{"id":42126,"date":"2025-08-11T23:42:10","date_gmt":"2025-08-11T23:42:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/42126\/"},"modified":"2025-08-11T23:42:10","modified_gmt":"2025-08-11T23:42:10","slug":"la-chiarezza-della-consulta-e-i-diritti-sul-fine-vita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/42126\/","title":{"rendered":"La chiarezza della Consulta e i diritti sul fine vita"},"content":{"rendered":"<p><strong>Nella lunga i<\/strong><strong>ntervista rilascia ieri a questo giornale, Mons. Paglia ha fatto alcune dichiarazioni che meritano qualche chiarimento.<\/strong>  <\/p>\n<p>La prima riguarda l\u2019oggetto delle diverse sentenze della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. Esse non riguardano solo la non punibilit\u00e0 di chi aiuta, in determinate circostanze precisamente definite dalle sentenze del 2019 e poi del 2024 a porre fine alla propria vita. Riguardano anche sia il diritto a lasciarsi morire rifiutando consapevolmente e liberamente cure necessarie alla sopravvivenza o di iniziare una dipendenza da sostegni vitali, sia, appunto, di essere aiutati a porre fine alla propria vita quando ci si trovi a dipendere da sostegni vitali, si sperimentino sofferenze intollerabili e si percepisca la propria condizione come non degna. <strong>Un diritto non a morire (che prima o poi tocca a tutti), ma a decidere quando farlo se la vita \u00e8 diventata non solo soggettivamente, ma oggettivamente intollerabile.<\/strong>  <\/p>\n<p>Va ricordato che da tempo il suicidio non \u00e8 un crimine nel nostro ordinamento. Le sentenze della Corte Costituzionale lo rendono accessibile, in nome del principio di uguaglianza, non discriminazione e soprattutto autodeterminazione, a condizioni molto circoscritte e di estrema sofferenza fisica e psichica, a chi, pur desiderandolo, non pu\u00f2 procedere totalmente da solo\/a. Per evitare che le persone dipendenti da sostegni vitali siano spinte a desiderare il suicidio dalla inadeguatezza, cattiva qualit\u00e0 (non solo tecnica, ma umana) dei sostegni che ricevono, le sentenze pi\u00f9 volte richiamano l\u2019obbligo che il Servizio Sanitario Nazionale le fornisca in modo adeguato e accessibile a tutti. Ribadiscono anche la necessit\u00e0 che le cure palliative siano garantite come un diritto a tutti coloro che potrebbero giovarsene. <strong>Un diritto a riceverle, cosa che \u00e8 ben lungi dall\u2019essere realizzata nel nostro Paese, come giustamente ricorda Mons. Paglia, non un obbligo a sottostarvi per un certo periodo di tempo prima di chiedere di poter fare richiesta di suicidio assistito, come invece vorrebbe il disegno di legge della maggioranza sul fine vita.<\/strong>  <\/p>\n<p>Ma anche una volta garantiti questi diritti, secondo la Corte, se ci sono le condizioni da essa definite, il suicidio assistito va reso possibile. Non solo, vi \u00e8 una responsabilit\u00e0 precisa del Servizio Sanitario Nazionale sia nell\u2019accertare l\u2019esistenza delle condizioni, sia nel provvedere il necessario. Questo obbligo (che il disegno di legge della maggioranza sembra invece ignorare) appare particolarmente esplicito nell\u2019ultima sentenza della Corte, del maggio scorso, quando ha respinto la richiesta di una signora tetraplegica che il farmaco letale le venisse somministrato da una persona di sua fiducia dato che lei non era in grado di fare i minimi movimenti necessari per provvedere da s\u00e9. La Corte, infatti, ha riconosciuto che, in nome del principio di uguaglianza, anche chi, nelle condizioni da essa definite, non pu\u00f2 provvedere da s\u00e9, ha diritto a porre fine alla propria vita con l\u2019aiuto del Servizio Sanitario Nazionale se lo desidera. <\/p>\n<p>La richiesta \u00e8 stata respinta perch\u00e9 l\u2019Azienda Sanitaria da cui la signora dipende non aveva fatto una ricerca sufficientemente esaustiva sull\u2019esistenza di strumenti di somministrazione del farmaco che potessero essere azionati da un comando oculare, l\u2019unico (ancora) possibile per la signora.  <\/p>\n<p><strong>Vale la pena di riportare per esteso l\u2019argomentazione della Corte: <\/strong>\u00abDeve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni da questa Corte indicate \u2026 \u2013 ovvero, l\u2019esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli \u2013 ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libert\u00e0 di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio Sanitario Nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l\u2019ausilio nel relativo impiego\u00bb. <\/p>\n<p><strong>Una legge che regoli in modo chiaro e univoco procedure, tempistiche e responsabilit\u00e0 delle diverse istituzioni \u00e8 necessaria per uscire dalla casualit\u00e0 delle scelte politiche e sanitarie locali e nazionali. <\/strong>Sarebbe opportuno che non venisse approvata da una parte sola e magari con voto di fiducia, ma fosse sostenuta da un ampio consenso, come auspica Mons. Paglia. Anche se proprio lui sembra chiudere prima di incominciare: \u00abLa Chiesa \u00e8 contraria al suicido assistito\u00bb. Una posizione legittima, ovviamente, che impegna i fedeli, ma che non pu\u00f2 essere usata contro le sentenze della Corte e i paletti minimi che hanno individuato entro cui trovare un equilibrio tra il principio di autodeterminazione e la difesa della vita. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nella lunga intervista rilascia ieri a questo giornale, Mons. 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