{"id":42890,"date":"2025-08-12T10:05:11","date_gmt":"2025-08-12T10:05:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/42890\/"},"modified":"2025-08-12T10:05:11","modified_gmt":"2025-08-12T10:05:11","slug":"fine-vita-la-consulta-introduce-il-diritto-a-morire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/42890\/","title":{"rendered":"Fine vita, la Consulta introduce il diritto a morire?"},"content":{"rendered":"<p>Come si legge nel comunicato del 25 luglio dell\u2019Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, \u00abcon la sentenza n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente, ndr) sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Il giudizio era stato instaurato da una persona affetta da sclerosi multipla, la quale, trovandosi nelle condizioni indicate dalla sentenza numero 242 del 2019 per l\u2019accesso al suicidio medicalmente assistito (irreversibilit\u00e0 della patologia, sofferenze intollerabili, consenso libero e consapevole, essere tenuto in vita da trattamento di sostegno vitale, ndr) versava nell\u2019impossibilit\u00e0 di procedere all\u2019auto somministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell\u2019uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all\u2019attuazione autonoma del suicidio assistito, cio\u00e8 una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca o gli occhi, uniche modalit\u00e0 consentite dallo stato attuale di progressione della malattia\u00bb.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 stata dichiarata inammissibile perch\u00e9 il ricorso \u00abnon ha motivato in maniera n\u00e9 adeguata, n\u00e9 conclusiva le ragioni della reperibilit\u00e0 di un dispositivo di auto somministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l\u2019uso degli arti\u00bb.<br \/>La Corte ha inoltre concluso la sentenza dichiarando che la persona che ha i requisiti previsti dalla sentenza 242\/2025 sopra ricordati \u00abha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l\u2019ausilio nel relativo impiego\u00bb.<br \/>Come noto, il tema del fine vita \u00e8 da alcuni anni di grande attualit\u00e0 anche in Italia, tanto che dal 2019 a oggi ci sono state ben cinque sentenze della Consulta e tra queste due negli ultimi due mesi. Vi \u00e8 per\u00f2 una evidente differenza tra la sentenza 132\/2025 e le precedenti. Ben consapevole della straordinaria importanza del tema del fine vita, nelle quattro precedenti sentenze (242\/2019, 50\/2022, 135\/2024, 66\/2025), la Corte costituzionale, oltre a pronunciarsi sulle questioni poste nei vari ricorsi, ha fatto emergere due principi fondamentali: non esiste il diritto a morire, il diritto alla vita \u00e8 il primo dei diritti inviolabili dell\u2019uomo, in quanto presupposto per l\u2019esercizio di tutti gli altri, e da questo discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello \u2013 diametralmente opposto \u2013 di riconoscere all\u2019individuo la possibilit\u00e0 di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.<\/p>\n<p>Nulla di tutto questo c\u2019\u00e8 nella sentenza 132 del 25 luglio scorso. Non solo, ma \u00e8 evidente che la Corte, con questa sentenza sta di fatto dettando al legislatore quanto deve essere scritto nella legge. Ci\u00f2 \u00e8 quanto meno discutibile. L\u2019unico legislatore \u00e8 il Parlamento che deve, ovviamente, attenersi ai principi della Consulta custode della nostra Costituzione. Ora dobbiamo auspicare che il Parlamento riprenda e concluda il percorso appena iniziato e dia al Paese una legge sul fine vita pienamente conforme ai due principi sopra enunciati.<br \/>Tra i principi che il legislatore deve osservare, il primo \u00e8 quello del diritto-dovere alla cura e alle cure palliative, anche come strumento per evitare non solo la richiesta di aiuto al suicidio, ma la stessa decisione di ricorrere al suicidio. Per questo motivo sono indispensabili la riorganizzazione e il rafforzamento del servizio sanitario nazionale pubblico nelle sue articolazioni territoriali e organizzative realizzando concretamente i principi della sentenza 135\/2024 e delle leggi 38\/2010 e 219\/2017. Per tale scopo sono necessari veri finanziamenti come scritto ripetutamente nelle sentenze sopra citate. Va anche valorizzato l\u2019indispensabile apporto del volontariato specificatamente dedito all\u2019accompagnamento e alla cura del sofferente.<\/p>\n<p>Per il resto \u00e8 necessario suggerire che la nuova normativa preveda:<br \/>\u25c6 un organo o struttura pubblica locale incaricato delle verifiche delle condizioni e delle modalit\u00e0 di esecuzione che rendono non punibile l\u2019aiuto al suicidio e che fornisca anche ogni informazione tecnica ritenuta necessaria;<br \/>\u25c6 un organo collegiale terzo, \u201cmunito di adeguata competenza\u201d che garantisca la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilit\u00e0, per esprimere un parere necessario ma non vincolante. A normativa vigente tale organo \u00e8 il Comitato etico territorialmente competente, ma potrebbe essere anche identificato in un organo collegiale diverso che abbia le medesime caratteristiche di terziet\u00e0.<\/p>\n<p>Inoltre, tenendo presente che il rifiuto consapevole di idratazione e alimentazione porta in breve tempo alla morte del paziente, appare necessario suggerire l\u2019 inserimento, come comma 2 bis dell\u2019 art. 2 della legge 219\/2017 , di una disposizione del seguente tenore : \u201c Nell\u2019ambito del percorso di cura di cui agli art. 1 e 2 della legge 219\/2017 e degli art. 1 e 2 della legge 38\/2010, al fine di alleviare le sofferenze della persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (TSV) e affetta da patologie irreversibili fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, il medico pu\u00f2 ricorrere, con il consenso del paziente in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, anche fino alla sedazione palliativa profonda continua in associazione alla terapia del dolore\u201d. Diventerebbe cos\u00ec pleonastica ogni discussione relativa all\u2019aiuto al suicidio e all\u2019eutanasia.<\/p>\n<p>In conformit\u00e0 ai principi enunciati chiaramente dalle 4 sentenze sopra citate (242\/2019, 50\/2022, 135\/2024, 66\/2025) deve essere chiaro che al diritto al suicidio non debba corrispondere un dovere dello Stato di organizzare un servizio di partecipazione \u201cattiva\u201d al suicidio anche per escludere ogni problematica relativa all\u2019obiezione di coscienza. Il vero obbligo costituzionale fondamentale (vedi Costituzione art. 2, 3, 32) \u00e8 la garanzia della cura, e in particolare delle cure palliative, per ogni persona sofferente in qualsiasi condizione si trovi.<\/p>\n<p>Parallelamente nel Paese deve diffondersi la convinzione che nella stragrande maggioranza dei casi di persone sofferenti, sono l\u2019abbandono e la mancanza di cure appropriate che fanno apparire la morte come unico rimedio alla sofferenza. La strada da percorrere \u00e8 stata indicata dasan Giovanni Paolo II: \u00abAccanto all\u2019uomo che soffre occorre la presenza di un altro uomo\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Come si legge nel comunicato del 25 luglio dell\u2019Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, \u00abcon la sentenza&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":42891,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,1537,90,89,240],"class_list":{"0":"post-42890","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42890\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}