{"id":458521,"date":"2026-04-24T09:30:15","date_gmt":"2026-04-24T09:30:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/458521\/"},"modified":"2026-04-24T09:30:15","modified_gmt":"2026-04-24T09:30:15","slug":"licenziato-per-smart-working-dopo-una-segnalazione-il-giudice-lo-reintegra-con-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/458521\/","title":{"rendered":"Licenziato per smart working dopo una segnalazione, il giudice lo reintegra con risarcimento"},"content":{"rendered":"<p>Il diritto del lavoro affronta temi attualissimi, tra cui spiccano lo smart working e la tutela dei dipendenti whistleblower, cio\u00e8 coloro che segnalano la scoperta di irregolarit\u00e0 all\u2019interno dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>In questo contesto, il tribunale di Milano con la sentenza n. 701\/2026 offre un esempio concreto di come opera, nella pratica, la protezione riconosciuta a questi lavoratori.<\/p>\n<p>Il caso \u00e8 particolarmente interessante perch\u00e9 chiarisce quando un <strong>licenziamento<\/strong> pu\u00f2 essere qualificato come <strong>ritorsivo<\/strong> e, di conseguenza, dichiarato <strong>nullo.<\/strong> Vediamolo allora pi\u00f9 da vicino alla luce dei principi affermati dalla magistratura lombarda.\n<\/p>\n<p>La vicenda giudiziaria, segnalazione e licenziamento ravvicinati<\/p>\n<p>Un lavoratore era stato assunto presso una societ\u00e0 di consulenza con mansioni qualificate, inserito in un team impegnato in progetti complessi. Nel corso della sua attivit\u00e0, aveva riscontrato alcune possibili irregolarit\u00e0 nella gestione di una commessa, anche sotto il profilo contrattuale e fiscale.<\/p>\n<p>Per questo motivo, aveva deciso di effettuare una <strong>segnalazione anonima<\/strong> tramite il canale interno di <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/whisteblowing-procedura-segnalazioni\/974162\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">whistleblowing <\/a>previsto dalla legge. Pochi giorni dopo, durante un&#8217;audizione interna, la sua identit\u00e0 era per\u00f2 di fatto emersa. Da quel momento si \u00e8 verificata una sequenza di eventi molto rapida, cos\u00ec riassumibile:<\/p>\n<ul>\n<li>esclusione dal progetto a cui lavorava, senza specifiche spiegazioni da parte dell&#8217;azienda;<\/li>\n<li>invio di una contestazione disciplinare;<\/li>\n<li>licenziamento per <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/licenziamento-in-tronco\/831939\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">giusta causa<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La societ\u00e0 ha giustificato il pi\u00f9 grave provvedimento disciplinare sostenendo che il lavoratore non rispettasse le regole sullo smart working, in particolare il limite massimo di giorni lavorabili da remoto. Il dipendente, tuttavia, ha contestato questa ricostruzione, evidenziando come in azienda esistesse una prassi molto flessibile: anche altri colleghi superavano regolarmente i limiti senza subire sanzioni disciplinari e, soprattutto, nessuno era mai stato licenziato per fatti analoghi.<\/p>\n<p>Gli accertamenti del giudice e la tutela del whisteblower<\/p>\n<p>Nella causa legale che ha coinvolto il lavoratore e l&#8217;azienda, il tribunale di Milano ha svolto un&#8217;articolata istruttoria ascoltando vari testimoni (colleghi e responsabili). Dalle prove raccolte \u00e8 emerso che:<\/p>\n<ul>\n<li>lo smart working veniva effettivamente gestito in modo elastico e non rigoroso;<\/li>\n<li>i limiti formali spesso non venivano rispettati nella prassi quotidiana;<\/li>\n<li>eventuali violazioni erano al massimo oggetto di richiami verbali, ossia sanzioni disciplinari molto lievi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo ha portato il giudice a una conclusione importante: la <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/lettera-di-contestazione-disciplinare-come-funziona\/291823\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">contestazione disciplinare<\/a> era pretestuosa, cio\u00e8 costruita per giustificare artificiosamente l&#8217;espulsione del dipendente &#8220;segnalante&#8221;.<\/p>\n<p>La<strong> decisione giudiziaria<\/strong> si fonda su una normativa in vigore da qualche anno. In particolare il d. lgs. 24\/2023 recepisce la direttiva europea 2019\/1937 e rafforza la protezione dei lavoratori che segnalano <strong>illeciti e violazioni aziendali<\/strong> di <strong>norme comunitarie e nazionali<\/strong>.<\/p>\n<p>Le regole vigenti sono inequivocabili specialmente in un punto: se un dipendente subisce un provvedimento disciplinare (come il licenziamento) dopo una segnalazione, si presume che sia una <strong>ritorsione datoriale<\/strong>.<\/p>\n<p>E questo ha precise conseguenze sul chi deve provare che cosa. In particolare non \u00e8 il lavoratore a dover dimostrare la &#8220;vendetta&#8221; dell&#8217;azienda, ma \u00e8 il datore di lavoro che deve provare il contrario. In altre parole, in una eventuale disputa legale, \u00e8 onere dell&#8217;azienda acclarare che il licenziamento \u00e8 stato basato su motivi completamente indipendenti dalla segnalazione del dipendente.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il licenziamento \u00e8 stato dichiarato nullo e le conseguenze per l&#8217;azienda<\/p>\n<p>Nel caso concreto, alla luce dei documenti, degli elementi e delle dichiarazioni raccolte, il giudice ha ritenuto che questa dimostrazione non sia stata fornita. Anzi, ha individuato distinti<strong> indizi di ritorsivit\u00e0<\/strong>, cio\u00e8 elementi che fanno pensare a una reazione punitiva.