit\u00e0 e su un apparato contabile-amministrativo attenuato. Esso \u00e8 riservato alle <strong>persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/strong>, arti o professioni e presuppone, in termini giuridici, la coesistenza di <strong>requisiti positivi e l\u2019assenza delle cause ostative<\/strong>, tipizzate dal <a href=\"https:\/\/editoria.euroconference.it\/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADD765948F6F0DE710A38D434ACE362A9D0E182138D642C4007E3AD6892A22FDDEDC423EA650F491007020759786FB43C6EBEEDDD9B7775E783910920CB1A67841A0F420AAA3CDFA863C2890D8FBD3F36555128FE6E06B5C895FCB97DCCC4EB7ACB6CCEA883B8DD222DE28A8030E5A24A65C30FBEFCCB2EFE731718DC73023FDB8AE6F4F0EE4E28587FB67C680A8E6B5B4A09916D180EA2A9B9E2FB8EAF66D69514B23A1BF0CEA161D2980DF7DB7FAC025C89853B3E1EA733537F6F32B2C5845932255CC946D38119EB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>comma 57<\/strong><\/a> della medesima disposizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>Legge di bilancio 2026 non muta l\u2019architettura dell\u2019istituto<\/strong>: <strong>interviene prorogando<\/strong>, anche al 2026, l\u2019innalzamento della <strong>soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente o assimilati<\/strong>, gi\u00e0 previsto per il 2025. L\u2019intervento \u00e8 mirato e, proprio per questo, richiede una lettura sistematica: la <strong>soglia non \u00e8 un requisito isolato,<\/strong> bens\u00ec un tassello di un pi\u00f9 ampio perimetro di compatibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano della ratio legis, la misura <strong>mira a governare la platea dei contribuenti \u201cibridi<\/strong>\u201d, nei quali coesistono, nel <strong>medesimo periodo d\u2019imposta<\/strong>, <strong>redditi da lavoro dipendente<\/strong> (o da pensione) e <strong>redditi da attivit\u00e0 autonoma\/impresa. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La finalit\u00e0 \u00e8 duplice: <strong>consentire la permanenza nel regime a chi<\/strong>, pur avendo redditi da dipendente\/assimilati non marginali, <strong>mantiene un\u2019attivit\u00e0 con partita IVA di dimensione contenuta<\/strong>; al contempo, preservare la natura selettiva dell\u2019agevolazione, evitando che divenga un contenitore indistinto per situazioni sostanzialmente estranee alla semplificazione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La soglia dei 35.000 euro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>causa ostativa correlata ai redditi da lavoro dipendente\/assimilati<\/strong> ha conosciuto, negli anni, una stratificazione che impone cautela interpretativa. La soglia \u201cordinaria\u201d \u00e8 stata a lungo collocata a 30.000 euro, con alternanza di interventi che dimostra come il Legislatore utilizzi tale parametro quale leva di policy fiscale. Con la manovra per il 2025, <strong>il limite \u00e8 stato elevato a 35.000 euro<\/strong>. La Legge di bilancio 2026 conferma espressamente l\u2019efficacia dell\u2019innalzamento, <strong>cristallizzando la soglia pi\u00f9 alta<\/strong> per un ulteriore periodo d\u2019imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>criterio d\u2019imputazione \u00e8 retrospettivo<\/strong>: per stabilire la spettanza del forfetario nel 2026 si guarda ai <strong>redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.<\/strong> Ne discende un corollario pratico: le scelte che incidono sui redditi 2025 (conguagli, prosecuzione o cessazione del rapporto, variazioni contrattuali) si riflettono direttamente sulla <strong>possibilit\u00e0 di applicare il regime nel 2026<\/strong>. In altri termini, la \u201cfotografia\u201d dell\u2019anno precedente condiziona l\u2019inquadramento dell\u2019anno successivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La regola operativa \u00e8 semplice nella formulazione e <strong>severa nelle conseguenze<\/strong>: se nel 2025 <strong>la somma dei redditi da lavoro dipendente<\/strong> e dei redditi ad essi assimilati <strong>supera 35.000 euro<\/strong>, <strong>l\u2019applicazione del regime forfetario nel 2026 \u00e8,<\/strong> in via ordinaria, <strong>preclusa<\/strong>. La condizione negativa opera ipso iure: non necessita di un provvedimento di diniego e non ammette margini di discrezionalit\u00e0. Ne deriva che il contribuente, ove permanga nel regime nonostante il superamento, si espone a una riqualificazione ex post, con effetti sulla <strong>determinazione del reddito e sugli adempimenti connessi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La verifica deve essere <strong>eseguita su base documentale<\/strong>, principalmente mediante Certificazione Unica. \u00c8 frequente, nella prassi, la presenza di pi\u00f9 CU (successione di rapporti, pluralit\u00e0 di sostituti d\u2019imposta, coesistenza di pensione e lavoro). Per una gestione prudenziale, \u00e8 opportuno <strong>ricostruire l\u2019ammontare complessivo gi\u00e0 prima della chiusura dell\u2019esercizio<\/strong>, cos\u00ec da presidiare in anticipo l\u2019esito della soglia.