{"id":373555,"date":"2026-02-28T01:18:13","date_gmt":"2026-02-28T01:18:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/373555\/"},"modified":"2026-02-28T01:18:13","modified_gmt":"2026-02-28T01:18:13","slug":"clamoroso-nelle-giovanili-il-recupero-non-vale-per-scontare-la-squalifica-una-sentenza-storica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/373555\/","title":{"rendered":"Clamoroso nelle giovanili! Il recupero non vale per scontare la squalifica, una sentenza storica"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"1\">Una sentenza che sembrava scritta nel marmo del Codice di Giustizia Sportiva si trasforma in un <strong>intricato giallo regolamentare<\/strong> che potrebbe presto approdare ai piani alti della Corte Sportiva d\u2019Appello Territoriale. Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria per 0-3 a tavolino alla <strong>Leon<\/strong> per la gara dello scorso 14 febbraio contro la <strong>Cisanese<\/strong> (Under 17 \u00c9lite), sanzionando l\u2019impiego del calciatore Davide Rosario Manzoni. Il fulcro della disputa risiede nella validit\u00e0 della squalifica: per la Leon, il difensore era inibito dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 12 febbraio; per la Cisanese, la sanzione era gi\u00e0 stata scontata l&#8217;11 febbraio nel recupero contro il Pozzuolo. Se il Giudice di primo grado ha blindato la decisione appellandosi alla conoscibilit\u00e0 legale degli atti, la societ\u00e0 bergamasca sarebbe pronta a dare battaglia facendo leva sul <strong>principio dell&#8217;automatismo<\/strong> della sanzione post-espulsione. Un corto circuito tra tempi burocratici e dinamiche di campo che trasforma una partita giovanile in un <strong>caso di scuola per i giuristi dello sport<\/strong>: la certezza del diritto contro l&#8217;immediatezza del provvedimento disciplinare.<\/p>\n<p><strong>IL CASO: L&#8217;IMPIEGO DI MANZONI<\/strong><\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">La cronologia degli eventi risulta determinante per comprendere la decisione del Giudice Sportivo. Tutto ha origine l&#8217;8 febbraio, data in cui il calciatore <b data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"156\">Davide Rosario Manzoni<\/b> viene sanzionato con un rosso diretto. Tale sanzione viene pubblicata e, quindi, formalizzata in una giornata di squalifica sul comunicato del <b data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"288\">12 febbraio<\/b>. Nonostante ci\u00f2, il calciatore \u00e8 stato inserito in distinta e ha preso parte alla gara del <b data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"391\">14 febbraio<\/b> contro la Leon <b data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"418\">con la maglia numero 5<\/b>.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\">La Leon ha presentato formale reclamo, evidenziando l&#8217;irregolarit\u00e0. La Cisanese, esercitando il diritto di controdeduzione previsto, ha inviato una nota il 16 febbraio sostenendo una tesi specifica: Manzoni avrebbe scontato il turno di stop in una partita infrasettimanale giocata tra l&#8217;8 e il 12 febbraio. Nello specifico, si tratta del recupero del turno infrasettimanale <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"374\">Pozzuolo-Cisanese, disputata l&#8217;11 febbraio<\/b>. Il Giudice Sportivo ha per\u00f2 respinto categoricamente questa ricostruzione, definendola \u00abpriva di fondamento giuridico\u00bb. Nel testo della delibera si specifica infatti che <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"588\">il provvedimento disciplinare acquista efficacia esclusivamente dalla data della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e non pu\u00f2 in alcun modo ritenersi scontato in una gara disputata anteriormente a tale pubblicazione<\/b>.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\">Poich\u00e9 il comunicato \u00e8 stato emesso il 12 febbraio, la squalifica ha iniziato a produrre effetti solo per le gare successive a tale data (nello specifico dal 13 febbraio). Pertanto, la partecipazione di Manzoni alla sfida del 14 febbraio ha configurato la violazione delle norme sulla posizione dei calciatori, ed \u00e8 stata cos\u00ec assegnata la <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"340\">vittoria a tavolino alla Leon<\/b>.