{"id":496358,"date":"2026-05-18T14:05:14","date_gmt":"2026-05-18T14:05:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/496358\/"},"modified":"2026-05-18T14:05:14","modified_gmt":"2026-05-18T14:05:14","slug":"hantavirus-e-quarantena-di-sei-settimane-cosa-succede-a-lavoro-malattia-e-ferie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/496358\/","title":{"rendered":"Hantavirus e quarantena di sei settimane, cosa succede a lavoro, malattia e ferie"},"content":{"rendered":"<p>Quattro italiani residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati messi in isolamento dopo essere entrati in contatto con una <strong>passeggera olandese<\/strong> della <strong>nave MV Hondius<\/strong>, poi morta in Sudafrica per <strong>Hantavirus Andes<\/strong>. Stanno bene, non hanno sintomi e i test non hanno ancora dato risposte definitive. Intanto il <strong>Ministero della Salute<\/strong>, nella <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/salute\/hantavirus-italia-circolare-ministero-salute\/993235\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>Circolare del 12 maggio 2026<\/strong><\/a>, dispone per i contatti ad alto rischio una <strong>quarantena fiduciaria<\/strong> fino a <strong>42 giorni<\/strong>, con sorveglianza sanitaria quotidiana e limitazioni che arrivano fino al divieto di usare voli commerciali o mezzi pubblici.<\/p>\n<p>Il focolaio partito dalla nave da crociera conta nove casi complessivi, sette confermati e due probabili, con tre decessi gi\u00e0 registrati. L\u2019Ecdc considera \u201cmolto basso\u201d il <strong>rischio<\/strong> per la popolazione generale europea, ma nella circolare firmata da <strong>Maria Rosaria Campitiello<\/strong> e <strong>Sergio Iavicoli<\/strong> il Ministero sceglie comunque la linea della \u201cmassima cautela\u201d, richiamando anche la possibilit\u00e0, \u201cseppur limitata\u201d, di trasmissione interumana in ambito comunitario.<\/p>\n<p>La misura sanitaria, per\u00f2, entra subito dentro la vita lavorativa. Una persona pu\u00f2 non avere febbre, non avere una diagnosi, sentirsi bene e ritrovarsi comunque fuori dal posto di lavoro per sei settimane. La circolare distingue tra <strong>contatti ad alto e basso rischio<\/strong>, quarantena fiduciaria e automonitoraggio, ma nel rapporto di lavoro il problema cambia ancora. Chi pu\u00f2 lavorare in <strong>smart working<\/strong> potrebbe continuare la prestazione. Chi svolge attivit\u00e0 non remotizzabili pu\u00f2 trovarsi davanti a ferie, permessi, assenza giustificata o certificato medico. E tutto questo mentre il virus resta, almeno sulla carta, un rischio definito basso.\n<\/p>\n<p>Chi deve restare a casa e chi deve solo controllare i sintomi?<\/p>\n<p>La <strong>quarantena fiduciaria<\/strong> prevista dalla <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2026\/05\/112138_1.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Circolare del Ministero<\/a> non riguarda chiunque sia passato dalla MV Hondius o abbia avuto un contatto occasionale.<br \/>Restano a casa i soggetti considerati a <strong>rischio elevato di esposizione<\/strong>, sottoposti a misure di sorveglianza sanitaria e limitazioni quotidiane; chi rientra invece tra i <strong>contatti a basso rischio<\/strong> deve limitarsi all\u2019automonitoraggio e pu\u00f2 proseguire la normale attivit\u00e0, salvo comparsa di sintomi o diverse indicazioni dell\u2019autorit\u00e0 sanitaria.<br \/>La classificazione sanitaria modifica anche il modo in cui la vicenda entra nel rapporto di lavoro.<\/p>\n<tr>\nClassificazione<br \/>\nDefinizione<br \/>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Caso sospetto<\/td>\n<td>Chi ha condiviso o transitato su un mezzo di trasporto con un caso confermato\/probabile di ANDV, oppure \u00e8 stato in contatto con passeggeri o membri dell\u2019equipaggio della MV Hondius dal 5 aprile, e presenta almeno un sintomo compatibile.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Caso probabile<\/td>\n<td>Persona con sintomi compatibili e collegamento epidemiologico noto con un caso probabile o confermato di ANDV.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Caso confermato<\/td>\n<td>Caso sospetto o probabile con conferma di laboratorio di ANDV tramite test PCR o sierologico.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Non caso<\/td>\n<td>Caso sospetto o probabile risultato negativo per ANDV tramite RT-PCR o test sierologico. Se per\u00f2 sviluppa sintomi compatibili entro il periodo massimo di incubazione, deve essere nuovamente testato e riclassificato.<\/td>\n<\/tr>\n<p>La circolare prevede fino a 42 giorni di sorveglianza sanitaria quotidiana per chi ha condiviso stanza o bagno con un caso confermato o probabile, per chi \u00e8 rimasto entro circa due metri per <strong>oltre 15 minuti cumulativi<\/strong> e per gli operatori esposti senza adeguati DPI o a materiali contaminati.<\/p>\n<p>Le indicazioni non si fermano all\u2019isolamento. La persona deve utilizzare una stanza dedicata, mantenere distanza dagli altri conviventi, ventilare gli ambienti evitare la condivisione di oggetti di uso comune e limitare spostamenti e uso di mezzi pubblici.