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Eccezione di irrilevanza in caso di cessazione del rapporto entro il 31 dicembre<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto alla regola generale, la disciplina prevede una <strong>clausola di neutralizzazione<\/strong>: il superamento della soglia <strong>non rileva qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente<\/strong>. Applicando tale criterio al 2026, la <strong>cessazione deve essere intervenuta entro il 31 dicembre 2025<\/strong>. L\u2019effetto \u00e8 netto: la soglia, pur superata, non produce la preclusione e il contribuente pu\u00f2, in astratto, validare il regime, <strong>fermo restando il rispetto delle altre condizioni<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019operativit\u00e0 della clausola impone, tuttavia, una particolare attenzione al concetto di cessazione \u201ceffettiva\u201d. La data rilevante coincide con il <strong>termine concreto del rapporto<\/strong>, <strong>includendo l\u2019eventuale periodo di preavviso<\/strong>: non \u00e8 sufficiente la mera comunicazione di dimissioni o licenziamento se la cessazione effettiva si colloca successivamente. In chiave difensiva, \u00e8 consigliabile conservare un corredo probatorio coerente: <strong>lettera di dimissioni\/licenziamento,<\/strong> comunicazione obbligatoria, buste paga finali e documentazione sul preavviso, cos\u00ec da rendere opponibile la data di cessazione in caso di verifica.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Percorso di verifica consigliato: la check list di inizio anno<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concentrare l\u2019attenzione su un singolo parametro quantitativo \u00e8 riduttivo. La permanenza (o l\u2019ingresso) nel forfettario richiede, infatti, una <strong>verifica complessiva dell\u2019assetto del contribuente<\/strong>, perch\u00e9 l\u2019ordinamento prevede una serie di condizioni che, se presenti, rendono il regime inapplicabile anche in <strong>presenza di ricavi contenuti.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ridurre il rischio di decadenza, \u00e8 opportuno adottare un <strong>percorso di controllo ex ante,<\/strong> con la costruzione di un fascicolo interno che consenta, all\u2019occorrenza, di dimostrare la correttezza delle scelte. In particolare, si suggerisce di <strong>procedere ai seguenti controlli<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>requisiti di base e soglie<\/strong>. Verificare che, con riferimento al 2025, i <strong>ricavi\/compensi complessivi non abbiano superato 85.000 euro <\/strong>(ragguagliati ad anno in caso di attivit\u00e0 iniziata in corso d\u2019anno), poich\u00e9 tale soglia condiziona l\u2019accesso o la permanenza nel regime per l\u2019anno successivo. Per il 2026 \u00e8 opportuno impostare un <strong>controllo periodico dei ricavi\/compensi progressivi<\/strong>, perch\u00e9 <strong>il superamento di 100.000 euro determina la cessazione immediata<\/strong> del regime dal momento in cui la soglia viene oltrepassata, con applicazione delle regole ordinarie, inclusa l\u2019IVA, alle operazioni effettuate successivamente. Congiuntamente, occorre verificare che <strong>nel 2025 i redditi da lavoro dipendente e assimilati non abbiano ecceduto 35.000 euro<\/strong>, ferma restando la necessit\u00e0 di valutare <strong>l\u2019eventuale eccezione in caso di cessazione del rapporto di lavoro<\/strong> nell\u2019anno precedente. Va, inoltre, controllato il <strong>rispetto del limite di 20.000 euro relativo alle spese complessive lorde sostenute nel 2025<\/strong> per <strong>lavoro dipendente<\/strong>, collaborazioni e somministrazione di lavoro, il cui superamento preclude l\u2019applicazione del forfettario. Sul piano operativo, \u00e8 <strong>essenziale ricostruire i totali 2025 in modo coerente e documentabile<\/strong>, prestando particolare attenzione alle poste che pi\u00f9 frequentemente alterano i conteggi: fatture emesse o registrate in ritardo, note di credito, <strong>storni, conguagli, rettifiche di fine anno e componenti \u201cuna tantum\u201d.<\/strong> Un controllo tempestivo consente di intercettare eventuali superamenti di soglia o incoerenze prima dell\u2019emissione delle prime fatture dell\u2019anno;<\/li>\n<li><strong>cause di esclusione partecipative<\/strong>. Accertare che <strong>non ricorrano le cause ostative legate a partecipazioni e controllo societario<\/strong>. In particolare, il regime forfettario non \u00e8 applicabile se, contemporaneamente all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, il <strong>contribuente partecipa a societ\u00e0 di persone<\/strong> (comprese le societ\u00e0 semplici con reddito di impresa o lavoro autonomo), <strong>ad associazioni o a imprese familiari o aziende coniugali<\/strong>. Escludono l\u2019accesso anche le <strong>partecipazioni in