{"id":44212,"date":"2025-08-13T01:27:11","date_gmt":"2025-08-13T01:27:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/44212\/"},"modified":"2025-08-13T01:27:11","modified_gmt":"2025-08-13T01:27:11","slug":"la-corte-costituzionale-smentisce-se-stessa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/44212\/","title":{"rendered":"la Corte costituzionale smentisce s\u00e9 stessa?"},"content":{"rendered":"<p>Alcune considerazioni a margine della sentenza n. 132\/2025.<\/p>\n<p><strong>1.<\/strong> Mediante la sentenza n. 132\/2025, pres. Amoroso, red. Petitti, la Corte costituzionale ha deciso, in via di urgenza, in meno di tre mesi, una questione di costituzionalit\u00e0 sollevata dal Tribunale di Firenze in un giudizio civile nel quale la sig.ra M.S. aveva convenuto in giudizio, in particolare, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri.<\/p>\n<p>L\u2019oggetto del giudizio cautelare instaurato di fronte al Tribunale di Firenze era duplice:<\/p>\n<p>\u2013 da un lato, lamentare la mancata introduzione in Italia di una legge sull\u2019eutanasia attiva. Nelle parole della sentenza: \u201caccertare, previa eventuale rimessione di questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 579 cod. pen., la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, del \u2018diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalit\u00e0 eteronoma e dunque da parte del personale sanitario\u2019\u201d;<\/p>\n<p>\u2013 dall\u2019altro lato, la richiesta al Tribunale di una sorta di \u201cparere preventivo\u201d per mandare esente da punibilit\u00e0 il medico che avesse realizzato attivamente il proposito della signora di porre termine alla propria vita, non gi\u00e0 autosomministrandosi il farmaco, bens\u00ec facendoselo iniettare in vena dal terzo; accertamento preventivo configurabile unicamente per il tramite della questione di legittimit\u00e0 costituzionale relativamente all\u2019art. 579 c.p., che punisce l\u2019omicidio del consenziente. Nelle parole della sentenza: richiesta \u201cal giudice cautelare che il proprio medico di fiducia fosse autorizzato,\u00a0inaudita altera parte, ad attuare la sua volont\u00e0 suicidaria, tramite infusione del farmaco letale, che ella non \u00e8 pi\u00f9 in grado di autosomministrarsi\u201d.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong> Sebbene il risultato pratico della sentenza n. 132\/2025 appaia nell\u2019immediato favorevole alla difesa della vita dei pi\u00f9 vulnerabili, poich\u00e9 la questione di costituzionalit\u00e0 \u00e8 stata dichiarata alfine inammissibile, la motivazione della sentenza si segnala per un\u2019impostazione di fondo e per alcuni passaggi altamente problematici.<\/p>\n<p>Anzitutto, si deve rilevare che la questione di legittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 stata dichiarata inammissibile non gi\u00e0 per la ragione \u201cpi\u00f9 liquida\u201d, ossia pi\u00f9 immediata (che nel caso di specie, come si vedr\u00e0 infra, era l\u2019abuso del processo), o per manifesta infondatezza, bens\u00ec per una questione puramente attinente al modo con cui nell\u2019ordinanza di rinvio veniva prospettato il requisito della rilevanza, circostanza -quest\u2019ultima- che non chiude affatto la porta a ulteriori interventi di merito sul tema.<\/p>\n<p>La Corte ha specificato di rigettare espressamente gli altri profili di inammissibilit\u00e0, ribadendo espressamente di voler ammettere in generale la discussione di questioni di costituzionalit\u00e0 di questo genere: \u201cQueste tesi non colgono nel segno, e le eccezioni che vi corrispondono si rivelano, quindi, prive di fondamento. \u00c8 dovere di questa Corte darne conto, pur in una pronuncia di inammissibilit\u00e0 determinata da altra e differente ragione, in quanto, rispetto a quest\u2019ultima, le eccezioni stesse si presentano come logicamente preliminari\u201d.<\/p>\n<p><strong>2.1.