{"id":37781,"date":"2025-08-09T16:56:08","date_gmt":"2025-08-09T16:56:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/37781\/"},"modified":"2025-08-09T16:56:08","modified_gmt":"2025-08-09T16:56:08","slug":"monitoraggio-costante-degli-importi-dei-debiti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/37781\/","title":{"rendered":"monitoraggio costante degli importi dei debiti"},"content":{"rendered":"<p>\n                                La soglia dei 5000 dei debiti fiscali scaduti va costantemente monitorata anche nel periodo di validit\u00e0 del concordato preventivo biennale, a pena decadenza\n                            <\/p>\n<p>Il <strong>debito oltre soglia dei 5.000 euro<\/strong> pu\u00f2 concretizzare una causa ostativa o di decadenza del <strong>concordato preventivo biennale<\/strong>, comportando conseguenze ben diverse.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi importante fare chiarezza sugli effetti sia sul fronte dell\u2019impossibilit\u00e0 di accedere al concordato, che sulle ipotesi di decadenza post-adesione.<\/p>\n<p>    Concordato preventivo biennale, soglia dei debiti da monitorare in fase d\u2019accesso<\/p>\n<p>Tra i diversi <strong>requisiti<\/strong> per l\u2019accesso al <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/concordato-preventivo-biennale-come-funziona-requisiti-vantaggi\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">concordato preventivo biennale<\/a>, ecco quanto previsto dall\u2019articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n. 13\/2024:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201cPossono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d\u2019imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non pi\u00f9 soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall\u2019articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l\u2019ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, \u00e8 inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Ai fini della <strong>verifica della soglia di 5.000 euro<\/strong> rilevano quindi i:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> debiti per Tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate;<\/li>\n<li> debiti contributivi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non rilevano i tributi locali<\/strong>, quali a mero esempio non esaustivo:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> Tares;<\/li>\n<li> Tosap;<\/li>\n<li> Imposta comunale sulla pubblicit\u00e0;<\/li>\n<li> Cosap;<\/li>\n<li> IMU e Tasi;<\/li>\n<li> Imposta di soggiorno;<\/li>\n<li> Tassa di sbarco.<\/li>\n<\/ul>\n<p>    Il debito causa ostativa al CPB<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/concordato-preventivo-biennale-circolare-agenzia-delle-entrate\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Circolare 18\/E 2024 dell\u2019Agenzia<\/a> \u00e8 molto chiara, al suo punto 2.1.1, nel definire nell\u2019ambito degli atti impositivi rilevanti quali sono <strong>quelli da considerare<\/strong> per verificare il concretizzarsi o meno della <strong>causa ostativa<\/strong>:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> Cartelle di pagamento afferenti controlli formali e documentali di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600\/73 od anche all\u2019artico 54 bis del DPR 633\/72;<\/li>\n<li> Atti impositivi, conseguenti ad attivit\u00e0 di controllo o di di liquidazione degli uffici.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Di questi non devono essere considerati quelli i cui termini di pagamento o di impugnazione non sono scaduti al 31 dicembre dell\u2019anno precedente l\u2019adesione o anche quelli che alla predetta data siano oggetto di procedure quali:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> contenzioso;<\/li>\n<li> sospensione;<\/li>\n<li> rateazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non rilevano neanche i cosiddetti \u201c<strong>avvisi bonari<\/strong>\u201d ancorch\u00e9 scaduti alla data di riferimento di cui all\u2019articolo 10 sopra citato.<\/p>\n<p>Per quanto ai <strong>debiti contributivi<\/strong> bisogner\u00e0 considerare gli avvisi di addebito e gli analoghi atti di accertamento anche delle casse autonome previdenziali.