{"id":610614,"date":"2026-07-31T07:49:15","date_gmt":"2026-07-31T07:49:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/610614\/"},"modified":"2026-07-31T07:49:15","modified_gmt":"2026-07-31T07:49:15","slug":"certificazione-unica-forfettari-quando-lobbligo-resta-nel-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/610614\/","title":{"rendered":"Certificazione Unica forfettari: quando l&#8217;obbligo resta nel 2026"},"content":{"rendered":"<p>La semplificazione fiscale, a volte, somiglia a un labirinto. Quando il <strong>D.Lgs. n. 1\/2024 (Decreto Adempimenti)<\/strong> ha introdotto l\u2019esonero dall\u2019invio della <strong>Certificazione Unica<\/strong> per i compensi erogati ai soggetti in regime agevolato, molti committenti e intermediari hanno tirato un sospiro di sollievo. L\u2019idea di fondo era lineare: dal momento che la fatturazione elettronica \u00e8 diventata obbligatoria anche per i <strong>forfettari<\/strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate possiede gi\u00e0 in tempo reale tutti i dati per precompilare le dichiarazioni dei redditi. Perch\u00e9, allora, costringere i sostituti d\u2019imposta a un adempimento doppione?<\/p>\n<p>Eppure, nel fisco italiano le cose non sono mai cos\u00ec semplici. L\u2019amministrazione finanziaria ha recentemente gettato una luce diversa su questo automatismo, svelando un effetto boomerang\u00a0per diverse categorie professionali. Esiste infatti una platea di autonomi che, pur avendo aderito alla flat tax, \u00e8 esonerata per legge dall\u2019emettere fattura elettronica. Per loro, e per i sostituti d\u2019imposta che ne pagano le prestazioni, l\u2019adempimento della Certificazione Unica non \u00e8 affatto tramontato.\n<\/p>\n<p>Certificazione Unica e forfettari, il nodo del D.Lgs. 1\/2024<\/p>\n<p>Per capire come si sia arrivati a questo punto, bisogna fare un passo indietro e guardare alle regole del gioco. Dal 1\u00b0 gennaio 2024, per effetto del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2024\/01\/12\/24G00007\/SG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">D.Lgs. n. 1\/2024<\/a> (che ha inserito il comma 6-septies nell\u2019articolo 4 del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1998;322\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">D.P.R. 322\/1998<\/a>), i committenti dei contribuenti <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/regime-forfettario-detrazioni-fiscali-incapienza-irpef\/1004122\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">forfettari<\/a> sono ufficialmente esonerati dagli adempimenti in materia di <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/certificazione-unica-2026-non-arriva\/961741\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Certificazione Unica<\/a> relativi ai compensi erogati.<\/p>\n<p>Questo esonero poggiava su una premessa tecnologica: l\u2019<strong>estensione dell\u2019obbligo di fatturazione elettronica generalizzato<\/strong> (con la sola eccezione dei soggetti tenuti all\u2019invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria). Poich\u00e9 le informazioni transitano dal Sistema di Interscambio (SdI), l\u2019anagrafe tributaria ha gi\u00e0 tutto ci\u00f2 che le serve.<\/p>\n<p>Cosa succede, per\u00f2, si chiede l\u2019Agenzia delle Entrate, se il compenso non passa per la fattura elettronica? In questo scenario, il presupposto della semplificazione decade. Se l\u2019AdE non pu\u00f2 tracciare il compenso tramite il SdI, ha bisogno che il sostituto d\u2019imposta torni alla vecchia via: la compilazione e la trasmissione del modello ordinario.<\/p>\n<p>I chiarimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p>Il perimetro di questa eccezione \u00e8 stato delineato dall\u2019Agenzia delle Entrate attraverso una serie di chiarimenti ufficiali che hanno progressivamente ristretto il campo dell\u2019esonero.<\/p>\n<p>Il <strong>precedente dei medici<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/8987735\/Risposta+n.+132_2025.pdf\/be0f584b-b098-ecdb-4241-a559ee802e0b?t=1747124969598\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Risposta n. 132\/2025<\/a>): l\u2019AdE aveva gi\u00e0 chiarito che l\u2019esonero dalla CU non si applica ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) in regime forfettario, proprio perch\u00e9 questi soggetti sono esonerati dall\u2019obbligo di fatturazione elettronica.<\/p>\n<p>La <strong>svolta per gli intermediari<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10065080\/Risposta+n.+127_2026\/ae8997d5-7f59-32db-e103-0eba322fb3f1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">Risposta n. 127 del 22 giugno 2026<\/a>): con questo recente documento, l\u2019amministrazione finanziaria ha esteso il medesimo principio ai produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario.<\/p>\n<p>L\u2019istante dell\u2019interpello, un\u2019agenzia di assicurazione, evidenziava come le <strong>prestazioni in ambito assicurativo fossero esenti da Iva<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 22, comma 1, numero 6, del D.P.R. n. 633\/1972, e dunque esonerate dall\u2019obbligo di <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/fattura-elettronica-ritardo-detrazione-iva\/959769\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">fattura<\/a> (a meno di esplicita richiesta del cliente). Inoltre, in base al D.M. 10 maggio 2019, tali operazioni non sono soggette neppure all\u2019obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate ha confermato che, in assenza di fatturazione elettronica via SdI, il sostituto d\u2019imposta deve emettere la Certificazione Unica.