<\/strong> Sul piano processuale, si trasforma (par. 3.1.) il giudizio sulla \u201cnon manifesta infondatezza\u201d in giudizio sulla \u201cnon implausibilit\u00e0 della motivazione\u201d, con operazione ermeneutica che, anche a fronte dell\u2019esiguo numero di precedenti citati, appare contrastare con la giurisprudenza consolidata.<\/p>\n<p>Ancor pi\u00f9 radicalmente, si ammette un\u2019azione giudiziaria preliminare all\u2019accertamento del vaglio della liceit\u00e0 penale o meno della condotta, vedendo come contraddittore il Governo (par. 3.2.). Fattispecie, questa, che d\u00e0 vita ictu oculi a una causa meramente strumentale a ottenere qualcosa di estraneo rispetto al perimetro della giurisdizione, in generale, e della giurisdizione civile, in particolare, venendo, dunque, a configurare una tipica forma di abuso del processo.<\/p>\n<p>Al riguardo, la Corte liquida sbrigativamente la questione preliminare, affermando in modo piuttosto apodittico che non si tratterebbe di una \u201cficta lis\u201d, perch\u00e9 \u201cla ricorrente non agisce per ottenere la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma, ma per l\u2019accertamento del diritto di autodeterminarsi anche al fine dell\u2019esecuzione dell\u2019eventuale proposito di congedarsi dalla vita\u201d.<\/p>\n<p>Motivazione, questa, che la Corte smentisce poco dopo al par. 3.4., ammettendo che solo per il tramite della declaratoria di incostituzionalit\u00e0 l\u2019oggetto della domanda civile potrebbe essere conseguito: \u201cove questa Corte, entrando nel merito delle questioni, e accogliendole, riconoscesse la necessit\u00e0 costituzionale di un\u2019area di non punibilit\u00e0 per una determinata fattispecie, la scriminante varrebbe anche in sede penale, ove pure il giudizio\u00a0a quo\u00a0sia stato di natura civile\u201d.<\/p>\n<p>Si apre, quindi, al contempo la strada alle azioni giurisdizionali volte:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ad accertare pro futuro la liceit\u00e0 penale o meno di una condotta che vede il ricorrente come potenziale soggetto passivo del reato, poich\u00e9 questa costituisce \u201cpassaggio obbligato\u201d per la pronuncia civile (par. 3.3.) e poich\u00e9 occorre superare \u201cla non condivisibile tendenza a compartimentare l\u2019ordinamento per settori\u201d (par. 3.4.);<\/li>\n<li>a stimolare l\u2019apertura di un giudizio costituzionale che, come tale, sembra superare la propria natura di giudizio sulla legittimit\u00e0 costituzionale di una norma, per divenire qualcosa di completamente diverso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si supera con uno sbrigativo inciso anche il tema della possibilit\u00e0 di chiamare in giudizio il Governo per mancata introduzione di un provvedimento normativo che il ricorrente ritiene necessario, con portata espansiva potenzialmente indeterminata di questa tipologia di azioni: \u201cnei confronti di queste amministrazioni una domanda \u00e8 stata spiegata, seppur non di condanna, ma, appunto, di accertamento e tale domanda non poteva che indirizzarsi verso i soggetti potenzialmente coinvolti dalla successiva attuazione del diritto da accertare\u201d (par. 3.2.).<\/p>\n<p>Pur di giungere alla decisione desiderata, la Corte ha dunque stravolto numerosi principi consolidati della propria giurisprudenza, facendolo peraltro con tecnica redazionale che lascia alquanto perplessi.\u00a0<\/p>\n<p>In particolare, appare abissale la distanza rispetto alla decisione, di soli pochi mesi precedente, n. 66\/2025, red. Antonini e Vigan\u00f2, che appariva ben pi\u00f9 accurata nella tecnica redazionale e fondata su tutt\u2019altri presupposti e ragionamenti.<\/p>\n<p><strong>2.2.