societ\u00e0 di persone di<\/strong> Va inoltre verificato che il <strong>contribuente non controlli<\/strong>, direttamente o indirettamente, <strong>una S.r.l. oppure una associazione in partecipazione<\/strong>, quando tali soggetti esercitano attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente <strong>riconducibili a quella svolta dalla persona fisica<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>regimi IVA e attivit\u00e0 incompatibili. <\/strong>Verificare che, nell\u2019attivit\u00e0 effettivamente svolta, <strong>non siano applicati regimi speciali IVA o altri regimi \u201cforfetari<\/strong>\u201d di determinazione del reddito incompatibili: in tali casi, il forfettario non \u00e8 utilizzabile e, se il contribuente esercita pi\u00f9 attivit\u00e0, anche una sola attivit\u00e0 \u201cincompatibile\u201d pu\u00f2 impedire l\u2019applicazione del regime per l\u2019intero perimetro. Tipicamente il controllo va concentrato <strong>su settori e fattispecie che<\/strong>, per disciplina propria, <strong>operano con IVA \u201cspeciale\u201d<\/strong> (ad esempio: agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti e, nel commercio, la cessione di libri, la rivendita di beni usati quando si applica il regime del margine, vendite a domicilio, ecc.). In parallelo, occorre controllare che la<strong> tipologia di operazioni non rientri tra quelle che determinano esclusione \u201cper oggetto<\/strong>\u201d: in particolare, va verificato che non si effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati (o porzioni), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi intra UE;<\/li>\n<li><strong>rapporti con committenti. <\/strong>Analizzare <strong>i principali clienti\/committenti<\/strong>, anche in ottica previsionale, e verificare che l\u2019attivit\u00e0 non sia svolta in modo prevalente nei confronti dell\u2019attuale rapporto di lavoro subordinato oppure a <strong>favore di chi ha rivestito il ruolo di datore nei 2 anni precedenti<\/strong>, n\u00e9 verso soggetti a essi riconducibili (ad esempio, societ\u00e0 del medesimo gruppo, controllate\/controllanti o realt\u00e0 riferibili al medesimo centro decisionale). Se emerge una <strong>concentrazione rilevante su un unico committente<\/strong>, \u00e8 opportuno predisporre una <strong>breve nota di valutazione del rischio<\/strong> che dia evidenza dell\u2019effettiva autonomia del professionista\/impresa, dell\u2019assenza di elementi tipici della subordinazione e dell\u2019esistenza di una propria organizzazione (mezzi, tempi, struttura dei costi). Nella stessa nota \u00e8 utile <strong>rappresentare la presenza di una clientela plurima oppure<\/strong>, in alternativa, un <strong>piano operativo<\/strong> per riequilibrare progressivamente la <strong>distribuzione dei compensi<\/strong> nel corso dell\u2019anno;<\/li>\n<li><strong>residenza fiscale e profili soggettivi. Verificare la residenza fiscale<\/strong>, poich\u00e9 il regime forfettario \u00e8, in via ordinaria, riservato ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. In caso di non residenza, l\u2019accesso \u00e8 possibile solo al ricorrere di condizioni specifiche: il contribuente deve essere residente in uno Stato UE oppure in uno Stato SEE e deve risultare che almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto sia generato in Italia. Per SEE si intende lo Spazio Economico Europeo (European Economic Area \u2013 EEA), che include, oltre <strong>agli Stati membri dell\u2019Unione Europea, anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Pertanto, l\u2019espressione \u201cUE\/SEE<\/strong>\u201d ricomprende Unione Europea oppure Norvegia\/Islanda\/Liechtenstein; la Svizzera non rientra nel SEE. La Svizzera, sebbene geograficamente sia in Europa, non rientra nel SEE, avendo rifiutato l\u2019adesione nel 1992.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alcuni esempi per capire meglio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vediamo a seguire alcune casistiche che possono accadere e quali <strong>soluzioni si possono applicare.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caso 1 (prevalenza di compensi verso l\u2019ex datore di lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un <strong>contribuente avvia o prosegue l\u2019attivit\u00e0 in forfettario<\/strong>, ma durante l\u2019anno fattura in misura prevalente (oltre il 50% dei compensi) al medesimo soggetto che \u00e8 stato datore di lavoro nei due anni precedenti, oppure a societ\u00e0 o soggetti a lui \u201criconducibili\u201d. In questa situazione <strong>opera una causa ostativa specifica<\/strong>: il regime forfettario non \u00e8 applicabile, perch\u00e9 la norma mira a evitare che un rapporto di lavoro venga di fatto \u201ctraslato\u201d in partita IVA mantenendo la stessa controparte economica.