{"id":478111,"date":"2026-05-07T01:05:18","date_gmt":"2026-05-07T01:05:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/478111\/"},"modified":"2026-05-07T01:05:18","modified_gmt":"2026-05-07T01:05:18","slug":"tra-rinnovabili-procedura-gse-e-stretta-documentale-finanza-fisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/478111\/","title":{"rendered":"tra rinnovabili, procedura GSE e stretta documentale \u2013 Finanza &#038; Fisco"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/analisi-tecnica-dello-schema-decreto-attuativo-delliperammortamento-2026\/?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 32px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 32\/32;\"\/><\/a><a href=\"https:\/\/www.finanzaefisco.com\/analisi-tecnica-dello-schema-decreto-attuativo-delliperammortamento-2026\/?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 32px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 32\/32;\"\/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.pianetafiscale.it\/files\/Legis\/2025\/Decreto%20Attuativo%20Iperammortamento%202026.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">testo del decreto attuativo<\/a><\/strong> del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell\u2019articolo 1, comma 433, della legge n. 199\/2025, fissa un impianto molto pi\u00f9 proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative. Il beneficio riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli <strong>Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026<\/strong>, nonch\u00e9 gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, <strong>effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028<\/strong>. La misura opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e richiede il passaggio attraverso una procedura GSE in tre fasi obbligatorie, assistita da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. Il testo anticipato individua inoltre in modo puntuale le principali cause di decadenza e conferma una logica di controllo molto pi\u00f9 stringente rispetto al passato. <strong>Resta per\u00f2 fermo che, in assenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quadro qui ricostruito va trattato come \u201canticipazione\u201d da verificare sul testo definitivo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima ancora del merito, occorre fissare un punto metodologico. Il <strong><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.pianetafiscale.it\/files\/Legis\/2025\/Decreto%20Attuativo%20Iperammortamento%202026.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze<\/a><\/strong>, reca nelle sue premesse il riferimento espresso all\u2019articolo 1, comma 433, della legge n. 199\/2025, che demanda a un apposito decreto attuativo la definizione delle modalit\u00e0 di accesso al beneficio, del contenuto e dei termini delle comunicazioni, delle certificazioni e dell\u2019eventuale ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza della misura. <strong>Tuttavia,<\/strong> allo stato,<strong> il provvedimento non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e il testo allegato proviene da una anticipazione del testo, aggiornata al 4 maggio 2026. Ne consegue che ogni ricostruzione, pur fondata sul documento disponibile, deve essere letta come analisi del testo in bozza e non ancora del testo ufficiale vigente<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Chi pu\u00f2 accedere all\u2019iperammortamento 2026<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il perimetro soggettivo del nuovo beneficio si ricava in primo luogo dalla disciplina primaria contenuta nei commi 427-436 dell\u2019articolo 1 della legge n. 199\/2025, che <strong>\u201cripropongono\u201d<\/strong> la maggiorazione dell\u2019ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, <strong>effettuati dalle imprese dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028<\/strong>. <strong>L\u2019agevolazione spetta ai titolari di reddito d\u2019impresa<\/strong> con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive. Lo stesso impianto normativo individua, per\u00f2, anche le esclusioni: restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuit\u00e0 aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l\u2019accertamento di tali situazioni, nonch\u00e9 le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231\/2001. Inoltre, la spettanza del beneficio \u00e8 in ogni caso subordinata al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il decreto attuativo anticipato, coerentemente, struttura l\u2019accesso al beneficio attorno alla nozione di struttura produttiva, definita come sito <strong>dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa<\/strong>, cui vanno ricondotti gli investimenti oggetto delle comunicazioni al GSE.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I<strong> beni agevolabili: Allegati IV e V<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano oggettivo, la misura riguarda anzitutto gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, <strong>negli Allegati IV e V annessi alla legge n. 199\/2025<\/strong>, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di bilancio aggiorna e ripropone nei nuovi Allegati IV e V gli originari elenchi che, nelle precedenti versioni della misura, erano contenuti negli allegati A e B alla legge n. 232\/2016. Accanto a tali beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all\u2019esercizio d\u2019impresa finalizzati all\u2019autoproduzione e all\u2019autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Su questo fronte, il testo attuativo anticipato chiarisce che rientrano nell\u2019agevolazione, tra l\u2019altro, i gruppi di generazione dell\u2019energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell\u2019energia asserviti alla