<\/strong> Per converso, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 stata dichiarata inammissibile semplicemente perch\u00e9 \u201cil giudice\u00a0a quo\u00a0non ha motivato in maniera n\u00e9 adeguata, n\u00e9 conclusiva, in merito alla reperibilit\u00e0 di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l\u2019uso degli arti e per tale ragione le questioni sono inammissibili\u201d (par. 4). Segnatamente, \u00e8 stato ritenuto insufficiente aver interpellato la sola USL locale, dovendosi piuttosto coinvolgere per la ricerca di strumentazioni del genere anche l\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0 (par. 4.1.).<\/p>\n<p>Pertanto, \u201cl\u2019incompletezza dei riferimenti circa l\u2019esistenza di idonei dispositivi di autosomministrazione, per di pi\u00f9 nel sostanziale difetto di un\u2019attivit\u00e0 istruttoria amministrativa o giudiziale, rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione\u201d.<\/p>\n<p>Come ben si vede, dunque, la Corte mantiene aperta la strada all\u2019introduzione dell\u2019eutanasia attiva, anche nello stesso giudizio che ha dato origine alla pronuncia, sol che il giudice rimettente motivi in modo pi\u00f9 specifico sul tema fattuale della reperibilit\u00e0 di un dispositivo idoneo.\u00a0<\/p>\n<p>La Corte afferma, infatti, che \u201cla natura fattuale della ritenuta indisponibilit\u00e0 di una strumentazione idonea all\u2019autosomministrazione del farmaco nel caso in esame, o in casi analoghi, non \u00e8 di per s\u00e9 ostativa all\u2019accesso al merito delle questioni, poich\u00e9 il fatto che paralizza l\u2019esercizio di un diritto esibisce un\u2019innegabile giuridicit\u00e0, divenendo parte costitutiva di una fattispecie giuridica\u201d (par. 3.6.).<\/p>\n<p>Nessuna rilevanza \u00e8 stata data, in sede motivazionale, al procedimento legislativo avviato al riguardo e, anzi, si prospetta un possibile accoglimento della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sull\u2019eutanasia attiva immediatamente dopo il soddisfacimento del requisito procedurale del coinvolgimento dell\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0 nella ricerca del macchinario e la eventuale constatazione dell\u2019assenza di strumenti che nel caso di specie escludano ogni \u201crischio di complicanza\u201d in soggetti disfagici (par. 3.5.)<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> Non soltanto la sentenza non si \u00e8 minimamente curata del procedimento legislativo in corso ma, anzi, con il pi\u00f9 classico degli obiter dicta, \u00e8 entrata \u201ca gamba tesa\u201d nel dibattito parlamentare, di fatto esprimendo, ex ante, posizione su una clausola centrale del testo unificato predisposto dal Parlamento, ossia quella di esclusione dell\u2019erogazione della prestazione da parte del S.S.N.<\/p>\n<p>Al par. 4.2. si afferma, infatti:<\/p>\n<p>\u201cla persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni da questa Corte indicate nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 \u2013 ovvero, l\u2019esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli \u2013 ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libert\u00e0 di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l\u2019ausilio nel relativo impiego.<\/p>\n<p>Alla luce delle menzionate sentenze, \u00e8 infatti la struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalit\u00e0 di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell\u2019esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che \u00e8, innanzitutto, presidio delle persone pi\u00f9 fragili.<\/p>\n<p>Giova in proposito ricordare che, nella citata sentenza n. 242 del 2019 (Considerato in diritto, punto 5), questa Corte ha gi\u00e0 avuto modo di affermare che alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale \u00abspetter\u00e0 altres\u00ec verificare le relative modalit\u00e0 di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignit\u00e0 del paziente e da evitare al medesimo sofferenze\u00bb\u201d.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 sfuggire la gravit\u00e0 di quest\u2019ultima affermazione della Corte, posto che la Corte volutamente confonde fra la \u201cverifica\u201d delle modalit\u00e0 di esecuzione, che rientrano fra i compiti del comitato etico, e l\u2019\u201caccompagnamento\u201d nella procedura di suicidio e l\u2019\u201causilio\u201d nell\u2019impiego dei mezzi, che solo oggi per la prima volta viene affermato.