{"id":34815,"date":"2025-08-08T04:52:11","date_gmt":"2025-08-08T04:52:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/34815\/"},"modified":"2025-08-08T04:52:11","modified_gmt":"2025-08-08T04:52:11","slug":"lopzione-del-fine-vita-e-la-concreta-possibilita-di-autodeterminazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/34815\/","title":{"rendered":"L&#8217;opzione del &#8220;fine vita&#8221; e la concreta possibilit\u00e0 di &#8220;autodeterminazione&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>&#13;<br \/>\n     &#13;<\/p>\n<p><strong>Ancora una volta si parla di \u2018fine vita\u2019, e di capacit\u00e0 di autodeterminazione nella relativa opzione, da parte di soggetti che si trovino in particolarissime condizioni di salute precaria<\/strong>, e segnatamente \u00a0siano tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e siano affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che essi reputino intollerabili, ma siano pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli (laddove peraltro tali condizioni e le modalit\u00e0 di esecuzione delle procedure finalizzate a estinguerne l\u2019esistenza siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente).<\/p>\n<p>L\u2019occasione \u00e8 data da <strong>una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 132 dep. in Cancelleria il 25 luglio scorso)<\/strong> cui \u00e8 stato \u00a0richiesto \u00a0(dal Tribunale di Firenze) di pronunciarsi sulla (supposta) illegittimit\u00e0 costituzionale di un articolo del nostro codice penale (art. 579 c.p. che disciplina, come \u00e8 noto , <strong>l\u2019ipotesi dell\u2019 omicidio del consenziente<\/strong> prevedendo una pena da sei a quindici anni di reclusione), nella parte in cui non esclude la punibilit\u00e0 di chi, sussistendo le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volont\u00e0 del malato il quale, per impossibilit\u00e0 fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedervi in autonomia.<\/p>\n<p>Insomma viene messa a fuoco <strong>la questione della responsabilit\u00e0 (penale) di un terzo soggetto<\/strong> (nella fattispecie concreta si trattava del medico di famiglia della paziente malata) che attui la sua consapevole e libera volont\u00e0 di porre fine ai suoi giorni, sussistendo quelle particolarissime <strong>condizioni di indicibile sofferenza<\/strong> che in altra sede (v. sent. n.ro 242 del 22.11.2019) la medesima Corte aveva gi\u00e0 indicato come sufficienti e necessarie al fine di escludere la responsabilit\u00e0 di chi agevola l\u2019esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile.<\/p>\n<p><strong>Nel caso concreto si \u00e8 tratto di una persona affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, paralizzata dal collo in gi\u00f9,<\/strong> che versa nell\u2019impossibilit\u00e0 materiale di procedere all\u2019autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell\u2019uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all\u2019attuazione autonoma del suicidio assistito, cio\u00e8 una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca o gli occhi, uniche modalit\u00e0 consentite dallo stato attuale di progressione della malattia.<\/p>\n<p><strong>La persona si \u00e8 rivolta, con un ricorso per un provvedimento d\u2019urgenza, al Tribunale,<\/strong> per ottenere l\u2019autorizzazione per il proprio medico di famiglia a procedere alla infusione del farmaco letale, che ella non era pi\u00f9 in grado di autosomministrarsi.<\/p>\n<p>Ma il Tribunale non si \u00e8 pronunciato e a sua volta ha rimesso, come si diceva, alla Corte Costituzionale la questione della legittimit\u00e0 o meno di quell\u2019articolo del codice penale (art. 579 c.p.) che di per s\u00e9 comporterebbe l\u2019irrogazione di una pena molto severa per il medico, terzo chiamato in causa dalla sua paziente: <strong>questione fondata su di una presunta violazione dell\u2019art. 3 della Costituzione<\/strong> (quello, per intendersi, della pari dignit\u00e0 ed eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, per l\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento che verrebbe a prodursi rispetto alla situazione sostanzialmente identica in cui la persona malata abbia la capacit\u00e0 di attivare con le sole sue forze la procedura letale.<\/p>\n<p>Inutile qui ripercorrere tutte le serpentine del ragionamento (anche molto tecnico) elaborato dai Giudici della Corte: baster\u00e0 dire che essa ha dichiarato che <strong>non sussistono validi motivi fondanti una pronuncia di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma incriminat<\/strong>a, ma non tanto (si badi bene) perch\u00e9 di per s\u00e9\u00a0 l\u2019intervento di un terzo \u2018coadiuvante\u2019 nello svolgimento dell\u2019intera procedura letale della persona gravemente malata e autodeterminatasi a sopprimersi non venga considerato plausibile, laddove ricorrano quelle peculiari condizioni cui si accennava, ma perch\u00e9 es<strong>sa ha ritenuto che il giudice fiorentino non avesse indagato in modo soddisfacente in ordine alla possibile reperibilit\u00e0 di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita<\/strong> attivabili da persone che si trovano nel medesimo stato clinico della paziente ricorrente.