{"id":343552,"date":"2026-02-08T04:51:12","date_gmt":"2026-02-08T04:51:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/343552\/"},"modified":"2026-02-08T04:51:12","modified_gmt":"2026-02-08T04:51:12","slug":"coltelli-nel-decreto-sicurezza-siamo-alla-follia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/343552\/","title":{"rendered":"Coltelli nel decreto sicurezza: siamo alla follia"},"content":{"rendered":"<p>            <a href=\"https:\/\/www.armietiro.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/5c4a4cf9290209e9d6d68fbacd4c63c0.jpg\" data-caption=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"696\" height=\"696\" class=\"entry-thumb td-modal-image\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/5c4a4cf9290209e9d6d68fbacd4c63c0-696x696.jpg\"   alt=\"\" title=\"218132A.jpg\"\/><\/a><\/p>\n<p>Il nuovo decreto sicurezza che il governo si appresta a varare \u00e8 un documento articolato in 29 articoli, nei quali vengono prese misure diversificate per il contrasto a diverse tipologie di fenomeni criminali, ma anche per l\u2019assistenza agli operatori delle forze dell\u2019ordine.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda, nello specifico, il fenomeno dei \u201cmaranza\u201d e in particolare il crescente impiego in strada di coltelli, le misure di contrasto sono contenute nei primi articoli della bozza di decreto che \u00e8 stata pubblicata in queste ultime ore da molte fonti giornalistiche. Fermo restando che fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono sempre possibili modifiche anche sostanziali ai testi dei decreti, per quanto riguarda l\u2019attuale stesura si evidenziano alcune criticit\u00e0 e ridondanze, che cerchiamo di analizzare e commentare.<\/p>\n<p>All\u2019articolo 4 della legge 110\/75, che prevede il famoso \u201cgiustificato motivo\u201d per il porto dei coltelli e in generale degli strumenti atti a offendere, viene aggiunto un ulteriore comma che recita: \u201c\u201cChiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita <strong>eccedente in lunghezza i centimetri otto<\/strong>, \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell\u2019articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all\u2019ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale pu\u00f2 applicare, per un periodo fino ad un anno, una o pi\u00f9 delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneit\u00e0 alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;<\/li>\n<li>b) sospensione della licenza di porto d\u2019armi o divieto di conseguirla.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all\u2019art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.\u201d.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come strutturato, di fatto, il nuovo articolo 4 continua quindi a richiedere il \u201cgiustificato motivo\u201d per il porto di qualsiasi strumento da punta o da taglio atto a offendere (quindi anche con lama al di sotto degli 8 centimetri di lunghezza), ma nello stesso tempo prevede una pena pi\u00f9 pesante per chi porta senza giustificato motivo strumenti con lama di lunghezza superiore ai fatidici 8 centimetri. Oltre alla pena detentiva si introducono pene accessorie, consistenti nel ritiro temporaneo della patente e del porto d\u2019armi. Per quanto riguarda quest\u2019ultimo si tratta in effetti di una ridondanza, in quanto gi\u00e0 oggi nel 100 per cento dei casi, quando c\u2019\u00e8 una condanna penale inerente, peraltro, il porto di armi o strumenti atti a offendere, il ritiro del porto d\u2019armi o divieto a conseguirlo \u00e8 automatico. Anzi, a dire il vero il ritiro di armi e licenze \u00e8 automatico addirittura all\u2019atto della sola denuncia, prima ancora della condanna. Stupisce che in un governo nel quale siedono ex magistrati ed ex prefetti questo aspetto giunga ignoto. <strong>Di fatto e paradossalmente, quindi, la norma in questione per i titolari di un porto d\u2019armi \u00e8 migliorativa, perch\u00e9 implica che dalla revoca del porto d\u2019armi, con la nuova normativa, si passi alla sola sospensione per un periodo massimo di un anno!\u00a0<\/strong>Quello che sarebbe da domandarsi a questo punto, \u00e8 quale sia l\u2019incidenza in generale dei maranza dotati di porto d\u2019armi, perch\u00e9 a nostro avviso le due cose sono abbastanza in antitesi.