<\/p>\n<p>Fra \u201cverificare\u201d e \u201caiutare\u201d corre una differenza sostanziale, linguistica e ontologica abissale, che soltanto alla Corte costituzionale sembra \u201csfuggire\u201d.<\/p>\n<p>Eppure, la stessa Corte, solo qualche mese prima, nella sentenza n. 66\/2025, aveva mostrato di tener ben presente tale differenza e, soprattutto, i rischi collegati a \u201cderive sociali e culturali che inducano le persone malate a scelte suicidiarie, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso\u201d.<\/p>\n<p>Ed invero, la Corte, in quella occasione, avvertiva che \u201cLa \u2018procedura medicalizzata\u2019, di cui all\u2019art. 1 della legge n. 219 del 2017, \u00e8 infatti funzionale a garantire che l\u2019accesso al suicidio assistito avvenga nell\u2019ambito di una seria assistenza medica; in sua assenza la patologia non pu\u00f2 essere inquadrata in modo adeguato e la prospettiva della morte come unica via di uscita potrebbe essere frutto di un irrimediabile abbaglio\u201d. Si \u00e8 sempre parlato, dunque e chiaramente, della fase attinente alla verifica dei presupposti, non della fase esecutiva.<\/p>\n<p>La \u201csituazione soggettiva tutelata\u201d \u2013 evocata dalla sentenza n. 132 \u2013 sembra allora essere di segno completamente diverso da quella ribadita nella sentenza n. 66: si vorrebbe, in buona sostanza, introdurre surrettiziamente, attraverso una sorta di dovere di assistenza al suicidio, un \u201cdiritto di morire\u201d che, pi\u00f9 volte la Corte ha escluso poich\u00e9 in insanabile contrasto con il principio personalista di cui all\u2019art. 2 Cost.. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> Questo obietr dictum del par. 4.2. merita una seria riflessione perch\u00e9, oltre a cambiare le carte in tavola dei termini utilizzati, facendo de albo nigrum e de quadrato rotundum, segna un \u201csalto di qualit\u00e0\u201d nell\u2019ingerenza della funzione giurisdizionale su quella legislativa.<\/p>\n<p>In sostanza, la Corte non si limita pi\u00f9 a imporre al Parlamento di legiferare su un certo tema, ma sembra addirittura voler anche indirizzare la scelta su uno specifico d.d.l. in discussione sul tema fra i molti all\u2019esame del Parlamento.<\/p>\n<p>Di fronte a questo intervento, il Legislatore dovrebbe comunque mantenere inalterata la propria autonomia decisionale, per varie ragioni.<\/p>\n<p><strong>4.1.<\/strong> Anzitutto, perch\u00e9 dalla precedente giurisprudenza della Corte emergeva \u2013 come accennato in precedenza \u2013 un orientamento opposto sul punto, segno che non \u00e8 affatto scontato che debba configurarsi un \u201cdiritto al suicidio assistito\u201d costituzionalmente garantito, come sembra vagheggiare, non soltanto l\u2019obiter dictum in questione, ma anche e pi\u00f9 radicalmente tutta l\u2019impostazione del par. 3 della sentenza, dove le varie eccezioni di inammissibilit\u00e0 sono state rigettate sull\u2019affermato presupposto che non si discuta pi\u00f9 di una causa di non punibilit\u00e0 penale, bens\u00ec delle modalit\u00e0 di esplicazione di un diritto di autodeterminazione costituzionalmente garantito.<\/p>\n<p>Infatti, la precedente giurisprudenza affermava che \u201cdall\u2019art. 2 Cost. \u2013 non diversamente che dall\u2019art. 2 CEDU \u2013 discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello \u2013 diametralmente opposto \u2013 di riconoscere all\u2019individuo la possibilit\u00e0 di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall\u2019art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, \u00e8 stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, proprio in relazione alla tematica dell\u2019aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)\u201d (Corte Cost., n. 242\/2019). Ci\u00f2 in quanto \u201cil cosiddetto \u2018diritto di morire\u2019 rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un \u2018dovere di morire\u2019 per non \u2018essere di peso\u2019, con un grave abbassamento della sensibilit\u00e0 morale collettiva che tutela le persone pi\u00f9 fragili, spesso, peraltro, \u2018invisibili\u2019\u201d(Corte Cost., n. 66\/2025).