{"id":315882,"date":"2026-01-21T02:29:18","date_gmt":"2026-01-21T02:29:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/315882\/"},"modified":"2026-01-21T02:29:18","modified_gmt":"2026-01-21T02:29:18","slug":"la-posizione-ufficiale-del-club","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/315882\/","title":{"rendered":"La posizione ufficiale del Club"},"content":{"rendered":"<p>La societ\u00e0 Trapani Shark S.r.l. comunica di aver regolarmente ottemperato a tutte le prescrizioni previste per la scadenza del 16 dicembre.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, alla luce dell\u2019intensa corrispondenza intercorsa con le Istituzioni sportive nel periodo compreso tra il 9 e il 13 dicembre 2025, la Societ\u00e0 ritiene opportuno precisare quanto segue.<\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>In data 20 novembre 2025, alla scrivente \u00e8 stato notificato un avviso di accertamento IVA da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 Riscossione, Sede di Trapani. Tale atto \u00e8 stato integralmente contestato sia nel merito sia sotto il profilo della legittimit\u00e0, mediante rituale ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, corredato da istanza di sospensione cautelare e da ampia documentazione probatoria, comprensiva di giurisprudenza consolidata.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>In data 24 novembre 2025, il Consiglio Federale, facendo riferimento al suddetto atto impositivo, ha disposto \u2013 ai sensi dell\u2019art. 11, comma 5, lett. B del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2025\/2026, nonch\u00e9 dell\u2019art. 110 del Regolamento Organico \u2013 l\u2019irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica e il blocco dei tesseramenti e del deposito di nuovi contratti.<\/p>\n<p>Il provvedimento risulta motivato anche da presunti inadempimenti che la scrivente ha gi\u00e0 provveduto a sanare, come attestato dalle liberatorie definitive dei Sig.ri Riccardo Sbezzi e Sergio Solina, trasmesse in data 12 dicembre 2025.<\/p>\n<p>Tale sanzione si aggiunge a quella gi\u00e0 irrogata nel maggio 2025, quando per il medesimo identico motivo furono assegnati quattro punti di penalizzazione, mai commutati. L\u2019ulteriore penalizzazione di un punto per la stessa ragione configura pertanto un\u2019evidente duplicazione sanzionatoria, in violazione del principio del ne bis in idem e dell\u2019art. 25 del Regolamento Esecutivo Professionisti.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> Nella nota del 10 dicembre 2025 \u00e8 stato gi\u00e0 riconosciuto l\u2019avvenuto pagamento delle somme dovute al Sig. Riccardo Sbezzi; tuttavia, tale circostanza non ha determinato la rimozione del blocco disposto con delibera n. 151\/2025.<\/p>\n<p>Tale posizione ignora che l\u2019unico atto impositivo residuo riguarda esclusivamente un debito IVA, il quale \u2013 ai sensi dello stesso Manuale Licenze (art. 11, comma 5, lett. B) \u2013 non rientra tra gli inadempimenti rilevanti ai fini delle sanzioni sportive, espressamente limitati a posizioni IRPEF, INPS e Fondo Fine Carriera.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 \u00e8 pienamente in regola con tali obbligazioni, come comprovato dalle quietanze gi\u00e0 trasmesse e mai contestate.<\/p>\n<p>Con riferimento al presunto mancato pagamento del ravvedimento operoso, secondo l\u2019interpretazione delle Istituzioni sportive, si evidenzia che la Societ\u00e0 ha regolarmente versato cinque rate, non conclusive rispetto all\u2019importo complessivo delle sanzioni, ma integralmente idonee a coprire la quota capitale iniziale delle imposte IRPEF e INPS.<\/p>\n<p>L\u2019eccedenza dell\u2019importo contestato (oltre 500.000 euro rispetto ai reali 340.000 euro) \u00e8 stata generata da un errore materiale imputabile al Gruppo Alfieri, che ha proceduto a una tripla compensazione del medesimo importo, circostanza gi\u00e0 oggetto di specifica contestazione nel ricorso tributario e non imputabile alla scrivente.<\/p>\n<p><strong>4. <\/strong>La nota congiunta del 13 dicembre 2025, nel negare l\u2019integrazione del tesseramento del Sig. Alex Latini quale Capo Allenatore e del Sig. Patti, richiama l\u2019art. 15 del Regolamento Esecutivo di Lega, sostenendo l\u2019assenza dei presupposti per procedure di tesseramento \u201ctrasformativo\u201d e la tardivit\u00e0 delle richieste.