<\/p>\n<p>Restano fuori dalla quarantena fiduciaria i <strong>contatti brevi o occasionali<\/strong>, le permanenze in spazi aperti senza interazioni prolungate e le attivit\u00e0 svolte con dispositivi di protezione utilizzati correttamente per tutta la durata dell\u2019esposizione. In questi casi la circolare prevede un <strong>automonitoraggio per 42 giorni<\/strong>, limitato all\u2019osservazione dell\u2019eventuale comparsa di sintomi.<\/p>\n<p>La quarantena fiduciaria vale come malattia sul lavoro?<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cL\u2019indennit\u00e0 di malattia presuppone un\u2019incapacit\u00e0 temporanea al lavoro collegata alla mansione svolta\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>\u00c8 il <strong>criterio<\/strong> utilizzato dall\u2019<strong>INPS<\/strong>, una limitazione sanitaria pu\u00f2 impedire l\u2019accesso al luogo di lavoro senza collocare il lavoratore nella disciplina della malattia retribuita.<\/p>\n<p>Chi sviluppa sintomi compatibili con il virus, viene <strong>valutato dal medico<\/strong> e riceve un <strong>certificato telematico<\/strong>, entrando nella disciplina ordinaria della malattia: il certificato viene trasmesso all\u2019INPS e l\u2019assenza segue il percorso normalmente previsto dal rapporto di lavoro.<br \/>Un lavoratore inserito in <strong>quarantena fiduciaria<\/strong> come <strong>contatto ad alto rischio<\/strong> pu\u00f2 trovarsi nell\u2019<strong>impossibilit\u00e0 temporanea<\/strong> di raggiungere il luogo di lavoro pur in assenza di una diagnosi o di una condizione clinica incompatibile con la prestazione. In queste situazioni l\u2019assenza pu\u00f2 risultare giustificata anche senza entrare formalmente nella malattia; resta invece distinta la questione economica, perch\u00e9 <strong>retribuzione<\/strong> e <strong>tutela previdenziale<\/strong> non seguono necessariamente lo stesso percorso.<\/p>\n<p>Il trattamento economico dipende dalla certificazione medica, comunicazioni sanitarie, contratto collettivo e modalit\u00e0 concreta della prestazione.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cIl timore del contagio, da solo, non attribuisce un diritto unilaterale ad assentarsi\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Se mancano sintomi, indicazioni sanitarie o provvedimenti specifici dell\u2019autorit\u00e0 competente, la scelta individuale di non presentarsi sul luogo di lavoro resta su un piano diverso da quello di una misura sanitaria documentata.<\/p>\n<p>Durante il <strong>Covid<\/strong> l\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art26-com2bis\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">art. 26 del D.l. n. 18\/2020<\/a> aveva equiparato la quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia, escludendole anche dal periodo di comporto. Il <strong>Tribunale di Asti<\/strong>, con una <strong>sentenza del 5 gennaio 2022<\/strong>, riconduceva il trattamento della quarantena Covid proprio alla presenza di una disciplina eccezionale; l\u2019equiparazione non derivava da un principio generale dell\u2019ordinamento, ma da una scelta legislativa espressa.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cLa disciplina Covid nasceva da una scelta legislativa eccezionale; la circolare sull\u2019Hantavirus individua misure sanitarie, ma non costruisce una nuova categoria di malattia nel rapporto di lavoro\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Se il lavoro non si pu\u00f2 fare da casa, si usano ferie o permessi?<\/p>\n<p>Se la prestazione pu\u00f2 essere svolta da remoto, la quarantena fiduciaria \u00e8 soprattutto un problema organizzativo. La <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">l. n. 81 del 2017<\/a> colloca il <strong>lavoro agile<\/strong> tra le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione subordinata e il Protocollo nazionale sul lavoro agile lo inserisce in un sistema fondato sull\u2019accordo tra le parti.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cIl lavoratore non pu\u00f2 pretenderlo, ma se la mansione \u00e8 compatibile lo smart- working evita di trasformare la misura sanitaria in assenza\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Se il lavoro richiede <strong>presenza fisica<\/strong>, l\u2019allontanamento documentato non trasferisce, per ci\u00f2 solo, il costo dell\u2019assenza sul lavoratore.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cL\u2019allontanamento collegato a una misura sanitaria documentata non rende ferie e permessi la soluzione ordinaria all\u2019assenza\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Un lavoratore asintomatico inserito tra i contatti ad alto rischio pu\u00f2 svolgere un\u2019attivit\u00e0 che richiede presenza fisica pur restando temporaneamente impossibilitato a eseguirla.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=156&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1256&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">art. 1256 c.c.