<\/p>\n<p>La sentenza n. 132\/2025 d\u00e0 vita, dunque, a una radicale cesura rispetto al consolidato orientamento della Corte, presentandosi come del tutto asistematica ed extra ordinem.<\/p>\n<p><strong>4.2.<\/strong> In secondo luogo, perch\u00e9 a fronte del quotidiano \u201csvilimento\u201d della funzione legislativa da parte delle Corti, adeguarsi senza batter ciglio a questo ulteriore \u201csalto di qualit\u00e0\u201d segnerebbe un punto di non ritorno. Sembra dunque questa l\u2019occasione giusta per riaffermare finalmente la piena dignit\u00e0 della funzione legislativa rispetto alla quotidiana ingerenza delle Corti.<\/p>\n<p>Vi sono ampi argomenti di merito, come si \u00e8 detto nel precedente par. 4.1., e di metodo, stante la pacifica non vincolativit\u00e0 dell\u2019obiter dictum, per affrontare il tema in modo motivato, serio ed equilibrato.<\/p>\n<p>Non solo. E\u2019 la stessa Corte che nella sentenza n. 66\/2025 afferma, a chiare lettere, che \u00e8 il legislatore \u2013 e solo il legislatore, ovviamente nazionale \u2013 a dover operare il bilanciamento fra autodeterminazione della persona e dovere di tutela della vita umana; \u201cbilanciamento nell\u2019operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento\u201d (par. 7).<\/p>\n<p><strong>4.3.<\/strong> Infine, sul piano etico, l\u2019introduzione per legge di un \u201cdiritto al suicidio\u201d, come prestazione oggetto di possibile pretesa dal S.S.N., renderebbe in tutto equivalente la legge sul suicidio assistito alla l. n. 194\/1978.<\/p>\n<p>Si passerebbe a una soluzione moralmente non accettabile, nemmeno in termini di compromesso, poich\u00e9 oggettivamente non conterrebbe alcuna restrizione al diffondersi della pratica ma, anzi, ne produrrebbe una generalizzazione e agevolazione.<\/p>\n<p>Il coinvolgimento o meno del S.S.N. nell\u2019erogazione della \u201cprestazione\u201d di aiuto al suicidio costituisce, infatti, il discrimine fra una logica di causa di non punibilit\u00e0 penale (che presuppone, necessariamente, la permanente illiceit\u00e0 penale del fatto e dunque il giudizio di disvalore della condotta) e una logica di diritto, aprendo la strada alla quale nessun valido \u201cpaletto\u201d potr\u00e0 essere posto e mantenuto.<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong> Fermo restando che quanto sopra rientra pienamente nelle prerogative del Parlamento e nella normale dialettica istituzionale, occorre essere consapevoli che siamo dinanzi ad un tornante delicato.<\/p>\n<p>Invero, se la Corte non ricuser\u00e0 questo proprio precedente siccome asistematico rispetto alla propria stessa giurisprudenza, secondo la tecnica dell\u2019overruling nota anche agli ordinamenti di common law, tanto che una legge sul suicidio assistito venga approvata dal Parlamento, tanto che essa non venga approvata, in ogni caso non \u00e8 ardito preconizzare alla luce della sent. n. 132\/2025 \u2013 e della tendenza creativa di ampi settori della giurisprudenza di merito \u2013 l\u2019introduzione per via pretoria dell\u2019eutanasia attiva, sol che si tratti di evitare possibili rischi di complicanza nella procedura suicidaria, per configurare i quali appare sufficiente per la Corte essere affetti da disfagia.<\/p>\n<p>In questo contesto di \u201cingerenza\u201d della Corte nelle prerogative del Parlamento, non apparirebbe ingiustificato riappropriarsi pienamente della potest\u00e0 normativa (che contiene in s\u00e9 anche la potest\u00e0 di non normare), decidendo di mantenere il rilievo penale delle condotte di aiuto al suicidio al pi\u00f9 prevedendo attenuanti di pena per i casi considerati dalla Corte, oltre in ogni caso a rendere effettivo il ricorso alle cure palliative.