{"id":45286,"date":"2025-08-13T14:51:10","date_gmt":"2025-08-13T14:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/45286\/"},"modified":"2025-08-13T14:51:10","modified_gmt":"2025-08-13T14:51:10","slug":"fatture-elettroniche-il-fisco-non-puo-chiederle-in-caso-di-contenzioso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/45286\/","title":{"rendered":"Fatture elettroniche, il Fisco non pu\u00f2 chiederle in caso di contenzioso"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Agenzia delle Entrate non pu\u00f2 chiedere copia delle <strong>fatture elettroniche<\/strong> o di altre informazioni gi\u00e0 in suo possesso. I nuovi strumenti tecnologici a disposizione dell\u2019amministrazione tributaria permettono di consultare, in piena autonomia, una serie di informazioni senza la necessit\u00e0 che il contribuente presenti i relativi documenti personalmente.<\/p>\n<p>A delimitare in maniera stringente le richieste dell\u2019AdE \u00e8 stata la Corte Costituzionale attraverso l\u2019ordinanza n. 137 depositata lo scorso 28 luglio 2025.<\/p>\n<p>Con questa nuova presa di posizione i giudici tornano sul tema della <strong>preclusione<\/strong> <strong>probatoria<\/strong> in sede di contenzioso e, soprattutto, ribadiscono come i rapporti tra l\u2019amministrazione tributaria e i contribuenti debbano sempre essere improntati sulla correttezza e sulla buona fede.\n<\/p>\n<p>Fatture elettroniche in caso di contenzioso<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale entra a gamba tesa in un tema delicato: la gestione dei documenti che l\u2019Agenzia delle Entrate dovrebbe avere gi\u00e0 a sua disposizione per le attivit\u00e0 di accertamento (come succede con le <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/guide\/fatturazione-elettronica\/scaricare-fattura-elettronica\/883105\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">fatture elettroniche<\/a>).<\/p>\n<p>Il fatto che il Fisco sia in possesso di una serie di informazioni dovrebbe contribuire ad <strong>alleggerire gli oneri<\/strong> documentali in capo ai contribuenti. Almeno nel momento in cui si \u00e8 nella fase cruciale degli accertamenti.<\/p>\n<p>I giudici, sostanzialmente, sono andati al cuore di uno dei rapporti pi\u00f9 delicati che intercorrono tra contribuenti e uffici tributari e hanno affrontato la <strong>preclusione processuale<\/strong> all\u2019utilizzo di documenti che non sono stati consegnati o trasmessi prima dell\u2019apertura di un contenzioso.<\/p>\n<p>Il tutto parte da un caso che \u00e8 finito sulla scrivania dei giudici della Corte Costituzionale. Un contribuente ha presentato un ricorso contro un avviso di accertamento inviato dall\u2019Agenzia delle Entrate. Quest\u2019ultima aveva contestato una <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/glossario\/plusvalenza\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">plusvalenza<\/a> che non era stata adeguatamente dichiarata nel corso del 2015.<\/p>\n<p>Prima di trasmettere l\u2019atto impositivo, gli uffici tributari avevano chiesto al contribuente \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 32 del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Dpr n. 600\/1973<\/a> \u2013 una copia delle spese attraverso le quali si sarebbero potute comprendere le motivazioni che hanno portato all\u2019incremento di valore dei terreni che sono stati venduti.<\/p>\n<p>L\u2019AdE, non ricevendo la documentazione richiesta, ha determinato la plusvalenza con una semplice <strong>operazione<\/strong> <strong>matematica<\/strong>: ha sottratto il prezzo di acquisto da quello di vendita.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 ricorrente presentandosi in giudizio ha prodotto le fatture elettroniche relative alle spese. L\u2019Agenzia delle Entrate, a questo punto, ha ritenuto <strong>inutilizzabili<\/strong> <strong>i<\/strong> <strong>documenti<\/strong> presentati in giudizio, perch\u00e9 non erano stati prodotti in fase di controllo amministrativo, non essendo presente un impedimento oggettivo all\u2019operazione.<\/p>\n<p>Il ricorrente ha chiesto alla Corte se questa preclusione fosse legittima. La risposta \u00e8 arrivata attraverso la <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:137\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">sentenza n. 137 del 28 luglio 2025<\/a>, importante perch\u00e9 delinea con precisione quali siano i limiti all\u2019impossibilit\u00e0 di produrre dei documenti utili alla difesa in sede di giudizio.<\/p>\n<p>Quali documenti usare in sede di contenzioso<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in passato il tema della preclusione era stato oggetto di un\u2019analisi da parte della Corte di Cassazione, che aveva messo in evidenza che opera esclusivamente nel momento in cui la richiesta da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 stata effettuata in modo preciso e dettagliato.