{"id":307402,"date":"2026-01-15T13:58:09","date_gmt":"2026-01-15T13:58:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/307402\/"},"modified":"2026-01-15T13:58:09","modified_gmt":"2026-01-15T13:58:09","slug":"bonus-sicurezza-2026-a-chi-spetta-e-per-quali-lavori-puo-essere-richiesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/307402\/","title":{"rendered":"Bonus sicurezza 2026, a chi spetta e per quali lavori pu\u00f2 essere richiesto"},"content":{"rendered":"<p>Grazie al <strong>bonus sicurezza 2026<\/strong> \u00e8 possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per installare dei sistemi d\u2019allarme, antifurto, videosorveglianza e per altre misure di sicurezza. L\u2019agevolazione rientra nel pi\u00f9 ampio bonus ristrutturazione, attraverso il quale \u00e8 possibile ottenere una <strong>detrazione del 50%<\/strong> per la prima casa o <strong>del 36%<\/strong> per gli altri immobili (su una spesa massima di 96.000 euro per immobile), che arriva in dieci rate annuali di pari importo.\n<\/p>\n<p>Bonus sicurezza 2026, come funziona l\u2019agevolazione<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/bonus-fiscali\/bonus-sicurezza-2025-scadenza-beneficiari\/875125\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">bonus sicurezza 2026<\/a> \u00e8 un\u2019agevolazione che rientra nel pi\u00f9 ampio e completo <strong>bonus ristrutturazioni<\/strong>. Sono previste delle aliquote che si differenziano sulla base della tipologia di immobile sul quale insistono gli interventi:<\/p>\n<ul>\n<li>per i lavori effettuati sull\u2019<strong>abitazione principale<\/strong>, l\u2019aliquota \u00e8 al 50%;<\/li>\n<li>per i lavori effettuati sulla <strong>seconda casa o altre tipologie di immobili<\/strong> \u00e8 prevista un\u2019aliquota al 36%;<\/li>\n<li>il rimborso delle spese effettuate avviene nell\u2019arco di dieci anni, con quote di pari importo, detratte direttamente dalle imposte che il contribuente deve pagare con la dichiarazione dei redditi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quali sono i soggetti che ne possono fruire<\/p>\n<p>Hanno la possibilit\u00e0 di accedere al bonus sicurezza 2026 i soggetti che sono in possesso di un immobile sulla base di un titolo idoneo:<\/p>\n<ul>\n<li>i proprietari e i nudi proprietari;<\/li>\n<li>quanti siano titolari di un diritto reale di godimento, tra i quali ci sono l\u2019usufrutto, l\u2019abitazione, l\u2019uso o la superficie;<\/li>\n<li>gli inquilini e i comodatari, purch\u00e9 ottengano il consenso del proprietario;<\/li>\n<li>i soci di cooperative a propriet\u00e0 divisa ed indivisa;<\/li>\n<li>gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrino tra i beni strumentali o merce;<\/li>\n<li>i familiari conviventi, i conviventi di fatto o i coniugi separati, purch\u00e9 sostengano effettivamente le spese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come deve essere effettuato il pagamento<\/p>\n<p>Per poter accedere al bonus sicurezza 2026 \u00e8 necessario utilizzare uno <strong>strumento di pagamento tracciabile<\/strong>: l\u2019unico ammesso \u00e8 il <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/info-utili\/bonifico-parlante-cose-come-si-compila\/473417\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">bonifico parlante<\/a> (sia quello bancario che postale). Non \u00e8 possibile utilizzare un assegno, il contante, i bonifici ordinari o la carta di credito.<\/p>\n<p>Quando viene effettuato il bonifico devono essere obbligatoriamente indicati tre dati:<\/p>\n<ul>\n<li>la <strong>causale normativa<\/strong>, facendo riferimento all\u2019articolo 16-bis del Dpr 917\/1986;<\/li>\n<li>il <strong>codice fiscale<\/strong> del beneficiario, in altre parole del soggetto che sta sostenendo la spesa e che usufruir\u00e0 della detrazione;<\/li>\n<li>la <strong>partita Iva<\/strong> o il <strong>codice fiscale<\/strong> dell\u2019impresa incaricata di effettuare gli interventi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quali interventi sono ammessi nel 2026<\/p>\n<p>Gli interventi che danno diritto ad accedere al bonus sicurezza 2026 sono diversi, ma non tutte le spese rientrano tra quelle che sono effettivamente agevolabili. \u00c8 importante distinguere gli interventi che riguardano <strong>fisicamente l\u2019immobile<\/strong> e i <strong>servizi o le forniture<\/strong> che non vi sono strettamente legati.<\/p>\n<p>Gli interventi per i quali \u00e8 possibile ottenere la detrazione sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019installazione di una porta blindata sull\u2019uscio di casa;<\/li>\n<li>il montaggio delle grate di sicurezza sulle finestre e sui balconi;<\/li>\n<li>la realizzazione di una recinzione muraria o di un\u2019eventuale cancellata;<\/li>\n<li>la sostituzione di una serratura o di uno spioncino;<\/li>\n<li>l\u2019installazione di vetri antisfondamento;<\/li>\n<li>l\u2019installazione di una videocamera collegata a un sistema installato da un professionista.