<\/p>\n<p><strong>COSA DICE IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA<\/strong><\/p>\n<p data-path-to-node=\"10\">La decisione del Giudice Sportivo si fonda su un&#8217;applicazione rigorosa del <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"75\">Codice di Giustizia Sportiva (CGS)<\/b> della FIGC, con particolare riferimento agli articoli che regolano l&#8217;efficacia delle sanzioni e la condotta dei soggetti squalificati. Il pilastro normativo della sentenza \u00e8 l&#8217;<b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"286\">art. 19, comma 1 del CGS<\/b>, il quale stabilisce il principio della conoscibilit\u00e0 legale degli atti. La norma dispone che <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"405\">\u00abtutti i provvedimenti [&#8230;] si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione\u00bb<\/b>. Questo significa che, nel diritto sportivo, non esisterebbe l&#8217;esecuzione &#8220;spontanea&#8221; o &#8220;anticipata&#8221; di una sanzione basata sulla semplice conoscenza del fatto accaduto in campo (come un&#8217;espulsione). La sanzione esiste giuridicamente solo nel momento in cui l&#8217;organo di giustizia la quantifica e la pubblica ufficialmente. Di conseguenza, una gara disputata prima della pubblicazione del comunicato non pu\u00f2 essere utilizzata per scontare una squalifica che, de jure, non \u00e8 ancora efficace.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">Infine, la delibera richiama l&#8217;<b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"31\">art. 10 del CGS<\/b>, che disciplina la <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"66\">\u00abpunizione sportiva della perdita della gara\u00bb<\/b>. Tale articolo stabilisce che la sanzione della perdita della gara per 0-3 (o con il punteggio conseguito sul campo se pi\u00f9 favorevole alla societ\u00e0 che non ha commesso l&#8217;infrazione) si applica, tra i vari casi, quando la societ\u00e0 schiera un calciatore che non ha titolo a partecipare alla gara. Trattandosi di un&#8217;infrazione che coinvolge la regolarit\u00e0 del tesseramento o della posizione disciplinare, scatta la <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"521\">responsabilit\u00e0 oggettiva della societ\u00e0<\/b>: la Cisanese risponde cio\u00e8 dell&#8217;errore commesso dai propri dirigenti nella compilazione della distinta o nel controllo dei comunicati ufficiali, indipendentemente dalla sussistenza di dolo o colpa grave.<\/p>\n<p><strong>E IL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLA SANZIONE?<\/strong><\/p>\n<p>Non sembra essere stato considerato dal Giudice Sportivo. Ma, che cos&#8217;\u00e8 il principio di automatismo? \u00c8 il principio secondo cui, <b data-path-to-node=\"13\" data-index-in-node=\"129\">\u00abad eccezione delle gare relative alle categorie \u201cPulcini\u201d ed \u201cEsordienti\u201d, il calciatore espulso<\/b>\u00a0&#8211; per rosso diretto &#8211;<b data-path-to-node=\"13\" data-index-in-node=\"129\">\u00a0DAL CAMPO NEL CORSO di una gara ufficiale \u00e8 automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo\u00bb<\/b>, come riportato sul sito della Lega Nazionale Dilettanti. Il Giudice Sportivo non sembrerebbe aver tenuto conto di questo principio. Perch\u00e9? Le risposte potrebbe essere diverse, fra cui, una delle pi\u00f9 accreditate: il Giudice Sportivo potrebbe non averlo ritenuto valido, in quanto la partita <b data-path-to-node=\"13\" data-index-in-node=\"650\">Pozzuolo-Cisanese si sarebbe trattata di un recupero<\/b> e non di un turno immediatamente successivo alla partita in cui il giocatore della Cisanese era stato espulso. Certezze su quest&#8217;ultimo punto non ce ne sono. Ora la palla passa alla Cisanese, che presenter\u00e0 il contro ricorso. A questo punto sar\u00e0 chiamata ad esprimersi la <b data-path-to-node=\"13\" data-index-in-node=\"1001\">Corte Sportiva d&#8217;Appello Territoriale (CSAT)<\/b>, l&#8217;organo di secondo grado della giustizia sportiva italiana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Una sentenza che sembrava scritta nel marmo del Codice di Giustizia Sportiva si trasforma in un intricato giallo&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":373556,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[1452],"tags":[721,215879,1740,1537,90,89,18021,13593,1739,245,244,196166],"class_list":["post-373555","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-calcio","tag-calcio","tag-cisanese","tag-football","tag-it","tag-italia","tag-italy","tag-leon","tag-regolamento","tag-soccer","tag-sport","tag-sports","tag-under-17-elite"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116145625721339442","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/373555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=373555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/373555\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/373556"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=373555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=373555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=373555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}