{"id":475102,"date":"2026-05-05T06:43:13","date_gmt":"2026-05-05T06:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/475102\/"},"modified":"2026-05-05T06:43:13","modified_gmt":"2026-05-05T06:43:13","slug":"iperammortamento-2026-ecco-il-decreto-attuativo-ufficiale-aliquote-procedure-e-tutto-quello-che-le-imprese-devono-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/475102\/","title":{"rendered":"Iperammortamento 2026, ecco il decreto attuativo ufficiale: aliquote, procedure e tutto quello che le imprese devono sapere"},"content":{"rendered":"<p>Dopo oltre 4 mesi da quando la legge di bilancio ha formalmente reintrodotto l\u2019iperammortamento arriva (finalmente) la versione finale e ufficiale del decreto attuativo firmato il 4 maggio dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/p>\n<p>Il decreto attuativo sull\u2019iperammortamento definisce le regole operative che le aziende devono seguire per accedere al beneficio. Vale la pena esaminarlo nel dettaglio, perch\u00e9 alcune scelte procedurali hanno implicazioni pratiche rilevanti. E non mancano le novit\u00e0 come ad esempio l\u2019eliminazione del riferimento ai software fruiti in modalit\u00e0 as-a-service e l\u2019introduzione di una doppia comunicazione annuale.<\/p>\n<p>Iniziamo subito dal \u201cperimetro\u201d della misura, che \u00e8 quello stabilito dai <a href=\"https:\/\/www.innovationpost.it\/attualita\/incentivi\/iperammortamento-per-industria-4-0-2026-2028-il-testo-definitivo-spiegato-comma-per-comma\/\" type=\"post\" id=\"89004\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">commi da 427 a 436<\/a> dell\u2019articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025: maggiorazione del costo di acquisizione \u2013 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria \u2013 dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegato IV e V alla legge) e degli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.<\/p>\n<p>Articolo 1 e 2: definizioni e oggetto<\/p>\n<p>Il decreto si apre con un importante \u201cglossario\u201d. Tra le definizioni introdotte dall\u2019articolo 1 spicca quella di \u201ccompletamento degli investimenti\u201d: per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell\u2019investimento secondo le regole generali dell\u2019articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.<\/p>\n<p>Per i beni acquisiti tramite leasing finanziario \u2013 in analogia con Transizione 4.0 e 5.0 \u2013 il completamento coincide con la data di consegna del bene all\u2019impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.<\/p>\n<p>Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all\u2019esercizio d\u2019impresa, finalizzati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all\u2019autoconsumo rileva invece la data di fine lavori.<\/p>\n<p>La \u201cstruttura produttiva\u201d \u00e8 definita come il sito costituito da una o pi\u00f9 unit\u00e0 locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa. \u00c8 questa l\u2019unit\u00e0 di riferimento per la presentazione delle comunicazioni al GSE.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 perimetra l\u2019oggetto del decreto, cio\u00e8 le modalit\u00e0 attuative della maggiorazione per investimenti completati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.<\/p>\n<p>Ricordiamo che per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V non \u00e8 pi\u00f9 richiesto l\u2019acquisto di tecnologie \u201cmade in EU\u201d. Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell\u2019apposito registro ENEA alle lettere b) e c).<\/p>\n<p>Articolo 3: la procedura di accesso in tre fasi<\/p>\n<p>\u00c8 l\u2019articolo operativamente pi\u00f9 rilevante. L\u2019accesso al beneficio \u00e8 gestito telematicamente tramite una piattaforma informatica del <a data-nofollow-manager=\"1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.gse.it\">GSE<\/a> (al quale per la gestione della misura sono stati assegnati 5 milioni di euro l\u2019annuo), accessibile tramite SPID o CIE, ed \u00e8 articolato in tre fasi obbligatorie e sequenziali.<\/p>\n<p>La prima \u00e8 la comunicazione preventiva: per ciascuna struttura produttiva, l\u2019impresa trasmette preliminarmente i dati identificativi, la tipologia e l\u2019ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione, e \u2013 per i beni energetici \u2013 la data prevista di entrata in funzione. \u00c8 la fase di avvio della pratica.<\/p>\n<p>La seconda \u00e8 la comunicazione di conferma dell\u2019investimento: deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell\u2019esito positivo delle verifiche da parte del GSE. Contiene la data e l\u2019importo del pagamento dell\u2019ultima quota dell\u2019acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Per i beni in leasing finanziario l\u2019adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell\u2019ordine di acquisto da parte della societ\u00e0 concedente. La comunicazione di conferma non pu\u00f2 riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente.<\/p>\n<p>La terza fase \u00e8 la comunicazione di completamento: deve essere trasmessa al completamento degli investimenti e dopo l\u2019avvenuta interconnessione dei beni degli Allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Questo termine \u00e8 prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. La comunicazione \u00e8 corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.<\/p>\n<p>Il GSE, verificato il corretto caricamento dei dati, comunica l\u2019esito positivo entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio, oppure richiede integrazioni da fornire entro un ulteriore termine di dieci giorni. Il mancato rispetto di termini e modalit\u00e0 comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.<\/p>\n<p>Il comma 6 (una novit\u00e0 assoluta di questa versione finale del decreto attuativo) introduce due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica. Entro il 20 gennaio di ciascun anno l\u2019impresa trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l\u2019indicazione delle quote dell\u2019incentivo imputate in ciascun esercizio.<\/p>\n<p>Articolo 4: misura e fruizione del beneficio<\/p>\n<p>La maggiorazione rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d\u2019imposta nel quale l\u2019impresa trasmette la comunicazione di completamento. La versione finale aggiunge la condizione che \u201cil bene oggetto dell\u2019investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d\u2019imposta\u201d. Per la fruizione occorrer\u00e0 naturalmente attendere sempre la ricezione della comunicazione di esito positivo del GSE.<\/p>\n<p>A titolo di esempio: se la comunicazione di completamento (con entrata in funzione) \u00e8 inviata il 30 dicembre 2027 e il GSE risponde positivamente il 7 gennaio 2028, la maggiorazione decorre dal periodo d\u2019imposta in corso al 30 dicembre 2027.<\/p>\n<p>Le aliquote di maggiorazione sono strutturate su tre scaglioni, calcolati sull\u2019ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualit\u00e0: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.