{"id":493167,"date":"2026-05-16T10:40:16","date_gmt":"2026-05-16T10:40:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/493167\/"},"modified":"2026-05-16T10:40:16","modified_gmt":"2026-05-16T10:40:16","slug":"scadenze-inps-18-maggio-i-pagamenti-da-ricordare-per-datori-di-lavoro-e-artigiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/493167\/","title":{"rendered":"Scadenze Inps 18 maggio, i pagamenti da ricordare per datori di lavoro e artigiani"},"content":{"rendered":"<p>Datori di lavoro, artigiani, commercianti e committenti di collaboratori sono chiamati a effettuare i versamenti contributivi all\u2019Inps entro il <strong>18 maggio<\/strong>. Un adempimento che riguarda tre distinte platee di soggetti obbligati e che, come ogni anno, richiede attenzione alle istruzioni operative fornite dall\u2019Istituto.\n<\/p>\n<p>Contributi per i lavoratori dipendenti<\/p>\n<p>Il 18 maggio si concentrano diverse <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/scadenze-fiscali-18-maggio-2026\/993598\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">scadenze<\/a> da ricordare. Tra queste c\u2019\u00e8 l\u2019adempimento dei contributi previdenziali Inps sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel mese di aprile. Si tratta di un obbligo ricorrente per i datori di lavoro, che riguarda le retribuzioni del mese precedente.<\/p>\n<p>Il pagamento avviene esclusivamente tramite <strong>modello F24 <\/strong>telematico, attraverso i canali messi a disposizione dall\u2019Agenzia delle Entrate o dagli intermediari abilitati. L\u2019omesso o ritardato versamento comporta l\u2019applicazione di sanzioni e interessi, che possono essere regolarizzati tramite ravvedimento operoso.<\/p>\n<p>Contributi fissi per artigiani e commercianti<\/p>\n<p>Da ricordarsi anche il termine per il versamento della prima delle quattro rate dei contributi fissi Inps 2026 dovuti da <strong>artigiani<\/strong> e <strong>commercianti<\/strong> iscritti alle gestioni speciali autonome. Le altre rate sono fissate al 20 agosto 2026, al 16 novembre 2026 e al 16 febbraio 2027.<\/p>\n<p>Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l\u2019Inps ha aggiornato le soglie e le aliquote di riferimento per l\u2019anno in corso. Il reddito minimale annuo su cui calcolare la contribuzione Ivs (Invalidit\u00e0, Vecchiaia e Superstiti) \u00e8 fissato a <strong>18.808 euro<\/strong>, uguale sia per gli artigiani che per i commercianti.<\/p>\n<p>Le aliquote contributive per il 2026 sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>per gli artigiani \u00e8 il 24% fino a 56.224 euro di reddito e 25% sulla quota eccedente;<\/li>\n<li>per i commercianti \u00e8 il 24,48% fino a 56.224 euro e 25,48% sulla quota eccedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Applicando queste aliquote al reddito minimale, il contributo minimo annuo risulta essere di 4.521,36 euro per gli artigiani e di 4.611,64 euro per i commercianti. Questi importi vengono suddivisi in<strong> quattro rate uguali<\/strong> da versare nelle scadenze indicate. I contributi sul minimale sono indipendenti dal reddito effettivamente prodotto: vanno versati anche se il guadagno \u00e8 inferiore alla soglia o addirittura nullo. Servono a garantire la copertura previdenziale di base per chi esercita un\u2019attivit\u00e0 autonoma.<\/p>\n<p>Per effettuare il versamento, gli interessati devono accedere al Cassetto previdenziale artigiani e commercianti sul portale Inps e scaricare i <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/modello-f24-compensazioni-2026\/940950\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">modelli F24<\/a> precompilati messi a disposizione dall\u2019Istituto.<\/p>\n<p>Contributi gestione separata per i collaboratori<\/p>\n<p>Altra scadenza del 18 maggio riguarda i committenti che nel mese di aprile hanno corrisposto compensi a soggetti iscritti alla <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/pensioni\/ricongiunzione-contributi-gestione-separata-regole-2026\/958505\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Gestione Separata Inps<\/a>, la forma previdenziale per chi svolge attivit\u00e0 di collaborazione senza una cassa professionale di riferimento.<\/p>\n<p>Sono tenuti al versamento i committenti che hanno erogato compensi a:<\/p>\n<ul>\n<li>collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);<\/li>\n<li>collaboratori occasionali con compensi che superano i 5.000 euro annui;<\/li>\n<li>venditori porta a porta;<\/li>\n<li>assegnisti di ricerca e dottorandi;<\/li>\n<li>soci-amministratori soggetti a contribuzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per il 2026, le aliquote contributive della Gestione Separata sono aggiornate dalla circolare n. 8 del 3 febbraio 2026:<\/p>\n<ul>\n<li>35,03% per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche (con contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, ad esempio co.co.co., amministratori di societ\u00e0, dottorandi);<\/li>\n<li>33,72% per collaboratori non assicurati altrove, senza Dis-Coll (es. venditori porta a porta, amministratori di enti locali);<\/li>\n<li>24% per collaboratori gi\u00e0 titolari di pensione o iscritti ad altra gestione obbligatoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il massimale di reddito annuo oltre il quale non \u00e8 dovuta la contribuzione \u00e8 fissato per il 2026 a 122.295 euro, mentre il minimale utile per l\u2019accredito dell\u2019intero anno contributivo ai fini pensionistici \u00e8 pari a 18.808 euro. Il versamento avviene tramite F24 telematico utilizzando la <strong>causale CXX<\/strong> per i soggetti non pensionati e privi di altra copertura previdenziale, oppure la <strong>causale C10<\/strong> per pensionati o iscritti ad altre gestioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Datori di lavoro, artigiani, commercianti e committenti di collaboratori sono chiamati a effettuare i versamenti contributivi all\u2019Inps entro&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":493168,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,35955,177,16,7710,1537,90,89,9236,60000],"class_list":{"0":"post-493167","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-artigiani","10":"tag-business","11":"tag-fisco-e-tasse","12":"tag-inps","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-retribuzioni","17":"tag-scadenze"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116583833829445807","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/493167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=493167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/493167\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/493168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=493167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=493167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=493167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}