<\/p>\n<p>Il successivo articolo 4 bis, che era stato creato con il cosiddetto \u201cdecreto Caivano\u201d, viene ulteriormente implementato, specificando al primo comma che tra le armi di cui non \u00e8 ammesso il porto, e per le quali \u00e8 prevista la reclusione da uno a tre anni, sono \u201c<strong>compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta<\/strong>\u201d. Altra ridondanza: gli \u201cstrumenti\u201d con lama a due tagli sono da sempre, per costante giurisprudenza, stati considerati armi bianche, per le quali, appunto, il porto era vietato gi\u00e0 prima.<\/p>\n<p>Il primo comma viene ulteriormente completato dall\u2019indicazione che \u201cLa medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, <strong>strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonch\u00e9 strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo \u00aba farfalla\u00bb oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Da quanto esposto si evince che per i coltelli pieghevoli con lama pi\u00f9 lunga di 5 centimetri viene del tutto a cadere il \u201cgiustificato motivo\u201d per il porto, a favore di un divieto generalizzato, con la sola eccezione di quei coltelli pieghevoli che non hanno il blocco della lama. La norma appare obiettivamente penalizzante per una vastissima variet\u00e0 di strumenti che hanno ampi utilizzi professionali, a partire dalle lame contenute negli ormai diffusissimi \u201cmultitool\u201d con pinze, cacciaviti e quant\u2019altro (persino molti moderni cutter impiegati in edilizia hanno la lama ripiegabile con blocco e possibilit\u00e0 di apertura a una sola mano), con la conseguenza di una \u201ccriminalizzazione\u201d generalizzata di intere categorie professionali, a fronte di una sostanziale irrilevanza pratica per chi tali \u201cstrumenti\u201d li porta con s\u00e9 gi\u00e0 con l\u2019idea di delinquere. \u00c8 verosimile prevedere un aumento esponenziale dei contenziosi penali per chiunque sia \u201cbeccato\u201d con siffatti strumenti in auto o nel furgone di lavoro, al grido (mai passato di moda) di \u201cglielo spieghi al giudice\u201d, mentre i maranza si orienteranno, molto pi\u00f9 semplicemente, verso i coltelli a lama fissa con lunghezza inferiore agli 8 centimetri (che possono risultare comunque letali). <strong>Quindi, di fatto, a cosa serve tutto questo panegirico?<\/strong><\/p>\n<p>Per le violazioni della norma appena evidenziata, si applicheranno le medesime sanzioni accessorie previste dal nuovo comma dell\u2019articolo 4, quindi ritiro della patente e\/o del porto d\u2019armi.<\/p>\n<p>Sempre alla legge 110\/75 viene aggiunto un ulteriore articolo 4 ter, che introduce una <strong>sanzione pecuniaria<\/strong> per i tutori legali dei minori di anni 18 che vengano condannati per i reati previsti dagli articoli 4 e 4 bis, cio\u00e8 il porto di coltelli.<\/p>\n<p>Il successivo articolo 4 quater, sempre aggiunto alla legge 110\/75, introduce il famigerato <strong>divieto di vendita ai minori<\/strong> di strumenti da punta o da taglio atti a offendere. Il divieto, peraltro, opera sia nei confronti degli operatori commerciali, sia nelle transazioni tra privati.<\/p>\n<p>Per la vendita on-line, i gestori dei siti web e delle piattaforme di vendita dovranno adottare \u201c<strong>efficaci sistemi di verifica della maggiore et\u00e0<\/strong> prima della conclusione dell\u2019acquisto\u201d. Questo \u00e8 un aspetto che avevamo gi\u00e0 criticato quando fu avanzato dalla deputata di opposizione Debora Serracchiani: <strong>sull\u2019efficacia dei sistemi attualmente esistenti di verifica dell\u2019et\u00e0 on-line ci sarebbe molto da dire<\/strong>, cos\u00ec come ci sarebbe molto da dire circa il fatto che in caso di violazioni (anche in buona fede, evidentemente) degli obblighi da parte del gestore della piattaforma, <strong>si pu\u00f2 arrivare, nei casi di recidiva, anche alla revoca della licenza, oltre che a sanzioni pecuniarie molto elevate.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assoluto capolavoro, si fa per dire, \u00e8 tuttavia quello contemplato dal successivo articolo 4 quinquies aggiunto alla legge 110\/75, nel quale si prevede che \u201cGli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio <strong>eccedente in lunghezza i centimetri quindici<\/strong>, sono obbligati a tenere un <strong>registro delle operazioni giornaliere<\/strong> concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalit\u00e0 delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute\u201d. Ovviamente le persone acquirenti \u201csono tenute a dimostrare la propria identit\u00e0, mediante la esibizione di un documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0\u201d, con sanzioni pecuniarie amministrative pari fino a 5 mila euro per gli acquirenti trasgressori e fino a 10 mila euro per i venditori.