<\/p>\n<p>Eccoli in sintesi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>prossimit\u00e0 temporale<\/strong>, perch\u00e9 segnalazione, contestazione e licenziamento sono avvenuti in pochi giorni;<\/li>\n<li><strong>pretestuosit\u00e0 dell&#8217;addebito<\/strong>, il comportamento contestato non era mai stato sanzionato in modo cos\u00ec grave;<\/li>\n<li><strong>cambio improvviso di atteggiamento aziendale<\/strong>, da una prassi tollerante a un licenziamento immediato;<\/li>\n<li><strong>mancata tutela della riservatezza<\/strong>, dato che l&#8217;identit\u00e0 del segnalante \u00e8 emersa rapidamente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti questi elementi considerati insieme hanno costituito un quadro preciso di indizi concordanti e tali da spingere il giudice a concludere che il vero <strong>motivo del licenziamento<\/strong> fosse proprio la <strong>segnalazione<\/strong>.<\/p>\n<p>E quando un recesso \u00e8 ritorsivo, la legge lo considera nullo. Questo, pur con le attuali norme pi\u00f9 elastiche in tema di licenziamento, comporta una tutela molto forte per il dipendente. Infatti egli:<\/p>\n<ul>\n<li>avr\u00e0 diritto alla <strong>reintegrazione<\/strong> nel posto di lavoro;<\/li>\n<li>potr\u00e0 ottenere tutte le <strong>retribuzioni<\/strong> perse dal licenziamento fino al rientro;<\/li>\n<li>sar\u00e0 destinatario del pagamento di <strong>interessi e rivalutazione<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 la forma di tutela pi\u00f9 intensa prevista nel diritto del lavoro e, nella vicenda in oggetto, \u00e8 stata pienamente riconosciuta alla vittima di ritorsione.<\/p>\n<p>Che cosa cambia<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 dell&#8217;esito del caso concreto, la<strong> sentenza 701\/2026 del tribunale di Milano<\/strong> ha il pregio di mandare un chiaro messaggio generale a tutte le aziende: quando un lavoratore segnala un illecito, ogni successiva azione disciplinare sar\u00e0 sottoposta a un controllo molto rigoroso.<\/p>\n<p>Emerge il significativo<strong> principio giurisprudenziale<\/strong> per cui non basta dire che il dipendente ha sbagliato. Occorre dimostrare che la sua infrazione \u00e8 davvero reale e grave, la sanzione \u00e8 coerente con la prassi aziendale e che non c&#8217;\u00e8 alcun collegamento causale diretto con la segnalazione. Se questi elementi mancano, il rischio concreto \u00e8 che il licenziamento venga annullato. Ecco perch\u00e9, in gergo, si parla di prova &#8220;rafforzata&#8221; gravante sul datore di lavoro.<\/p>\n<p>La pronuncia del giudice lombardo \u00e8 di estrema utilit\u00e0 perch\u00e9, oltre ad applicare concretamente una normativa recente, difende e ribadisce la tutela effettiva \u2014 e <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/whistleblower-risarcimento-ritorsioni\/939015\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">risarcibile<\/a> \u2014 dei whistleblower. E \u2014 aspetto non meno importante \u2014 chiarisce come funziona la <strong>presunzione di ritorsivit\u00e0<\/strong>. In breve, la legge vuole evitare che i lavoratori abbiano paura di segnalare violazioni di norme UE o interne. D&#8217;altronde, se chi denuncia rischiasse il licenziamento senza reali tutele, l&#8217;intero sistema non funzionerebbe.<\/p>\n<p>Perci\u00f2 segnalare<strong> illeciti in ufficio<\/strong> \u00e8 sempre un diritto tutelato e il licenziamento successivo alla segnalazione \u00e8 &#8220;sospetto&#8221; per legge. Pu\u00f2 e deve essere puntigliosamente vagliato dal giudice. Sar\u00e0 compito dell&#8217;azienda dimostrare che non \u00e8 frutto di un <strong>intento di vendetta<\/strong> nei confronti di chi ha parlato. Se non riesce, il recesso sar\u00e0 nullo e cio\u00e8 improduttivo di effetti, con la conseguenza che il lavoratore avr\u00e0 sempre diritto alla reintegrazione.<\/p>\n<p>Concludendo, la pronuncia in oggetto segna un significativo passaggio verso un sistema in cui la trasparenza aziendale e la legalit\u00e0 non dipendono solo dalle regole, ma anche dalla reale protezione di chi decide di farle rispettare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il diritto del lavoro affronta temi attualissimi, tra cui spiccano lo smart working e la tutela dei dipendenti&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":458522,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[6],"tags":[14,8,1537,90,89,190,7,15,82,9,83,10,59128,13,11,80,84,12,81,85],"class_list":["post-458521","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ultime-notizie","tag-cronaca","tag-headlines","tag-it","tag-italia","tag-italy","tag-lavoro","tag-news","tag-notizie","tag-notizie-di-cronaca","tag-notizie-principali","tag-notiziedicronaca","tag-notizieprincipali","tag-smart-working","tag-titoli","tag-ultime-notizie","tag-ultime-notizie-di-cronaca","tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","tag-ultimenotizie","tag-ultimenotiziedicronaca","tag-ultimenotizieenewsdioggi"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116458987611619374","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/458521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=458521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/458521\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/458522"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=458521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=458521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=458521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}