<\/p>\n<p>In altre parole viene criticata la scelta dei giudici del Tribunale di Firenze, i quali si sarebbero \u201carresi\u201d di fronte alla verifica svolta solo presso l\u2019 ASL della Regione Toscana circa l\u2019inesistenza attuale di siffatti strumenti, \u201c<strong>allo stato non presenti sul mercato<\/strong>\u201c, azienda che avrebbe a sua volta riferito ai Giudici di aver \u00abpubblicato un avviso di consultazione di mercato, finalizzata a individuare potenziali fornitori, in modo da poter individuare un percorso di acquisto il pi\u00f9 possibile confacente alle necessit\u00e0 espresse\u00bb.<\/p>\n<p>La Corte al contrario rileva che <strong>sarebbe stato necessario il coinvolgimento di organismi specializzati operanti,<\/strong> col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, al quale sono assegnate specifiche funzioni istituzionali di natura consultiva, anche per le aziende sanitarie locali. Ci\u00f2 sarebbe sufficiente, ancora nell\u2019opinione dei Giudici della Corte, per non ritenere ammissibile alcuna questione di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>Come si notava tra le righe, <strong>la questione \u201csostanziale\u201d sottesa alla vicenda portata all\u2019attenzione dei Giudici sembra essere passata inosservata<\/strong>, o, per meglio dire, risolta indirettamente: tant\u2019\u00e8 che i giudici stessi in un passaggio della pronuncia sottolineano la possibilit\u00e0 che laddove emergesse la reperibilit\u00e0, in tempi ragionevoli, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capaci di porre fine alla vita attivabili da persone nel medesimo stato clinico della paziente ricorrente, questi andrebbero messi a loro disposizione dal Servizio sanitario locale per consentirgli di accedere alla procedura letale, nell\u2019esercizio della propria facolt\u00e0 di autodeterminazione.<\/p>\n<p>Il tema come si vede \u00e8 complesso e <strong>si rischia, spesso, di valutarne solo alcuni profili, e in una prospettiva di puro formalismo.<\/strong><\/p>\n<p>Il punto \u00e8 che in una materia cos\u00ec poliedrica come quella in parola le valutazioni, anche giuridiche, tanto pi\u00f9 quelle umane e di rilevanza sociale, andrebbero fondate su di <strong>un testo legislativo di cui si avverte sempre pi\u00f9 la latitanza<\/strong> (e di cui gli stessi giudici della Corte hanno pi\u00f9 volte invocato la formulazione), e che possa essere frutto di una concertazione allargata e scevra da apriorismi di qualunque tipo.<\/p>\n<p>Mai come in questa tematica, andrebbe fatto tesoro del saggio ammonimento \u2013 che \u00e8 soprattutto un principio di vita \u2013 contenuto nella esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii Gaudium\u2026\u201d<strong>La realt\u00e0 \u00e8 superiore all\u2019idea\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Le idee su temi come questo sono ed \u00e8 giusto che siano le pi\u00f9 diverse e disparate, ma la \u2018realt\u00e0\u2019 resta sempre unica, oggettiva, ed irreversibile\u2026e dovrebbe essere fatto da tutti \u2013 in primis da chi \u00e8 depositario della funzione legislativa \u2013 lo sforzo di affiancarle alla realt\u00e0 per poterla poi in qualche modo assumere ed evitare di argomentare discostandosi proprio da essa. Come profeticamente scriveva Romano Guardini,\u00abL\u2019unico modello per valutare con successo un\u2019epoca \u00e8 domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge un\u2019autentica ragion d\u2019essere <strong>la pienezza dell\u2019esistenza umana<\/strong>, in accordo con il carattere peculiare e le possibilit\u00e0 della medesima epoca\u00bb.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#13;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#13; &#13; Ancora una volta si parla di \u2018fine vita\u2019, e di capacit\u00e0 di autodeterminazione nella relativa opzione,&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":34816,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,2579,239,2063,2064,1537,90,89,240],"class_list":{"0":"post-34815","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-costituzione","11":"tag-health","12":"tag-health-care","13":"tag-healthcare","14":"tag-it","15":"tag-italia","16":"tag-italy","17":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34815\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34816"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}