<\/p>\n<p>L\u2019implementazione pratica di questo obbligo per le migliaia, se non decine di migliaia di punti vendita di coltelli, dai supermarket della grande distribuzione in gi\u00f9, non sar\u00e0 evidentemente semplicissima, ma al di l\u00e0 di questo non si comprende come possa essere di qualche utilit\u00e0 identificare un soggetto acquirente <strong>quando a non essere identificabile in modo univoco (perch\u00e9 sprovvisto di matricola) \u00e8 l\u2019oggetto stesso<\/strong>. Per questo non pu\u00f2 che suscitare una certa, amara ilarit\u00e0 la notazione secondo la quale il venditore dovr\u00e0 annotare nel famigerato registro le caratteristiche \u201cdella specie e quantit\u00e0 degli strumenti di cui al comma 1 venduti o ceduti\u201d.<\/p>\n<p>Nel complesso si tratta, a nostro avviso, di una <strong>norma estremamente mal fatta,<\/strong> fortemente penalizzante per le attivit\u00e0 lecite (e sono migliaia) inerenti la vendita e l\u2019impiego degli strumenti da punta e da taglio, dal collezionismo all\u2019escursionismo, dalle attivit\u00e0 professionali nell\u2019edilizia, nell\u2019artigianato eccetera, e fortemente penalizzante per il comparto commerciale relativo, a fronte di una efficacia che appare, e ci si voglia perdonare lo scetticismo, del tutto opinabile nei confronti delle categorie criminali verso le quali tutto il disegno di legge \u00e8 rivolto.<\/p>\n<p>In casi come questi si \u00e8 portati a parlare di \u201cmontagna che ha partorito il topolino\u201d, ma forse \u00e8 pi\u00f9 adatto in questo caso il detto gergale \u201cnon si cacciano le mosche con un cannone\u201d. Di certo c\u2019\u00e8 che le applicazioni pratiche di questa norma evidenziano gravissime criticit\u00e0 per un settore commerciale che \u00e8 diffusissimo, a fronte, \u00e8 opportuno ribadirlo, di una utilit\u00e0 per il contrasto del fenomeno maranza che \u00e8 a dir poco risibile. In pratica, sembra che il governo abbia voluto fare un compendio di tutte quelle iniziative che, quando fatte \u201cda sinistra\u201d, sono sempre state aspramente criticate, cercando di peggiorarle ulteriormente: pi\u00f9 di tutte, quella secondo cui ci si concentra, ancora una volta, sulle caratteristiche di oggetti assolutamente inanimati (e in quanto tali n\u00e9 buoni n\u00e9 cattivi), anzich\u00e9 sui comportamenti devianti di chi quegli strumenti porta addosso e utilizza in modo scellerato.<\/p>\n<p>Una cosa \u00e8 certa: <strong>se questo governo pensa, con una disciplina siffatta dei coltelli, di raccogliere gli applausi dal proprio elettorato, decisamente ha pretese un po\u2019 fantasiose.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il nuovo decreto sicurezza che il governo si appresta a varare \u00e8 un documento articolato in 29 articoli,&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":343553,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[79],"tags":[44823,14,93,94,13604,126,1537,90,89,14300,7,15,11,84,91,12,85,92],"class_list":["post-343552","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-italia","tag-coltelli","tag-cronaca","tag-cronaca-italiana","tag-cronacaitaliana","tag-decreto-sicurezza","tag-giorgia-meloni","tag-it","tag-italia","tag-italy","tag-matteo-piantedosi","tag-news","tag-notizie","tag-ultime-notizie","tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","tag-ultime-notizie-italia","tag-ultimenotizie","tag-ultimenotizieenewsdioggi","tag-ultimenotizieitalia"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116033217150987552","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/343552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=343552"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/343552\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/343553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=343552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=343552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=343552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}