<\/p>\n<p>Va segnalata una differenza rilevante rispetto alle diverse bozze circolate in precedenza (inclusa l\u2019ultima della scorsa settimana): il testo firmato non contiene pi\u00f9 il comma che nella versione precedente estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti a titolo di canone per l\u2019accesso ai beni immateriali dell\u2019Allegato V, includendo quindi la modalit\u00e0 SaaS. Certo questo tipo di specificazione potrebbe essere recuperato anche in  sede di circolare operativa, ma una rimozione di questo tipo lascia pensare che si tratti di una scelta precisa del Governo.<\/p>\n<p>Articolo 5: apertura della piattaforma<\/p>\n<p>I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE e i modelli di comunicazione con relative istruzioni di compilazione sono definiti con uno o pi\u00f9 decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT. I provvedimenti saranno pubblicati sui siti istituzionali del Ministero e del GSE e sulla piattaforma Incentivi.gov.it. Alla data di pubblicazione del decreto attuativo i modelli non sono ancora disponibili: le imprese devono quindi monitorare i canali istituzionali per conoscere la data di apertura della piattaforma.<\/p>\n<p>Articoli 6 e 7: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile<\/p>\n<p>Sono i due articoli che forniscono le indicazioni sui documenti obbligatori. L\u2019articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni \u2013 tali da includerli negli Allegati IV e V \u2013 e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo la perizia pu\u00f2 essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Tutti i soggetti abilitati devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Non \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore, come invece accadeva in passato.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 7 richiede che l\u2019effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione pu\u00f2 essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societ\u00e0 di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza dell\u2019IFAC. Non \u00e8 previsto un rimborso di queste spese.<\/p>\n<p>Articolo 8: beni per l\u2019autoproduzione da fonti rinnovabili<\/p>\n<p>L\u2019articolo 8 disciplina le caratteristiche dei beni materiali finalizzati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all\u2019autoconsumo. Sono agevolabili i gruppi di generazione dell\u2019energia elettrica, i trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori, gli impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo (inclusi sistemi di accumulo) con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta o certificata tramite contratto ai sensi della deliberazione ARERA ARG\/elt 104\/11, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell\u2019energia asserviti ai gruppi di generazione.<\/p>\n<p>Si noti come, a differenza di alcune bozze del decreto attuativo, gli investimenti in sistemi di accumulo (BESS) sono vincolati all\u2019acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e ad essi proporzionati.<\/p>\n<p>Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici o di altra fonte rinnovabile \u00e8 soggetto a un tetto: la producibilit\u00e0 massima attesa non pu\u00f2 eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell\u2019esercizio precedente secondo le formule e i fattori di conversione dell\u2019Allegato 1 al decreto. Il costo massimo ammissibile degli impianti \u00e8 anch\u2019esso tabulato nell\u2019Allegato 1: per il fotovoltaico si va da 1.420 euro\/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro\/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo \u201cb\u201d).<\/p>\n<p>Articoli 9, 10 e 11: controlli, decadenza e recupero<\/p>\n<p>Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli sugli investimenti agevolati nei termini di cui all\u2019articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di una convenzione con il MIMIT. L\u2019impresa \u00e8 tenuta a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria, incluse perizie, certificazioni contabili, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all\u2019acquisizione dei beni.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 10 elenca le cause di decadenza, totale o parziale, dal beneficio: cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all\u2019estero del bene prima del termine del periodo di fruizione (salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori); assenza di requisiti di ammissibilit\u00e0 o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impedimento ai controlli; altre violazioni che comportino la non spettanza del beneficio. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote gi\u00e0 fruite in precedenza.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 11 stabilisce il meccanismo di recupero: in caso di fruizione indebita accertata, il GSE ne d\u00e0 comunicazione all\u2019Agenzia delle Entrate indicando presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche della decadenza, per la conseguente attivit\u00e0 di recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.<\/p>\n<p>Articolo 12 e 13: monitoraggio e trattamento dei dati<\/p>\n<p>Il GSE trasmette almeno mensilmente al MIMIT, al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze e all\u2019Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari: \u00e8 il presidio di monitoraggio della traiettoria di spesa pubblica che consente di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 13 richiama la disciplina del GDPR (regolamento UE 2016\/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196\/2003): i soggetti che intendono fruire del beneficio sono tenuti a prendere visione dell\u2019informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito del GSE in sede di presentazione della comunicazione preventiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dopo oltre 4 mesi da quando la legge di bilancio ha formalmente reintrodotto l\u2019iperammortamento arriva (finalmente) la versione&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":475103,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,255572,177,88460,21512,264618,152931,1537,90,89],"class_list":{"0":"post-475102","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-beni-strumentali","10":"tag-business","11":"tag-energie-rinnovabili","12":"tag-incentivi","13":"tag-iper-ammortamento","14":"tag-iperammortamento","15":"tag-it","16":"tag-italia","17":"tag-italy"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116520616630445737","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=475102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/475102\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/475103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=475102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=475102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=475102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}