{"id":558941,"date":"2026-06-27T17:28:14","date_gmt":"2026-06-27T17:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/558941\/"},"modified":"2026-06-27T17:28:14","modified_gmt":"2026-06-27T17:28:14","slug":"proroga-dei-versamenti-al-20-luglio-anche-per-gli-ex-titolari-di-partita-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/558941\/","title":{"rendered":"Proroga dei versamenti al 20 luglio anche per gli ex titolari di partita IVA"},"content":{"rendered":"<p>\n                                La proroga delle imposte al 20 luglio 2026 include anche i titolari di partita IVA che hanno cessato l&#8217;attivit\u00e0 nel corso dell&#8217;anno precedente. L&#8217;analisi della prassi che dimostra il diritto al rinvio previsto per i soggetti ISA\n                            <\/p>\n<p>La <strong>cessazione dell\u2019attivit\u00e0<\/strong> e la contestuale <strong>chiusura della partita IVA<\/strong> nel corso di un periodo d\u2019imposta non estinguono i correlati <strong>obblighi dichiarativi e di versamento<\/strong>, i quali restano disciplinati dal principio di competenza temporale dell\u2019anno di produzione del reddito.<\/p>\n<p>Pertanto, le obbligazioni tributarie relative all\u2019ultimo anno di operativit\u00e0 della posizione fiscale devono essere adempiute nell\u2019anno successivo, secondo le <strong>regole e le scadenze ordinarie<\/strong> previste per la generalit\u00e0 dei contribuenti.<\/p>\n<p>I contribuenti che hanno cessato l\u2019attivit\u00e0 mantengono il diritto di beneficiare del <strong>differimento dei termini di versamento<\/strong> concesso dalla recente <strong>proroga per i soggetti ISA al 20 luglio<\/strong>, attraverso un meccanismo di richiamo indiretto operato dalla prassi amministrativa.<\/p>\n<p>Proroga al 20 luglio anche per gli ex titolari di partita IVA: il \u201crichiamo indiretto\u201d alle cause di esclusione ISA<\/p>\n<p>I decreti e i provvedimenti di proroga rinviano genericamente ai contribuenti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono approvati gli <strong>ISA<\/strong>.<\/p>\n<p>Una ormai consolidata prassi dell\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale perimetro include non solo chi applica materialmente gli indici ma anche <strong>chi \u00e8 formalmente escluso<\/strong>.<\/p>\n<p>Il collegamento normativo si articola come segue:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> i provvedimenti di proroga richiamano i soggetti che applicano gli ISA o che presentano una causa di esclusione dagli stessi;<\/li>\n<li> tra le <strong>cause di esclusione<\/strong> codificate dai modelli ministeriali rientra tassativamente la <strong>cessazione dell\u2019attivit\u00e0<\/strong> nel corso del periodo d\u2019imposta, identificata dal codice di esclusione \u201c4\u201d;<\/li>\n<li> di conseguenza l\u2019<strong>inclusione dei soggetti cessati<\/strong> nella <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/partite-iva-proroga-imposte-2026-isa-forfettari-interessi-maggiorazione\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">proroga<\/a> non avviene per menzione diretta nel testo di legge, ma in via indiretta in quanto la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 \u00e8 essa stessa una causa di esclusione ISA che conferisce il diritto al differimento dei termini.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I riferimenti di prassi amministrativa<\/p>\n<p>L\u2019orientamento espresso \u00e8 supportato dai diversi <strong>documenti di prassi dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, eventualmente opponibili in sede di autotutela o di controllo formale.<\/p>\n<p>Per brevit\u00e0 ne citeremo giusto un paio, iniziando dalla <strong>Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019<\/strong> che dispone espressamente l\u2019estensione del differimento dei termini ai contribuenti che, sussistendo i requisiti di applicabilit\u00e0 degli ISA nell\u2019anno di riferimento, si trovano in una causa di esclusione.<\/p>\n<p>Il documento citan esplicitamente coloro che \u201c\u2026 dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA\u201d e, di conseguenza, anche coloro che hanno cessato l\u2019attivit\u00e0 nel corso del periodo d\u2019imposta.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/risoluzione_n_64_proroga_isa.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 254.3 kio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1778574590\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Agenzia delle Entrate &#8211; risoluzione n. 64\/2019<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>I chiarimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate sul perimetro della proroga dei versamenti per i soggetti ISA\n<\/p>\n<p>Si nota un altro riferimento indiretto nella <strong>Circolare n. 20\/E del 9 settembre 2020<\/strong> al quesito 8.3 relativo alle proroghe dei versamenti, con il rinvio a quanto disposto con la Risoluzione 71 del 1 agosto 2019, la quale anch\u2019essa fa riferimento alle cause di esclusione ISA citando espressamente la stessa casistica indicata nella Risoluzione 64 sopra richiamata.