{"id":635851,"date":"2026-08-17T03:29:26","date_gmt":"2026-08-17T03:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/635851\/"},"modified":"2026-08-17T03:29:26","modified_gmt":"2026-08-17T03:29:26","slug":"azienda-fallita-ma-i-soci-devono-pagare-le-tasse-anche-sui-mancati-incassi-per-300mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/635851\/","title":{"rendered":"Azienda fallita, ma i soci devono pagare le tasse anche sui mancati incassi per 300mila euro"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha annullato e rinviato a nuovo giudizio, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell\u2019Umbria, il contenzioso tra l&#8217;Agenzia delle entrate e i tre ex soci di una societ\u00e0 in nome collettivo, attiva nel settore della gastronomia, finita in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese.<\/p>\n<p>La vicenda nasce da un accertamento fiscale relativo all&#8217;anno d&#8217;imposta 2011, con il quale l&#8217;Agenzia delle entrate aveva contestato alla societ\u00e0 la deduzione di componenti negativi di reddito per un importo complessivo di circa 353.000 euro. Nello specifico, l&#8217;ente aveva ritenuto che fosse sottoposta a tassazione una sopravvenienza passiva derivante dalla perdita di un credito da regresso, maturato a seguito del pagamento di 335.000 euro effettuato dalla societ\u00e0 in nome collettivo in qualit\u00e0 di fideiussore per conto di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, e ulteriori 18.000 euro per spese legali sostenute per un accordo transattivo con gli istituti bancari.<\/p>\n<p>L&#8217;erario aveva notificato distinti avvisi di accertamento ai tre soci, imputando loro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, il maggior reddito ricostruito in capo all&#8217;ente collettivo.<\/p>\n<p>La Commissione tributaria provinciale di Perugia e, successivamente, la Commissione tributaria regionale dell&#8217;Umbria avevano dato ragione ai contribuenti, annullando le riprese fiscali relative ai predetti componenti negativi. In particolare, la Ctr aveva ritenuto dimostrato il requisito dell&#8217;inerenza, basandosi sulla circostanza che il credito da regresso fosse stato &#8220;prudenzialmente stimato totalmente irrecuperabile&#8221; e che le spese legali fossero &#8220;connesse&#8221; alla gestione dell&#8217;esposizione debitoria.<\/p>\n<p>Contro questa sentenza, l&#8217;Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 109 del D.P.R. n. 917\/1986 (TUIR) e 2697 del codice civile in materia di onere della prova.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell&#8217;Erario, cassando la decisione della Commissione regionale, ritenendo errata l&#8217;impostazione della Ctr, la quale non avrebbe verificato elementi fondamentali per stabilire la deducibilit\u00e0 della perdita su crediti.<\/p>\n<p>Secondo la Cassazione, ai fini della deducibilit\u00e0 della sopravvenienza passiva, \u00e8 necessario che il contribuente provi l&#8217;inerenza del credito all&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa e, soprattutto, che la deduzione si riferisca a un ricavo o provento che ha gi\u00e0 concorso a formare il reddito in un precedente esercizio. In altri termini, la perdita \u00e8 deducibile solo se il credito, divenuto poi inesigibile, era stato in precedenza tassato. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado non hanno accertato n\u00e9 la data in cui la societ\u00e0 aveva provveduto al pagamento dei debiti garantiti, n\u00e9 se il conseguente credito da regresso fosse stato dichiarato e tassato in un precedente periodo d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, per quanto riguarda le spese legali, la Cassazione ha rilevato che la Ctr le aveva ritenute deducibili con una motivazione meramente consequenziale rispetto a quella utilizzata per il credito principale, senza una specifica e autonoma valutazione del requisito dell&#8217;inerenza.<\/p>\n<p>La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell&#8217;Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Corte di Cassazione ha annullato e rinviato a nuovo giudizio, davanti alla Corte di giustizia tributaria di&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":635852,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[172],"tags":[178,177,730,1537,90,89],"class_list":["post-635851","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-affari","tag-affari","tag-business","tag-fisco","tag-it","tag-italia","tag-italy"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@it\/117108733892549303","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/635851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=635851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/635851\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/635852"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=635851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=635851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=635851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}