produzione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Aliquote e scaglioni annuali<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria<\/strong>. L\u2019articolo 4 del testo attuativo stabilisce che il beneficio \u00e8 determinato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualit\u00e0 <strong>nella misura del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro<\/strong>, <strong>del 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro<\/strong>, e <strong>del 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il meccanismo, dunque, non attribuisce un vantaggio uniforme sull\u2019intero investimento, ma una intensit\u00e0 decrescente al crescere della dimensione economica del progetto. \u00c8 questo il tratto che, gi\u00e0 a livello di disciplina primaria, segnala la volont\u00e0 di concentrare la maggiore intensit\u00e0 fiscale sul primo scaglione di investimenti.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La procedura GSE: tre fasi obbligatorie<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cuore operativo della misura \u00e8 nella procedura di accesso al beneficio disciplinata dall\u2019articolo 3 del testo attuativo. <strong>L\u2019impresa deve operare attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nell\u2019apposita sezione \u201cArea Clienti\u201d del sito del GSE, accessibile tramite SPID\/CIE<\/strong>. La procedura si articola in tre fasi obbligatorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La prima \u00e8 la comunicazione preventiva<\/strong>, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione, tra l\u2019altro, dei dati identificativi dell\u2019impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell\u2019ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell\u2019ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonch\u00e9 dei dati relativi all\u2019applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La seconda \u00e8 la comunicazione di conferma dell\u2019investimento,<\/strong> da inviare <strong>entro sessanta giorni dalla notifica dell\u2019esito positivo del GSE<\/strong>, con indicazione della data e dell\u2019importo del pagamento dell\u2019ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La terza \u00e8 la comunicazione di completamento,<\/strong> da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l\u2019interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, <strong>e comunque entro il 15 novembre 2028<\/strong>, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione prevista dagli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 \u00e8 prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Una procedura vincolata<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto attuativo accentua il carattere vincolato della procedura. La comunicazione di conferma non pu\u00f2 avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva; analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito del versamento utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l\u2019impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell\u2019ordine di acquisto. <strong>Dopo ciascun invio, l\u2019impresa ottiene una ricevuta di avvenuta trasmissione, mentre il GSE, entro dieci giorni<\/strong>, comunica l\u2019esito positivo delle verifiche oppure richiede le integrazioni necessarie, da produrre entro ulteriori dieci giorni. <strong>Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalit\u00e0 previste comporta, in modo espresso, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio<\/strong>. A ci\u00f2 si aggiunge un ulteriore obbligo di monitoraggio: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell\u2019agevolazione, l\u2019impresa \u00e8 tenuta a trasmettere <strong>ogni anno, entro il 20 gennaio<\/strong>, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e, <strong>entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presidio documentale rappresenta uno dei punti pi\u00f9 rigorosi del nuovo impianto. L\u2019articolo 6 del <strong><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.pianetafiscale.it\/files\/Legis\/2025\/Decreto%20Attuativo%20Iperammortamento%202026.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">testo attuativo<\/a><\/strong> stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, l\u2019interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonch\u00e9 il rispetto delle caratteristiche richieste per i beni finalizzati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, <strong>debbano essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da una attestazione, sempre corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato<\/strong>. Per il settore agricolo, il novero dei professionisti abilitati si amplia includendo dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. L<strong>\u2019articolo 7 aggiunge poi la certificazione contabile, che deve attestare l\u2019effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall\u2019impresa<\/strong>. Tale certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una societ\u00e0 di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Come si fruisce della maggiorazione<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 4 del <a href=\"http:\/\/www.pianetafiscale.it\/files\/Legis\/2025\/Decreto%20Attuativo%20Iperammortamento%202026.