<\/p>\n<p>Chi sono i soggetti interessati?<\/p>\n<p>La conclusione a cui giunge la <strong>Risposta 127\/2026<\/strong> traccia un confine ben definito che interessa moltissimi operatori economici. L\u2019obbligo di CU si riattiva per tutte le operazioni esenti che beneficiano dell\u2019esonero di fatturazione ex art. 22 del D.P.R. 633\/1972, qualora l\u2019autonomo sia un forfettario.<\/p>\n<p>In dettaglio, l\u2019alert riguarda:<\/p>\n<ul>\n<li>operazioni e intermediari assicurativi (come i produttori di quarto gruppo);<\/li>\n<li>prestazioni di mandato;<\/li>\n<li>attivit\u00e0 di mediazione e intermediazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando un <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/economia\/imprese-pmi\/chi-e-e-cosa-fa-il-sostituto-dimposta\/117813\/\" data-doctype=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">sostituto d\u2019imposta<\/a> eroga compensi o provvigioni a un forfettario che svolge una di queste attivit\u00e0 senza l\u2019emissione della fattura elettronica, la via della semplificazione si interrompe e sorge l\u2019obbligo di invio telematico della CU.<\/p>\n<p>Come comportarsi: istruzioni e codici per la CU 2026<\/p>\n<p>Per i sostituti d\u2019imposta e i loro consulenti, la gestione di questi contribuenti richiede un\u2019attenzione particolare nella fase di dichiarazione. L\u2019Agenzia delle Entrate ha precisato che la Certificazione Unica va emessa <strong>per coprire i flussi finanziari non tracciati dal SdI<\/strong> relativi sia alle somme erogate nel 2024, sia a quelle corrisposte nel 2025.<\/p>\n<p>Nel modello CU 2026, l\u2019indicazione di questi compensi erogati ai forfettari senza e-fattura\u00a0deve avvenire compilando il quadro dei redditi di lavoro autonomo e utilizzando lo specifico <strong>codice 24<\/strong>.<\/p>\n<tr>\n<td><strong>Tipo di operazione \/ documento ricevuto<\/strong><\/td>\n<td><strong>Regime fiscale del percipiente<\/strong><\/td>\n<td><strong>Obbligo di Certificazione Unica<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fattura elettronica (inviata tramite SdI)<\/td>\n<td>Regime dei forfettari<\/td>\n<td>No (Esonero totale ex D.Lgs. 1\/2024)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Operazioni esenti ex art. 22 D.P.R. 633\/1972 senza e-fattura (es. provvigioni subagenti)<\/td>\n<td>Regime dei forfettari<\/td>\n<td>S\u00ec (Obbligo di trasmissione con Codice 24)<\/td>\n<\/tr>\n<p>Come gestire correttamente le pratiche<\/p>\n<p>Per non farsi cogliere impreparati e strutturare i flussi di lavoro amministrativo in modo impeccabile, le aziende e i professionisti che agiscono come sostituti d\u2019imposta dovrebbero una strategia di gestione dei collaboratori molto precisa:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>mappatura dei collaboratori<\/strong>. Censire tutti i professionisti e gli intermediari esterni che operano in regime forfettario, dividendo chi emette fattura elettronica standard da chi rientra nei casi di esenzione (es. subagenti, mediatori);<\/li>\n<li><strong>verifica dell\u2019archivio SdI<\/strong>. Incrociare i pagamenti effettuati con le fatture elettroniche effettivamente ricevute a sistema. Se per un determinato compenso registrato in contabilit\u00e0 non si trova la corrispondente e-fattura nel cassetto fiscale, l\u2019alert deve scattare immediatamente;<\/li>\n<li><strong>allineamento con i software gestionali<\/strong>. Aggiornare le impostazioni dei software di contabilit\u00e0 ed erogazione dei compensi, disattivando l\u2019esclusione automatica dall\u2019invio della CU per le specifiche anagrafiche dei soggetti esenti da fattura;<\/li>\n<li><strong>contatto preventivo<\/strong>. Informare i collaboratori interessati della necessit\u00e0 di emettere comunque la CU, evitando cos\u00ec disguidi o contestazioni al momento della ricezione del modello.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le sanzioni per i sostituti d\u2019imposta<\/p>\n<p>Sottovalutare questo ritorno\u00a0dell\u2019obbligo pu\u00f2 tradursi in sanzioni pesanti per le imprese e le agenzie. La mancata, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica comporta infatti <strong>una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni singola certificazione<\/strong>, con un limite massimo che pu\u00f2 diventare oneroso per le strutture che gestiscono reti di vendita o di intermediazione molto ramificate.<\/p>\n<p>Per evitare contestazioni, la raccomandazione per i sostituti d\u2019imposta \u00e8 di non basarsi pi\u00f9 esclusivamente sull\u2019anagrafica fiscale del fornitore (il fatto che sia o meno un forfettario). La discriminante corretta \u00e8 lo strumento di certificazione utilizzato: se il compenso non \u00e8 transitato dal Sistema di Interscambio tramite fattura elettronica, la CU 2026 va elaborata, inviata e consegnata al percipiente nei termini di legge.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La semplificazione fiscale, a volte, somiglia a un labirinto. 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