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/IMG\/pdf\/circolare_n__20_del_2019.pdf\" class=\" spip_doc_lien\" title=\"PDF - 636.9 kio\" type=\"application\/pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/plugins-dist\/medias\/prive\/vignettes\/pdf.svg?1778574590\" width=\"64\" height=\"64\" alt=\"\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Agenzia delle Entrate &#8211; circolare n. 20\/E\/2019<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Ulteriori chiarimenti in risposta a quesiti sull\u2019applicazione degli ISA per il periodo d\u2019imposta 2018\n<\/p>\n<p>Calendario fiscale e modalit\u00e0 di versamento<\/p>\n<p>Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, i <strong>termini ordinari di versamento<\/strong> del saldo e del primo acconto sono ridefiniti secondo il seguente calendario:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>entro il 20 luglio<\/strong>: versamento delle imposte a saldo e in acconto senza alcuna maggiorazione;<\/li>\n<li> <strong>dal 21 luglio al 20 agosto<\/strong>: versamento delle somme dovute con l\u2019applicazione delle maggiorazioni previste per il differimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Partite IVA cessate: determinazione delle somme dovute e gestione degli acconti<\/p>\n<p>L\u2019estinzione della posizione fiscale impone una distinzione tra le componenti di debito e i versamenti anticipati:<\/p>\n<ul class=\"spip\" role=\"list\">\n<li> <strong>imposte a saldo<\/strong>: \u00e8 <strong>obbligatorio<\/strong> il versamento del saldo di imposte, addizionali e contributi previdenziali calcolati sul reddito effettivamente prodotto fino alla data di cessazione.<\/li>\n<li> <strong>imposte in acconto<\/strong>: in virt\u00f9 della cessazione, il reddito della medesima natura per l\u2019anno in corso \u00e8 presuntivamente pari a zero salvo eventuali alti proventi, trovando quindi applicazione il <strong>metodo previsionale<\/strong> il quale consente al contribuente di rideterminare e azzerare gli acconti di imposte e contributi eliminando l\u2019obbligo del relativo versamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Proroga delle imposte: attenzione alla maggiorazione per il rinvio ad agosto<\/p>\n<p>\u00c8 fondamentale evidenziare un ultimo aspetto operativo per i contribuenti che scelgono di non versare entro la prima scadenza del 20 luglio, perch\u00e9 rientrando a pieno titolo nel perimetro della proroga ISA.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale <strong>rinvio del pagamento<\/strong> nella finestra estiva <strong>dal 21 luglio al 20 agosto<\/strong> comporta anche per i soggetti \u201ccessati\u201d l\u2019applicazione della <a href=\"https:\/\/www.informazionefiscale.it\/fisco-interessi-usura-proroga-imposte-2026-maggiorazione-0-8\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><strong>maggiorazione dello 0,80 per cento<\/strong><\/a> a titolo di interesse corrispettivo.<\/p>\n<p>I contribuenti cessati devono quindi prestare attenzione a non applicare la misura standard dello 0,40 per cento storicamente prevista per i soggetti ordinari non interessati dalle proroghe, poich\u00e9 la disciplina speciale ISA prevede quest\u2019anno il <strong>raddoppio di tale maggiorazione<\/strong> per chi usufruisce del differimento dei termini a ridosso della pausa estiva.<\/p>\n<p>Con l\u2019augurio che questo quadro normativo offra la necessaria chiarezza per una corretta pianificazione finanziaria, <strong>buon versamento a tutti!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La proroga delle imposte al 20 luglio 2026 include anche i titolari di partita IVA che hanno cessato&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":558942,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[172],"tags":[178,17,177,180,6689,1537,90,89,179],"class_list":["post-558941","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-affari","tag-affari","tag-agenzia-delle-entrate","tag-business","tag-dichiarazione-dei-redditi","tag-imposte-sui-redditi","tag-it","tag-italia","tag-italy","tag-pubblico"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116823255328831675","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=558941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558941\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/558942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=558941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=558941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=558941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}