<\/p>\n<p>Come rilevato dal Centro Studi Livatino, nella nota del 25 ottobre 2024, infatti, \u201cil\u00a0giudicato costituzionale\u00a0riguarda la \u2018situazione normativa\u2019 (Ruggeri Spadaro,\u00a0Lineamenti di giustizia costituzionale, VII ed., 107), cio\u00e8 quel congiunto di norme e fatti che si pone alla base della questione di legittimit\u00e0 costituzionale. Una normativa in materia di fine vita non potr\u00e0, dunque, riproporre la \u2018situazione normativa\u2019 dichiarata illegittima nella suddetta sentenza. Ove, per\u00f2, intervenendo \u2026 sulla L. n. 219, si riassegnasse maggiore rilievo al principio di beneficialit\u00e0 della cura, si infrangerebbe uno dei pilastri della motivazione della sentenza n. 242 nella parte in cui equipara rifiuto della cura e richiesta di morte assistita. Sarebbe cos\u00ec mutata la situazione normativa, da cui il venir meno del giudicato costituzionale\u201d.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, se la Corte smentisce s\u00e9 stessa, \u00e8 pi\u00f9 che lecito chiedersi se il Parlamento debba sentirsi in qualche modo vincolato a scrivere una legge \u201csotto dettatura\u201d, soprattutto quando l\u2019autore del \u201cdettato\u201d non sembra neppure avere le idee chiare.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-right\">Francesco Farri<br \/>Domenico Airoma<\/p>\n<p>\n\tCorrelati\n<\/p>\n<p><a class=\"a2a_button_facebook\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/add_to\/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.centrostudilivatino.it%2Ffine-vifine-vita-la-corte-costituzionale-smentisce-se-stessa%2F&amp;linkname=Fine%20viFine%20vita%3A%20la%20Corte%20costituzionale%20smentisce%20s%C3%A9%20stessa%3F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><a class=\"a2a_button_x\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/add_to\/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.centrostudilivatino.it%2Ffine-vifine-vita-la-corte-costituzionale-smentisce-se-stessa%2F&amp;linkname=Fine%20viFine%20vita%3A%20la%20Corte%20costituzionale%20smentisce%20s%C3%A9%20stessa%3F\" title=\"X\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><a class=\"a2a_button_whatsapp\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/add_to\/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.centrostudilivatino.it%2Ffine-vifine-vita-la-corte-costituzionale-smentisce-se-stessa%2F&amp;linkname=Fine%20viFine%20vita%3A%20la%20Corte%20costituzionale%20smentisce%20s%C3%A9%20stessa%3F\" title=\"WhatsApp\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><a class=\"a2a_button_linkedin\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/add_to\/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.centrostudilivatino.it%2Ffine-vifine-vita-la-corte-costituzionale-smentisce-se-stessa%2F&amp;linkname=Fine%20viFine%20vita%3A%20la%20Corte%20costituzionale%20smentisce%20s%C3%A9%20stessa%3F\" title=\"LinkedIn\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><a class=\"a2a_button_printfriendly\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/add_to\/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.centrostudilivatino.it%2Ffine-vifine-vita-la-corte-costituzionale-smentisce-se-stessa%2F&amp;linkname=Fine%20viFine%20vita%3A%20la%20Corte%20costituzionale%20smentisce%20s%C3%A9%20stessa%3F\" title=\"PrintFriendly\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><a class=\"a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/share\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" data-recalc-dims=\"1\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/favicon.png\" alt=\"Share\"\/><\/a>\t\t\t\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Alcune considerazioni a margine della sentenza n. 132\/2025. 1. 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