{"id":591647,"date":"2026-07-19T01:20:28","date_gmt":"2026-07-19T01:20:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/591647\/"},"modified":"2026-07-19T01:20:28","modified_gmt":"2026-07-19T01:20:28","slug":"fisco-controlli-con-incrocio-dati-isa-chi-rischia-e-cosa-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/591647\/","title":{"rendered":"Fisco, controlli con incrocio dati Isa: chi rischia e cosa fare"},"content":{"rendered":"<p>Con il provvedimento del 14 luglio 2026, l\u2019Agenzia delle Entrate ha annunciato una <strong>nuova campagna di comunicazioni<\/strong> relative a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini Isa. Si tratta di <strong>controlli<\/strong> che sfruttano l\u2019incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali, con l\u2019obiettivo di individuare incongruenze, omissioni o errori prima dell\u2019avvio di eventuali accertamenti.<\/p>\n<p>Prima di contestare formalmente eventuali irregolarit\u00e0, per\u00f2, l\u2019amministrazione finanziaria d\u00e0 la contribuente<strong> la possibilit\u00e0 di rimediare.<\/strong>\n<\/p>\n<p>Come funziona il nuovo incrocio dei dati fiscali<\/p>\n<p>Il<strong> meccanismo di controllo<\/strong> si basa su un\u2019attivit\u00e0 di incrocio automatizzato tra i dati indicati dai contribuenti nei modelli Isa <strong>a partire dal 2024<\/strong> e le informazioni inserite nelle dichiarazioni dei redditi presentate negli stessi periodi di imposta soggetti a verifica. A queste si aggiungono i dati contenuti in:<\/p>\n<ul>\n<li>certificazioni uniche (CU);<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/canoni-locazione-non-percepiti-730-2026-tasse\/997829\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">contratti di locazione e affitto<\/a> registrati;<\/li>\n<li>modelli redditi;<\/li>\n<li>modelli Isa relativi agli anni precedenti;<\/li>\n<li>altri dati gi\u00e0 disponibili presso l\u2019amministrazione finanziaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attraverso questi <strong>confronti automatici<\/strong> possono emergere omissioni, incoerenze oppure semplici errori materiali che rendono necessario un approfondimento da parte del contribuente.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il Fisco parte dai soggetti Isa<\/p>\n<p>Gli <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/punteggio-isa-controlli-fiscali\/950326\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale (Isa)<\/a> rappresentano uno degli strumenti attraverso cui l\u2019Agenzia delle Entrate valuta il <strong>livello di affidabilit\u00e0<\/strong> fiscale di imprese e lavoratori autonomi e, ogni anno, sulla base dei dati dichiarati e di una serie di indicatori economici, da questi dipende<strong> il punteggio<\/strong> che misura il grado di coerenza e affidabilit\u00e0 del contribuente.<\/p>\n<p>Un<strong> punteggio elevato<\/strong> consente di accedere a diversi benefici premiali e, proprio per questo motivo, l\u2019Agenzia ha deciso di rafforzare il sistema di controlli preventivi, segnalando direttamente ai contribuenti eventuali anomalie emerse durante l\u2019analisi delle dichiarazioni.<\/p>\n<p>Chi rischia di ricevere la comunicazione<\/p>\n<p>Le comunicazioni riguardano principalmente:<\/p>\n<ul>\n<li>lavoratori <strong>autonomi<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>professionisti<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>imprese<\/strong> di minori dimensioni soggette agli Isa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ricevere una comunicazione di anomalia non significa automaticamente essere destinatari di un<strong> accertamento fiscale. <\/strong>In molti casi potrebbe trattarsi di semplici errori di compilazione, dati inseriti in modo incompleto oppure informazioni non correttamente interpretate dai sistemi informatici.<\/p>\n<p>Cosa fare se emerge un\u2019anomalia<\/p>\n<p>Una volta presa visione della comunicazione, il contribuente pu\u00f2:<\/p>\n<ul>\n<li>riconoscere l\u2019errore e procedere alla <strong>regolarizzazione spontanea<\/strong> attraverso il <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/ravvedimento-operoso-accertamendo-adesione-quale-conviene\/956623\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ravvedimento operoso<\/a>, beneficiando della riduzione delle sanzioni rispetto a quelle applicabili in caso di accertamento ed evitando il contenzioso;<\/li>\n<li>fornire chiarimenti, precisazioni oppure <strong>ulteriori elementi utili<\/strong> a spiegare le anomalie. Tali spiegazioni non potranno essere inviate tramite e-mail o rispondendo alla Pec ricevuta, ma sar\u00e0 obbligatorio utilizzare esclusivamente il nuovo software \u201cComunicazioni anomalie Isa 2026\u201d, che l\u2019Agenzia delle Entrate metter\u00e0 a disposizione sul proprio sito istituzionale. Attraverso questo applicativo sar\u00e0 possibile trasmettere tutta la documentazione e le informazioni necessarie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come arriva l\u2019avviso dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p>In caso di incongruenze emerse durante la fase di verifica degli Isa, l\u2019Agenzia invier\u00e0 un avviso. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>se il contribuente ha registrato un indirizzo e-mail nell\u2019area riservata e ha attivato il servizio \u201cstato delle richieste\u201d, <strong>ricever\u00e0 un messaggio<\/strong> che segnaler\u00e0 la presenza di nuove comunicazioni nella sezione dedicata agli Isa;<\/li>\n<li>nel caso in cui sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (<strong>Pec<\/strong>), l\u2019avviso verr\u00e0 inviato dagli indirizzi istituzionali \u201ccomplianceISA1@pec.agenziaentrate.it\u201d o \u201ccomplianceISA2@pec.agenziaentrate.it\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>N\u00e9 l\u2019e-mail ordinaria n\u00e9 la Pec conterranno il dettaglio dell\u2019anomalia. Il messaggio infatti avr\u00e0 esclusivamente la funzione di notifica: tutte le informazioni saranno consultabili soltanto entrando nel Cassetto fiscale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con il provvedimento del 14 luglio 2026, l\u2019Agenzia delle Entrate ha annunciato una nuova campagna di comunicazioni relative&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":591648,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[172],"tags":[35533,178,17,177,16,1537,90,89],"class_list":["post-591647","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-affari","tag-accertamenti-fiscali","tag-affari","tag-agenzia-delle-entrate","tag-business","tag-fisco-e-tasse","tag-it","tag-italia","tag-italy"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/116944019567987802","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=591647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591647\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/591648"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=591647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=591647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=591647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}