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>testo attuativo<\/strong><\/a> chiarisce che la maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d\u2019imposta nel quale l\u2019impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, <strong>purch\u00e9 il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d\u2019imposta<\/strong>. La fruizione \u00e8 subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento. La misura, dunque, non genera un credito direttamente compensabile, ma un maggior costo fiscalmente riconosciuto da imputare nelle ordinarie quote di ammortamento o nei canoni di locazione finanziaria. <strong>\u00c8 proprio questo il tratto che distingue radicalmente il nuovo iperammortamento dal modello dei crediti d\u2019imposta Transizione 4.0 e 5.0: il vantaggio fiscale non si manifesta attraverso una compensazione immediata, ma si distribuisce nel tempo seguendo il piano di deduzione del bene<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le cause di decadenza<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.pianetafiscale.it\/files\/Legis\/2025\/Decreto%20Attuativo%20Iperammortamento%202026.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>testo attuativo<\/strong><\/a>, nella parte finale (artt. 10 e 11), disciplina in modo analitico le <strong>principali ipotesi di decadenza, totale o parziale, dal beneficio<\/strong>. La decadenza si verifica, anzitutto, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene \u00e8 realizzato a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all\u2019estero, salvo sostituzione del bene originario con altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. A ci\u00f2 si aggiungono altre fattispecie: assenza dei requisiti di ammissibilit\u00e0, documentazione irregolare imputabile all\u2019impresa e non sanabile, mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, false dichiarazioni rese nel corso della procedura, impossibilit\u00e0 di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, nonch\u00e9 ogni altra violazione o inadempimento da cui consegua la non spettanza, anche parziale, dell\u2019agevolazione. Il quadro si chiude con la previsione per cui, qualora dai controlli emerga una indebita fruizione del beneficio, il GSE ne d\u00e0 comunicazione all\u2019Agenzia delle entrate per il recupero dei relativi importi, con interessi e sanzioni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Una misura da leggere oggi come bozza tecnica, non ancora come testo definitivo<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si guarda insieme la disciplina primaria dei commi 427-436 della legge n. 199\/2025 e il testo attuativo, il nuovo iperammortamento 2026-2028 appare come una misura fiscalmente incisiva ma molto pi\u00f9 strutturata, tracciata e controllata rispetto alle precedenti esperienze. L\u2019agevolazione mantiene una significativa attrattivit\u00e0 sul primo scaglione di investimenti, amplia il perimetro agli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili e ricostruisce un asse di politica industriale e digitale diverso da quello fondato sui crediti d\u2019imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma la lettura tecnico-professionale, <strong>allo stato, deve restare prudente<\/strong>: il <strong>decreto del MIMIT non \u00e8 ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale<\/strong>, e il testo disponibile, pur dettagliato, va trattato come anticipazione soggetta a conferma o modifica.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7 cose da controllare<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Il perimetro temporal<\/strong>e<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va verificato il riferimento agli investimenti completati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><strong>La platea soggettiva e le esclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre controllare se resteranno immutate le esclusioni per imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuit\u00e0, altre procedure concorsuali e sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231\/2001, nonch\u00e9 le condizioni su sicurezza e regolarit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li><strong>Gli Allegati IV e V<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 necessario verificare il contenuto degli Allegati IV e V, che individuano i beni materiali e immateriali agevolabili e sostituiscono, nell\u2019impianto 2026, i precedenti elenchi storicamente riferiti all\u2019Industria 4.0.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li><strong>La misura della maggiorazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tripartizione del beneficio: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li><strong>La procedura GSE in tre fasi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verificare tre comunicazioni obbligatorie \u2013 preventiva, conferma e completamento \u2013 e i relativi termini, in particolare quello del 15 novembre 2028 per la comunicazione finale.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"6\">\n<li><strong>Il presidio documentale<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La struttura della prova documentale fondata su perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, anche con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"7\">\n<li><strong>Le ipotesi di decadenza e recupero<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verificare la non presenza di cause di decadenza, comprese la cessione del bene, la destinazione all\u2019estero, la documentazione irregolare, le false dichiarazioni e l\u2019attivazione del recupero da parte dell\u2019Agenzia delle entrate su segnalazione del GSE<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.pianetafiscale.it\/files\/Legis\/2025\/Decreto%20Attuativo%20Iperammortamento%202026.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>Link al testo dello schema decreto attuativo dell\u2019iperammortamento previsto dall\u2019articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199<\/strong><\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il testo del decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell\u2019articolo 1, comma 433, della 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