{"id":40474,"date":"2025-08-11T03:44:09","date_gmt":"2025-08-11T03:44:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/40474\/"},"modified":"2025-08-11T03:44:09","modified_gmt":"2025-08-11T03:44:09","slug":"la-somministrazione-che-dura-tre-anni-e-irregolare-ma-la-riforma-del-2025-cambia-lo-scenario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/40474\/","title":{"rendered":"La somministrazione che dura tre anni \u00e8 irregolare. Ma la riforma del 2025 cambia lo scenario"},"content":{"rendered":"<p>La somministrazione che dura tre anni \u00e8 irregolare. \u00c8 quanto spiega l\u2019avvocato <strong>Diego Meucci<\/strong>, dello<strong> studio legale Trifir\u00f2 &amp; Partners<\/strong>, alla luce di quanto stabilito la <strong>Corte d\u2019Appello di Lecce,<\/strong> con sentenza n. 196 del 10 marzo 2025, dichiarando la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto tra un lavoratore somministrato e l\u2019impresa utilizzatrice, dopo che il lavoratore era stato impiegato per oltre tre anni ininterrottamente, con le stesse mansioni e nella medesima sede operativa.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, l\u2019azienda aveva utilizzato lo stesso lavoratore in missione per un lungo periodo, ricorrendo anche sistematicamente a ore supplementari e straordinarie e senza fornire spiegazioni oggettive in grado di giustificare il ricorso a personale esterno per esigenze che, di fatto, si sono rivelate strutturali. La Corte locale ha richiamato in sentenza anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (sentenze C-681\/18 e C-232\/20) secondo cui missioni reiterate e prolungate, in assenza di motivazioni sostanziali, eludono la funzione temporanea della somministrazione e devono essere sanzionate.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 con la riforma<\/p>\n<p>La sentenza si fonda, tuttavia, su una disciplina normativa ormai superata. A partire dal 12 gennaio 2025, infatti, \u00e8 entrata in vigore la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, il cosiddetto Collegato lavoro, che \u00e8 intervenuto proprio in materia di somministrazione. In particolare, \u00e8 stata abrogata la norma (transitoria) che permetteva, sino al 30 giugno 2025, di non considerare la durata della somministrazione nel massimale di durata complessiva prevista per i contratti a termine (24 mesi), qualora il lavoratore somministrato fosse stato assunto a tempo indeterminato dall\u2019Agenzia per il Lavoro.<\/p>\n<p>Dunque, per i contratti di somministrazione stipulati a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi (massimi) si considera esclusivamente per i periodi di missione a tempo determinato avviati dopo tale data. Le missioni avviate prima non sono rilevanti ai fini del conteggio.<\/p>\n<p>La riforma ha anche escluso dal computo dei limiti quantitativi (pari al 30% dei dipendenti a tempo indeterminato dell\u2019utilizzatore) i lavoratori somministrati in caso di avvio di nuove attivit\u00e0, start-up innovative, attivit\u00e0 stagionali, spettacoli e produzioni audiovisive, sostituzioni di lavoratori assenti e, in generale, i lavoratori over 50. Inoltre, non concorrono pi\u00f9 nel predetto limite i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall\u2019agenzia di somministrazione e i soggetti disoccupati da almeno sei mesi o classificati come svantaggiati o molto svantaggiati secondo i criteri del DM 17 ottobre 2017.<\/p>\n<p>Sempre per queste ultime due categorie, la legge ha stabilito che non \u00e8 richiesta alcuna causale nemmeno per i contratti di somministrazione di durata superiore ai 12 mesi, rendendo cos\u00ec pi\u00f9 agevole e flessibile il loro impiego. In definitiva, la nuova disciplina in vigore dal 2025 ha ampliato alcuni contesti specifici in cui poter ricorrere alla somministrazione di lavoro. Resta, comunque, fermo il potere dei Tribunali di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni normative alle singole fattispecie, intervenendo per evitare abusi e per contrastare l\u2019utilizzo dell\u2019istituto della somministrazione in modo difforme rispetto alla sua funzione propria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La somministrazione che dura tre anni \u00e8 irregolare. \u00c8 quanto spiega l\u2019avvocato Diego Meucci, dello studio legale Trifir\u00f2&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":40475,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-40474","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40474"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40474\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}