<\/a> aiuta a leggere questo scarto, l\u2019obbligazione non viene meno ma incontra un <strong>impedimento esterno<\/strong> destinato a cessare. Il rapporto prosegue, ma la prestazione pu\u00f2 diventare temporaneamente inesigibile fino alla cessazione dell\u2019impedimento.<br \/>L\u2019assenza pu\u00f2 risultare giustificata senza trasformarsi, per ci\u00f2 solo, in ferie consumate. La gestione concreta continua a dipendere dalla mansione svolta, dalla possibilit\u00e0 di lavorare da remoto, dalla disciplina del contratto collettivo applicabile e dalla documentazione sanitaria disponibile.<\/p>\n<p><strong>Ferie<\/strong>,<strong> ROL<\/strong>, <strong>banca ore<\/strong>, accordi aziendali e <strong>disciplina del CCNL<\/strong> possono qualificare quel periodo. Le ferie restano un diritto del lavoratore, almeno quattro settimane annue, di cui due nell\u2019anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. Possono essere una soluzione concordata, ma non dovrebbero diventare il contenitore ordinario di una limitazione sanitaria documentata.<\/p>\n<p>Una quarantena fiduciaria non pesa allo stesso modo in tutti i lavori<\/p>\n<p>Un impiegato amministrativo e un infermiere possono ricevere la stessa misura sanitaria e trovarsi, il giorno dopo, dentro conseguenze molto diverse. Per il primo il tema pu\u00f2 restare organizzativo; per chi opera in sanit\u00e0, laboratori, aeroporti, trasporti o nella gestione di materiali biologici, la stessa situazione entra in procedure di prevenzione gi\u00e0 presenti nell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cL\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=262&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2087&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">art. 2087 c.c.<\/a> impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale del lavoratore, mentre il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:2008;81\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-doctype=\"\">D.lgs. n. 81 del 2008<\/a> costruisce obblighi di prevenzione e protezione sulla base del rischio concretamente presente nella mansione esercitata\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>La circolare sull\u2019Hantavirus segue la stessa logica, richiama <strong>procedure di biosicurezza<\/strong>, dispositivi di protezione, formazione del personale e modalit\u00e0 controllate di gestione dei materiali potenzialmente contaminati.<br \/>Una misura individuale non comporta, da sola, revisione del DVR o gestione di un rischio biologico aziendale: il criterio resta l\u2019<strong>esposizione effettiva<\/strong> collegata alla mansione. Un laboratorio che gestisce materiali biologici e un ufficio amministrativo possono ricevere la stessa misura sanitaria e trovarsi sottoposti a obblighi molto diversi.<\/p>\n<p>Per le informazioni richieste al lavoratore, il datore pu\u00f2 chiedere la documentazione che giustifica l\u2019assenza o il provvedimento che impedisce lo svolgimento della prestazione; diagnosi e storia clinica restano fuori da quel perimetro.<\/p>\n<p>Nelle malattie infettive la <strong>tutela INAIL<\/strong> nasce dal collegamento tra contagio e attivit\u00e0 lavorativa. Per un infermiere, un tecnico di laboratorio o un operatore professionalmente esposto il punto pu\u00f2 spostarsi sull\u2019occasione di lavoro; fuori da quel rapporto la presenza della malattia, da sola, non basta. Lo stesso evento sanitario assume conseguenze diverse a seconda della mansione e del contesto nel quale la prestazione viene svolta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Quattro italiani residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati messi in isolamento dopo essere entrati in&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":496359,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[6],"tags":[6185,8818,114190,14,8,1537,90,89,3266,16451,7,15,82,9,83,10,13,11922,11,80,84,12,81,85,108],"class_list":["post-496358","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ultime-notizie","tag-calabria","tag-campania","tag-chiedi-allavvocata","tag-cronaca","tag-headlines","tag-it","tag-italia","tag-italy","tag-leggi","tag-ministero-della-salute","tag-news","tag-notizie","tag-notizie-di-cronaca","tag-notizie-principali","tag-notiziedicronaca","tag-notizieprincipali","tag-titoli","tag-toscana","tag-ultime-notizie","tag-ultime-notizie-di-cronaca","tag-ultime-notizie-e-news-di-oggi","tag-ultimenotizie","tag-ultimenotiziedicronaca","tag-ultimenotizieenewsdioggi","tag-veneto"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116595964302005038","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/496358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=496358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/496358\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/496359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=496358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=496358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=496358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}