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non \u00e8 possibile ottenere la detrazione:<\/p>\n<ul>\n<li>per il contratto con un istituto di sorveglianza;<\/li>\n<li>per l\u2019acquisto di una telecamera o di un sistema antifurto portatile, che non sia fissato all\u2019immobile;<\/li>\n<li>per l\u2019acquisto di dispositivi senza la successiva installazione, anche quando sono stati usati per sicurezza;<\/li>\n<li>per l\u2019installazione di porte interne rinforzate che non svolgono una funzione di sicurezza verso l\u2019esterno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/297154\/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf\/de75ad4c-ab90-4535-13fe-1f018dacf92a?t=1560326909411\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">circolare n. 13\/E del 31 maggio 2019<\/a> l\u2019Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la detrazione spetta nel caso in cui l\u2019intervento sia stabile, funzionale alla sicurezza e, soprattutto, integrato nell\u2019immobile.<\/p>\n<p>Alcuni suggerimenti per accedere al bonus sicurezza 2026<\/p>\n<p>Sfruttare il bonus sicurezza 2026 per aumentare la tranquillit\u00e0 ed evitare l\u2019intrusione di estranei \u00e8 indubbiamente un\u2019opportunit\u00e0 da sfruttare. Ma \u00e8 bene muoversi con la dovuta attenzione, perch\u00e9 la normativa \u00e8 molto chiara. Per ottenere l\u2019agevolazione \u00e8 necessario effettuare degli interventi che apportino delle modifiche fisiche all\u2019immobile: i lavori, inoltre, devono essere svolti da delle imprese abilitate e devono essere documentati in modo corretto.<\/p>\n<p>Onde evitare qualsiasi tipo di errore, che faccia perdere ogni diritto, \u00e8 sempre opportuno:<\/p>\n<ul>\n<li>chiedere all\u2019impresa un <strong>preventivo dettagliato e molto preciso<\/strong>, spiegando fin da subito che l\u2019intervento che si vuole fare serve ad aumentare la sicurezza;<\/li>\n<li>richiedere una <strong>fattura chiara<\/strong>, nella quale deve essere descritto il lavoro effettuato in modo completo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quali documenti sono necessari<\/p>\n<p>Per poter usufruire del bonus sicurezza 2026 i potenziali beneficiari devono raccogliere e conservare una serie di documenti, attraverso i quali sia possibile attestare la regolarit\u00e0 degli interventi effettuati e dei pagamenti.<\/p>\n<p>Documenti di spesa e pagamento<\/p>\n<p>Sono necessarie le <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/imposta-bollo-fatture-elettroniche-scadenza-1-dicembre-2025\/937307\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">fatture<\/a> dettagliate dei lavori svolti, che devono essere intestate al soggetto che richiede l\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>Deve essere conservata, inoltre, una copia del bonifico parlante.<\/p>\n<p>Documentazione tecnica e amministrativa<\/p>\n<p>\u00c8 necessario essere in possesso:<\/p>\n<ul>\n<li>della <strong>dichiarazione sostitutiva di atto notorio<\/strong>, nella quale si attesta la data di inizio dei lavori e che gli interventi rientrino tra quelli agevolabili. Questa documentazione \u00e8 necessaria se non servono titoli abilitativi come la Cila o la Scia;<\/li>\n<li>le<strong> certificazioni di conformit\u00e0<\/strong>, che vengono rilasciate dall\u2019installatore al termine dei lavori per garantire che l\u2019impianto rispetti le norme di sicurezza;<\/li>\n<li>i <strong>dati catastali<\/strong>, ossia gli estremi identificativi dell\u2019immobile su cui vengono eseguiti i lavori, da inserire nella dichiarazione dei redditi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Documenti richiesti in alcuni casi<\/p>\n<p>Quando la spesa \u00e8 stata sostenuta da un familiare non proprietario, \u00e8 opportuno conservare una <strong>prova della convivenza<\/strong> (come pu\u00f2 essere un certificato di residenza) alla data di inizio lavori.<\/p>\n<p>Gli inquilini e i comodatari devono conservare la <strong>dichiarazione di consenso<\/strong> all\u2019esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>Cosa non serve conservare<\/p>\n<p>Per il bonus sicurezza (a differenza dell\u2019<a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/bonus-fiscali\/ecobonus-2026\/952175\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Ecobonus<\/a> per il risparmio energetico) non \u00e8 necessario inviare la comunicazione telematica all\u2019Enea, a meno che l\u2019intervento non comporti anche un risparmio energetico certificabile.<\/p>\n<p>Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni, corrispondenti al periodo di ripartizione della detrazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Grazie al bonus sicurezza 2026 \u00e8 possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per installare dei sistemi&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":307403,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,15803,177,1537,90,89,39257],"class_list":{"0":"post-307402","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-bonus-fiscali","10":"tag-business","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-sgravi-fiscali"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115899472633035005","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=307402"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307402\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/307403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=307402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=307402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=307402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}