<\/p>\n<p>Deve essere rivolta al contribuente o a un suo ausiliario e deve essere arrivata a destinazione con un <strong>congruo margine<\/strong> per rispondere. Ma soprattutto non deve riguardare dei documenti gi\u00e0 in possesso dell\u2019amministrazione tributaria.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario aggiungere, a ogni modo, che non produrre dei documenti nel corso delle operazioni di accertamento \u00e8 un\u2019omissione ritenuta scusabile, ma solo quando ci sono delle<strong> cause di forza maggiore<\/strong>, determinate da terzi soggetti o per dei casi fortuiti.<\/p>\n<p>O perch\u00e9 ci sono stati dei comportamenti che non sono riconducibili alla sfera di controllo del contribuente (causati, per esempio, esclusivamente dal <strong>consulente<\/strong> <strong>fiscale<\/strong>).<\/p>\n<p>Volendo sintetizzare al massimo, l\u2019impossibilit\u00e0 di utilizzare dei documenti nel corso di un contenzioso \u00e8 determinato esclusivamente da un <strong>dolo del<\/strong> <strong>contribuente<\/strong>. Ma soprattutto la loro inutilizzabilit\u00e0 deve essere interpretata in senso restrittivo.<\/p>\n<p>E, inoltre, l\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 secondo la Corte Costituzionale \u2013 deve tenere sempre un comportamento corretto e improntato alla buona fede:<\/p>\n<blockquote>\n<p>Quando questi principi sono disattesi, anche in questo caso ci si allontana dalle ragioni di civilt\u00e0 giuridica che fondano i doveri inderogabili di solidariet\u00e0 e il contribuente si ritrova a subire nuovamente il peso di una condizione di soggezione.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Quando scatta la preclusione probatoria<\/p>\n<p>A livello pragmatico questo significa che la preclusione probatoria scatta unicamente nel momento in cui gli elementi informativi contenuti nei documenti sono a favore del contribuente.<\/p>\n<p>Stiamo parlando di quei dati che se fossero stati consegnati immediatamente avrebbero contribuito a far stoppare immediatamente l\u2019accertamento o ne avrebbe ridotto drasticamente la portata.<\/p>\n<p>La documentazione che ha un contenuto misto, ossia che pu\u00f2 portare a un effetto sfavorevole per il contribuente, deve essere esclusa dall\u2019impossibilit\u00e0 quando ci sono dei contenziosi.<\/p>\n<p>Cosa succede con le fatture elettroniche<\/p>\n<p>Altro discorso, per\u00f2, \u00e8 quello relativo ai documenti gi\u00e0 in possesso dell\u2019amministrazione tributaria, come le fatture elettroniche. Questi non possono essere richiesti nuovamente dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>La tecnologia ha portato alla creazione di nuove <strong>banche dati<\/strong> a cui l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 accedere in qualsiasi momento.<\/p>\n<p>La costituzione di questi database \u00e8 uno dei principi sui quali si basano i <strong>limiti nelle richieste<\/strong> <strong>informative<\/strong> che possono essere fatte ai contribuenti. Questi dati, in altre parole, possono essere attinti direttamente dagli archivi con una semplice interrogazione.<\/p>\n<p>Se \u00e8 vero, da un lato, che il sistema fiscale di massa si basa sull\u2019<strong>autoliquidazione delle imposte<\/strong> e sulla presentazione delle <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/non-presentare-dichiarazione-redditi\/911570\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">dichiarazione dei redditi<\/a>, \u00e8 pur vero che l\u2019amministrazione tributaria non pu\u00f2 richiedere informazioni che sono gi\u00e0 in suo possesso (come quelle contenute nelle fatture elettroniche).<\/p>\n<p>La norma che limita la produzione dei documenti che vengono prodotti in una fase successiva all\u2019accertamento non vale per quei dati che l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 ottenere senza la collaborazione del contribuenti.<\/p>\n<p>Con un semplice controllo degli archivi potrebbero essere <strong>evitati dei contenziosi inutili<\/strong> che verrebbero annullati con la presentazione della documentazione a favore del contribuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Agenzia delle Entrate non pu\u00f2 chiedere copia delle fatture elettroniche o di altre informazioni gi\u00e0 in suo possesso.&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":45287,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,2337,32978,16,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-45286","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-corte-costituzionale","12":"tag-fatturazione-elettronica","13":"tag-fisco-e-tasse","14":"tag-it","15":"tag-italia","16":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45286\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}