<\/p>\n<p>Tale interpretazione \u00e8 ritenuta dalla scrivente erronea. L\u2019art. 15, comma 1, richiede infatti una dichiarazione attestante il pagamento di stipendi e oneri contributivi e l\u2019assenza di debiti erariali scaduti, ma non equipara un debito IVA contestato a un inadempimento ostativo, n\u00e9 preclude l\u2019integrazione di contratti gi\u00e0 esistenti, come quello del Sig. Latini, gi\u00e0 regolarmente tesserato come assistente e legittimamente impiegato in via temporanea nella gara precedente ai sensi dell\u2019art. 110 del Regolamento Organico.<\/p>\n<p>Parimenti infondata risulta la contestazione di tardivit\u00e0 \u2013 quantificabile in pochi minuti \u2013 che non pu\u00f2 ritenersi applicabile a integrazioni contrattuali motivate da comprovate emergenze operative.<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong> Vengono inoltre ignorati precedenti giurisprudenziali di assoluto rilievo, tra cui la sentenza cautelare della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia del 4 dicembre 2025 nel procedimento relativo al Brescia Calcio 1911 S.p.A., che ha sospeso l\u2019esecuzione di un atto impositivo fondato su presupposti analoghi a quelli contestati alla scrivente, riconoscendo il fumus boni iuris e il periculum in mora. Si richiamano altres\u00ec numerosi interventi del TAR Lazio che, in controversie sportive analoghe, hanno disposto la sospensione delle sanzioni federali in attesa della definizione del giudizio tributario di merito.<\/p>\n<p><strong>6.<\/strong> La Societ\u00e0 sta subendo gravi pregiudizi operativi, tra cui l\u2019assenza del Primo Assistente Sig. Ivica Skelin, giustificata da certificazione medica rilasciata in Croazia, con conseguenti difficolt\u00e0 nella gestione della squadra e dello staff tecnico. Tali criticit\u00e0 risultano ulteriormente aggravate dal blocco dei tesseramenti, che altera l\u2019equilibrio del campionato in corso, in violazione dei principi di proporzionalit\u00e0 e buona fede sportiva di cui all\u2019art. 1 dello Statuto FIP e all\u2019art. 2 del Regolamento Organico.<\/p>\n<p>Inoltre, il diniego dell\u2019integrazione del contratto del Sig. Patti espone la Societ\u00e0 al rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie, gi\u00e0 irrogate, pari a 50.000 euro per gara, ai sensi dell\u2019art. 15, comma 6, del Regolamento Esecutivo LBA.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Societ\u00e0 chiede con la massima urgenza:<\/p>\n<p>A) di procedere all\u2019immediata integrazione e approvazione dei contratti gi\u00e0 depositati del Sig. Alex Latini (quale Capo Allenatore) e del Sig. Patti, in applicazione dell\u2019art. 110 del Regolamento Organico e dell\u2019art. 15 del Regolamento Esecutivo LBA, riconoscendo la legittimit\u00e0 dell\u2019upgrade di ruolo per contratti gi\u00e0 esistenti e l\u2019irrilevanza del debito IVA contestato ai fini del rilascio delle licenze;<\/p>\n<p>B) di revocare in autotutela il blocco dei tesseramenti e la penalizzazione in classifica, ai sensi dell\u2019art. 11, comma 5, lett. B del Manuale Licenze, considerata la pendenza del ricorso tributario e l\u2019assenza di inadempimenti rilevanti ai fini sportivi;<\/p>\n<p>C) di fornire un riscontro scritto e motivato sulle ragioni per cui un debito IVA contestato sia stato illegittimamente equiparato a un inadempimento ostativo, in difformit\u00e0 rispetto al Manuale Licenze e ai precedenti federali.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0, nell\u2019ottica di una risoluzione bonaria di una vicenda che la vede ingiustamente penalizzata, manifesta la propria disponibilit\u00e0 a partecipare a un tavolo conciliativo con le Istituzioni sportive, FIP e Lega, ribadendo tuttavia la piena regolarit\u00e0 della propria posizione e riservandosi di tutelare le proprie ragioni in ogni sede competente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La societ\u00e0 Trapani Shark S.r.l. comunica di aver regolarmente ottemperato a tutte le prescrizioni previste per la scadenza&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":245205,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[1453],"tags":[103898,1756,1757,1537,90,89,245,244],"class_list":["post-315882","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-basket","tag-banner","tag-basket","tag-basketball","tag-it","tag-italia","tag-italy","tag-sport","tag-sports"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/115930737055618880","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/315882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=315882"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/315882\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/245205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=315882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=315882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=315882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}