{"id":63930,"date":"2025-08-23T08:48:13","date_gmt":"2025-08-23T08:48:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/63930\/"},"modified":"2025-08-23T08:48:13","modified_gmt":"2025-08-23T08:48:13","slug":"scambio-di-provette-ed-errata-diagnosi-di-tumore-al-seno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/63930\/","title":{"rendered":"Scambio di provette ed errata diagnosi di tumore al seno"},"content":{"rendered":"<p>            <a href=\"https:\/\/responsabilecivile.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/scambio-provette-errata-diagnosi-tumore.jpg\" data-caption=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"696\" height=\"405\" class=\"entry-thumb td-modal-image\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/scambio-provette-errata-diagnosi-tumore-696x405.jpg\"   alt=\"scambio-provette-errata-diagnosi-tumore\" title=\"scambio-provette-errata-diagnosi-tumore\"\/><\/a><\/p>\n<p><a><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/ctu-responsabile-civile.jpg\"\/><\/a><\/p>\n<p><strong>Una paziente subisce un intervento chirurgico invasivo e parzialmente demolitivo a seguito di un\u2019errata diagnosi di tumore al seno, causata dallo scambio di provette di reperti bioptici.<\/strong> La Corte d\u2019Appello aveva condannato l\u2019ASL al risarcimento, ma la sentenza \u00e8 stata annullata per un vizio processuale: il decesso dell\u2019unico difensore dell\u2019azienda sanitaria aveva comportato l\u2019automatica interruzione del giudizio (Cassazione civile, sez. III, 04\/11\/2024, n.28257).<\/p>\n<p><strong>Lo scambio delle provette e la vicenda giudiziaria<\/strong><\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello dell\u2019Aquila ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla paziente nei confronti della ASL per le conseguenze pregiudizievoli causatele dall\u2019errata diagnosi di tumore al seno, dovuta ad <strong>uno scambio di provette di reperti bioptici,<\/strong> a seguito della quale era stata sottoposta ad un inutile intervento chirurgico invasivo e parzialmente demolitivo, liquidando, previo rinnovo della CTU medico-legale, la maggior somma di \u20ac54.467,70, oltre accessori, a titolo di danno biologico, ferme quelle di \u20ac4.672,50 e di \u20ac13.346,81, gi\u00e0 liquidate dal primo Giudice.<\/p>\n<p>Rigettata, invece,<strong> la domanda risarcitoria proposta dai prossimi congiunti conviventi della donna (il marito e le due figlie),<\/strong> sul rilievo della mancata prova del danno da loro asseritamente sub\u00ecto, condannandoli a rimborsare alla ASL le spese del grado concernenti il relativo rapporto processuale.<\/p>\n<p><strong>Il ricorso in Cassazione<\/strong><\/p>\n<p>La ASL propone ricorso per Cassazione lamentando che la sentenza di appello sarebbe intervenuta nelle more del termine per il deposito della memoria di replica <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=27&amp;art.flagTipoArticolo=1&amp;art.codiceRedazionale=040U1443&amp;art.idArticolo=190&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1940-10-28&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">ex art. 190 c.p.c.,<\/a><\/strong> e che fosse intervenuto il decesso dell\u2019unico difensore dell\u2019azienda sanitaria e, quindi, il giudizio dovesse ritenersi automaticamente interrotto.<\/p>\n<p>In sostanza,<strong> l\u2019ASL sostiene che nel giudizio d\u2019appello, all\u2019esito del rinnovo della CTU medico-legale, della conseguente chiusura dell\u2019istruttoria e dell\u2019udienza di precisazione delle conclusioni mediante \u201ctrattazione scritta\u201d <\/strong>(celebratasi il 28 aprile 2020), la Corte territoriale, con ordinanza notificata l\u20198 maggio 2020, aveva concesso il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. <br \/>Dopo il deposito delle <strong>comparse conclusionali,<\/strong> in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica, era sopravvenuto, in data 30 maggio 2020, l\u2019improvviso decesso dell\u2019Avvocato difensore della ASL, la quale non aveva quindi potuto provvedere al tempestivo deposito della memoria di replica. Quindi la sentenza della Corte di appello, depositata il 23 novembre 2020, dovrebbe ritenersi nulla, per non aver tenuto conto del principio secondo cui la morte dell\u2019unico difensore della parte costituita determina automaticamente l\u2019interruzione del processo, a prescindere dalla conoscenza o meno di tale evento in capo alle altre parti, con conseguente preclusione di ogni attivit\u00e0 processuale e nullit\u00e0 di quella eventualmente compiuta.<\/p>\n<p><strong>L\u2019interruzione del processo per morte dell\u2019unico difensore<\/strong><\/p>\n<p><strong>La doglianza \u00e8 fondata.<\/strong> Costituisce ius receptum il principio secondo il quale <strong>la morte dell\u2019unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l\u2019interruzione del processo<\/strong>, anche se il Giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivit\u00e0 processuale, con la conseguente nullit\u00e0 degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.<\/p>\n<p>La circostanza che il decesso dell\u2019unico difensore dell\u2019Azienda Sanitaria Locale sia avvenuto in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica toglie rilievo alla questione se la parte colpita dal detto evento (ed interessata a far valere la nullit\u00e0 della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) debba dimostrare o meno di avere subito un \u201cpregiudizio effettivo\u201d in conseguenza di esso.<\/p>\n<p><strong>Il vizio processuale<\/strong><\/p>\n<p><strong>La questione in parola non ha ragione di porsi quando il vizio processuale incide, limitandola o escludendola, sulla stessa possibilit\u00e0 della parte di depositare gli atti difensivi conclusivi <\/strong>(comparse conclusionali o memorie di replica), poich\u00e9 in tal caso l\u2019effettivit\u00e0 del pregiudizio \u00e8 data dalla stessa lesione di un interesse costituzionalmente tutelato e, precisamente, dall\u2019impedimento frapposto alla possibilit\u00e0 di svolgere con completezza il diritto di difesa. Invero, la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non \u00e8 riferibile solo all\u2019atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivit\u00e0 durante tutto lo svolgimento del processo (SU 25\/11\/2021, n. 36596).<\/p>\n<p>Pertanto, gli Ermellini cassano la sentenza impugnata in relazione con rinvio alla Corte d\u2019Appello dell\u2019Aquila in diversa composizione, la quale rinnover\u00e0 il giudizio d\u2019appello avverso la sentenza del locale Tribunale pronunciata tra le parti. <strong>Sono utilizzabili e soggetti al libero apprezzamento del Giudice gli atti istruttori assunti prima del verificarsi del vizio che ha determinato la nullit\u00e0 della sentenza cassata, ivi compresa la CTU medico-legale.<\/strong><\/p>\n<p class=\"has-text-align-right\">Avv. Emanuela Foligno<\/p>\n<p>&#8211; Annuncio pubblicitario &#8211;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/dallapartedeldanneggiato.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/banner-dalla-parte-del-danneggiato.png\"\/><\/a>        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Una paziente subisce un intervento chirurgico invasivo e parzialmente demolitivo a seguito di un\u2019errata diagnosi di tumore al&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":63931,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1480],"tags":[1944,239,1537,90,89,240,1942,1943,1940,1941],"class_list":{"0":"post-63930","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-salute-femminile","8":"tag-femminile","9":"tag-health","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy","13":"tag-salute","14":"tag-salute-femminile","15":"tag-salutefemminile","16":"tag-womens-health","17":"tag-womenshealth"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63930\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}