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caso 2 (partecipazione in societ\u00e0 trasparente)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un <strong>professionista apre la partita IVA e vorrebbe adottare il forfettario<\/strong>, ma mantiene una quota in una SNC (o in un\u2019associazione tra professionisti): anche se l\u2019attivit\u00e0 individuale \u00e8 residuale, <strong>la partecipazione fa scattare l\u2019esclusione al regime agevolato.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caso 3 (limite superato con eccezione) <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un <strong>contribuente applica il forfetario nel 2025<\/strong> e, nello stesso anno, <strong>percepisce redditi da lavoro dipendente\/assimilati pari a 36.000 euro<\/strong>. Il limite \u00e8 oltrepassato perch\u00e9 \u00e8 superiore a 35.000 euro e quindi non potr\u00e0 accedere al regime nel 2026. Se, tuttavia, il rapporto <strong>fosse cessato prima del termine del 31 dicembre 2025<\/strong> (es. per licenziamento) il regime agevolato resta applicabile per eccezione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caso 4 (regimi speciali IVA incompatibili)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un contribuente vuole aprire una libreria per la cessione di manuali tecnico giuridici nelle adiacenze del tribunale. Il regime non \u00e8 applicabile in quanto la vendita di libri <strong>\u00e8 attivit\u00e0 che ricade in regimi speciali IVA<\/strong> (<a href=\"https:\/\/editoria.euroconference.it\/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADD765948F6F0DE710A38D434ACE362A9D0E182138D642C4007E3AD6892A22FDDEDC423EA650F491007020759786FB43C6EED017A5367D8C648CC217446DAFC67087EC478BD4B4F62E9A4CC6B144A87CCF5B7F022531616BF57030800043414520DBCBA5441CCF750396D6FE99F60D29D44F890F81F51CC13927C45951F8F077618C9B585445268E574305B3203A7F8B6ACA30EA6E0B108FFC9D1220A557D1527A18BB1174D09DEA89A0752528BE5F068E3BC4E25D04E0D075F03488ED0139C678763F346159E75EC80\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>art. 74, comma 4, lett. c), D.P.R. n. 633\/1972<\/strong><\/a>). Anche se ricavi e struttura sono minimi, <strong>l\u2019applicazione del regime speciale IVA \u00e8 incompatibile con il forfettario.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caso 5 (residenza fiscale)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un cittadino americano non residente in Italia, che lavora per lunghi periodi su Milano, valuta di avviare un\u2019attivit\u00e0 di consulenza in regime forfettario. Il <strong>regime agevolato in via generale non \u00e8 applicabile<\/strong>. Sarebbe ammesso solo <strong>se il contribuente fosse residente UE\/SEE<\/strong> con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto in Italia.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Conclusione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>conferma o l\u2019accesso al regime forfettario per il 2026<\/strong> prevede un controllo preventivo da eseguire con rigore metodologico <strong>prima di iniziare a fatturare<\/strong>. Per farlo correttamente, non basta verificare un solo requisito: <strong>occorre accertare che siano rispettate tutte le condizioni richiest<\/strong>e e che non sia presente alcuna causa di esclusione. Un audit tempestivo, supportato da documenti e dati verificabili, riduce in modo significativo il <strong>rischio di contestazioni e di uscita dal regime<\/strong>. Per questo \u00e8 opportuno impostare una check-list di verifica (vedi allegato a seguire) a inizio anno e <strong>conservarne evidenza nel proprio fascicolo<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Check-list Forfettario 2026<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Audit di inizio anno \u2013 modello operativo per accesso o permanenza nel regime<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalit\u00e0: verificare, prima dell\u2019emissione delle prime fatture dell\u2019anno, che risultino rispettate le condizioni richieste e che non sia presente alcuna causa di esclusione. La check-list \u00e8 pensata per essere compilata e conservata nel fascicolo del contribuente (con evidenze documentali).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Requisiti di base e soglie<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verifica soglia ricavi\/compensi \u20ac 85.000 (anno precedente): controllare che, nell\u2019anno precedente, i ricavi\/compensi complessivi (sommando eventuali attivit\u00e0) non abbiano superato \u20ac 85.000, ragguagliati ad anno; in caso contrario il regime forfettario non \u00e8 applicabile per l\u2019anno in corso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Monitoraggio soglia \u201cuscita immediata\u201d \u20ac 100.000 (anno in corso): se in corso d\u2019anno i ricavi\/compensi superano \u20ac 100.000, il regime forfettario cessa immediatamente dal momento del superamento; dalle operazioni successive si applicano le regole ordinarie, inclusa IVA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verificare la corretta determinazione dei ricavi\/compensi 2025 ed eventuali anomalie (fatture tardive, note di credito, rettifiche di fine anno, storni, conguagli) che possano alterare i totali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verifica \u201credditi da lavoro dipendente\/assimilati\u201d (soglia \u20ac 35.000): controllare che nell\u2019anno precedente tali redditi non superino \u20ac 35.000; verificare l\u2019eventuale eccezione in caso di cessazione del rapporto entro il 31\/12 dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verifica limite \u201ccosti del lavoro\u201d (anno precedente): controllare che le spese complessive lorde per lavoro dipendente, collaborazioni e lavoro somministrato non superino \u20ac 20.000.