<\/p>\n<p>Su questo punto non sappiamo se e come l\u2019Agenzia potr\u00e0 porre in atto uno <strong>scambio informativo con le Casse<\/strong>, data la delicatezza del tema con riguardo alla normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati, non trattandosi della veicolazione di un dato reddituale bens\u00ec debitorio.<\/p>\n<p>Si tratta pertanto di una comunicazione dati che potrebbe oltrepassare il confine dettato dal GDPR, nel rispetto del quel sono fondate le attuali convenzioni in essere come ad esempio quella tra AdE e Cassa Forense siglata 9 anni fa.<\/p>\n<p>    Conseguenze diverse tra causa ostativa e decadenza<\/p>\n<p>Ricordiamo che si concretizza la <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/concordato-preventivo-biennale-cause-di-decadenza\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">causa di decadenza<\/a> come indicato all\u2019articolo 22 comma 1 lettera d) del Dlgs 13\/24 quando:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201c \u2026 vengono meno i requisiti di cui all\u2019articolo 10, comma 2\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>In questo caso la decadenza rileva <strong>per tutte le annualit\u00e0<\/strong> oggetto del CPB e come indicato allo stesso articolo 22 comma 3-bis:<\/p>\n<blockquote class=\"spip\">\n<p>\u201crestano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Una importante distinzione tra chi ha \u201cperso\u201d il requisito del debito in corso di CPB, perch\u00e9 \u00e8 stata revocata la rateazione, perch\u00e9 il contenzioso \u00e8 perso e non si \u00e8 provveduto al pagamento del dovuto anche ratealmente, non rilevando ad esempio la <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/Rottamazione-quater-cartelle-riammissione-decaduti-concordato-preventivo-biennale\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">riapertura dei termini per la rottamazione<\/a> perch\u00e9 come giustamente rileva l\u2019Agenzia in una sua recente pronuncia, la decadenza della rottamazione ordinaria ha concretizzato la causa di decadenza per debito scaduto oltre soglia, a nulla rilevando l\u2019istituto della riammissione che nulla dispone al riguardo.<\/p>\n<p>I \u201cdecaduti\u201d sono comunque costretti al versamento di quanto derivante dalla proposta di CPB ancorch\u00e9 superiore al reddito effettivo mentre per il soggetto che ha accettato la proposta dell\u2019Agenzia in presenza della causa ostativa del debito oltre soglia al momento dell\u2019accettazione il CPB non \u00e8 valido e sar\u00e0 tenuto al pagamento di quanto dovuto riferito al reddito effettivamente prodotto e\/o accertato.<\/p>\n<p>Monitoraggio per competenza o per data?<\/p>\n<p>Mentre \u00e8 piuttosto chiaro il perimetro dell\u2019oggetto e del riferimento temporale della soglia quale causa ostativa da verificare al momento della accettazione della proposta, una nota conclusiva a mio parere importante \u00e8 quella riguardante l\u2019<strong>oggetto del monitoraggio dei debiti<\/strong>.<\/p>\n<p>La verifica deve fare esclusivamente riferimento alla <strong>datazione delle notifiche<\/strong>, quindi agli atti notificati al 31 dicembre dell\u2019anno precedente il periodo di adesione, e non al periodo di competenza di cartelle ed atti, afferenti le annualit\u00e0 precedenti ma notificate successivamente nel corso del periodo di validit\u00e0 del CPB.<\/p>\n<p>Facciamo quindi un <strong>esempio pratico<\/strong> della lettura per data delle notifiche sulla adesione per il biennio 2024-2025<\/p>\n<p>Una cartella afferente l\u2019anno di imposta 2023 non rileva se notificata successivamente al 31 dicembre 2023 ancorch\u00e9 durante il periodo di validit\u00e0 del CPB e men che meno successivamente dal 2026 in avanti.<\/p>\n<p>Una diversa lettura aprirebbe a delle incertezze interpretative che avrebbero un effetto dirompente in senso negativo sull\u2019appeal di un istituto, il CPB, fondato sulla certezza conseguente al patto sottoscritto con il Fisco.<\/p>\n<p>Una attrattiva che verrebbe meno atteso che la definitivit\u00e0 delle annualit\u00e0 interessate, specialmente se tali atti fossero poi oggetto di contenzioso, potrebbe protrarsi sine die.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La soglia dei 5000 dei debiti fiscali scaduti va costantemente monitorata anche nel periodo di validit\u00e0 del 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