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Cause di esclusione partecipative<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Non sussiste partecipazione a societ\u00e0 di persone (SNC\/SAS\/SS con reddito di impresa\/lavoro autonomo, anche di fatto) o associazioni professionali o imprese familiari o aziende coniugali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verificata l\u2019assenza di controllo (diretto o indiretto) di s.r.l. con attivit\u00e0 riconducibile a quella svolta come persona fisica.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Regimi IVA e attivit\u00e0 incompatibili<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Accertata l\u2019assenza di regimi speciali IVA o altri regimi di determinazione forfetaria incompatibili con il regime forfettario (agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti, editoria, rivendita di beni usati con regime del margine, vendite a domicilio ecc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verificato che l\u2019attivit\u00e0 non consista, in via esclusiva o prevalente, in cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o intra Ue di mezzi di trasporto nuovi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verificato l\u2019inquadramento dell\u2019attivit\u00e0 (codice ATECO e descrizione prestazioni\/cessioni) in coerenza con la realt\u00e0 operativa.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Analizzati i principali clienti\/committenti 2026 (anche previsionali) con prospetto compensi per controparte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Accertato che l\u2019attivit\u00e0 non sia svolta in via prevalente verso l\u2019attuale datore di lavoro o verso ex datori dei due anni precedenti, n\u00e9 verso soggetti a essi riconducibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Se esiste un committente dominante: predisposta nota sintetica di risk assessment (autonomia, organizzazione, pluralit\u00e0 clienti o piano di diversificazione).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Residenza fiscale e profili soggettivi<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Verificata la residenza fiscale ai fini dell\u2019applicazione del regime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 In caso di non residenza: verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilit\u00e0 (residenza UE\/SEE, produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Adempimenti di avvio e presidio documentale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Confermata la corretta applicazione dell\u2019imposta sostitutiva (aliquota ordinaria o start-up, se spettante).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Predisposte le diciture in fattura e la gestione del bollo (ove dovuto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Predisposto e archiviato il fascicolo evidenze (CU\/prospetti, visure, prospetto clienti, note interne).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Esito dell\u2019audit <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Esito positivo: condizioni verificate e regime applicabile nel 2026.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Esito con riserve: sono presenti profili di rischio da gestire (specificare in nota).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2610 Esito negativo: regime non applicabile; valutare transizione al regime ordinario e adempimenti conseguenti.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Data: ____________\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Responsabile verifica: __________________________<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I primi giorni di gennaio rappresentano il passaggio cruciale in cui si verifica, in concreto, la tenuta del&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":306990,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-306989","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115898092415915129","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306989\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/306990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=306989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=306989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}