{"id":72189,"date":"2025-08-27T12:52:09","date_gmt":"2025-08-27T12:52:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/72189\/"},"modified":"2025-08-27T12:52:09","modified_gmt":"2025-08-27T12:52:09","slug":"evasione-fiscale-del-commercialista-il-cliente-paga-le-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/72189\/","title":{"rendered":"Evasione fiscale del commercialista, il cliente paga le sanzioni?"},"content":{"rendered":"<p>Il cliente risponde dell\u2019eventuale <strong>frode fiscale<\/strong> compiuta dal <strong>commercialista<\/strong>: non \u00e8 sufficiente, infatti, aver affidato l\u2019incarico al professionista per essere esonerati da una qualsiasi responsabilit\u00e0. Purtroppo pu\u00f2 capitare di imbattersi in un consulente poco corretto. Il comportamento disonesto di un commercialista si trasferisce in automatico sul libero professionista suo cliente, sia quando la situazione si viene a verificare per sua volont\u00e0, sia quando viene fatto in modo inconsapevole.<\/p>\n<p>A fare il punto della situazione su questa particolare situazione ci ha pensato la Corte di Cassazione attraverso l\u2019ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025.\n<\/p>\n<p>Il caso davanti al Tribunale per evasione fiscale<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione si \u00e8 dovuta muovere su una situazione molto precisa, nella quale potrebbero trovarsi molti contribuenti. Cosa succede quando un <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/scegliere-commercialista\/897891\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">commercialista<\/a> incaricato dell\u2019assolvimento di alcuni adempimenti tributari non si fa parte attiva e non fa quanto concordato?<\/p>\n<p>Il cliente deve <strong>dimostrare la propria estraneit\u00e0<\/strong> alla frode fiscale portata avanti dal commercialista, fornendo la prova che ha <strong>vigilato puntualmente<\/strong> sulla sua attivit\u00e0 e ha controllato il suo operato.<\/p>\n<p>Deve, inoltre, aver vigilato anche sulla condotta fraudolenta che ha portato avanti il commercialista per mascherare il proprio inadempimento.<\/p>\n<p>Il caso, che \u00e8 finito direttamente sulla scrivania dei giudici della Suprema Corte, ha preso il via a seguito del ricevimento di un avviso di accertamento attraverso il quale l\u2019Agenzia delle Entrate ha contestato a un ingegnere l\u2019utilizzo di <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/fatture-false-reato\/916866\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" data-doctype=\"\">fatture false<\/a> con cui aveva indebitamente usufruito di una <strong>detrazione Iva<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019operazione era stata effettuata con un intento ben preciso: simulare un credito nei confronti dell\u2019Erario per estinguere, grazie a una compensazione, la propria posizione fiscale.<\/p>\n<p>Il contribuente aveva deciso, quindi, di impugnare l\u2019atto sostenendo che lui si era affidato a un professionista per la gestione degli adempimenti fiscali. La giustificazione non era stata accettata dai giudici che l\u2019avevano respinta al mittente.<\/p>\n<p>Il cliente \u00e8 responsabile delle inadempienze del commercialista<\/p>\n<p>Ma perch\u00e9 i giudici hanno respinto la giustificazione del contribuente?<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 molto semplice: non era riuscito a dimostrare in modo evidente la propria estraneit\u00e0 al comportamento fraudolento del commercialista.<\/p>\n<p>Il disegno criminoso portato avanti dal consulente era emerso dalla <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/fisco-tasse\/non-presentare-dichiarazione-redditi\/911570\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">dichiarazione dei redditi<\/a>, dalla quale era chiaro che erano state utilizzate delle fatture oggettivamente inesistenti per ottenere una indebita compensazione dell\u2019Iva.<\/p>\n<p>L\u2019intento del commercialista era sufficientemente chiaro: mettere in atto un\u2019azione fraudolenta ai danni dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Bench\u00e9 il contribuente si stesse avvalendo della consulenza di un professionista per presentare la dichiarazione dei redditi e per disbrigare i vari obblighi nei confronti degli uffici tributari, <strong>avrebbe dovuto vigilare<\/strong> sul suo operato e accertarsi che non stesse adottando una condotta fraudolenta.<\/p>\n<p>Mancando questa prova, il contribuente \u00e8 a tutti gli effetti chiamato a rispondere degli illeciti del suo commercialista, in concorso con lo stesso.<\/p>\n<p>Non soddisfatto, il contribuente propone ricorso in Cassazione. L\u2019Agenzia delle Entrate ha resistito con un contro ricorso.<\/p>\n<p>Il contribuente doveva vigilare e denunciare<\/p>\n<p>A questo punto arriviamo alla decisione finale, quella presa dalla Corte di Cassazione: il ricorso presentato dal contribuente \u00e8 stato <strong>rigettato<\/strong>.<\/p>\n<p>I giudici della Suprema Corte hanno dato ragione a quelli di Secondo Grado, secondo i quali quando un contribuente si avvale della consulenza e dell\u2019opera di un professionista per gestire gli adempimenti fiscali deve esercitare un\u2019azione di controllo nei confronti dello stesso.<\/p>\n<p>\u00c8 stato, inoltre, ribadito che sul contribuente grava l\u2019<strong>onere della prova<\/strong>: deve dimostrare la propria assenza di colpa. Se non riesce a farlo \u00e8 tenuto a rispondere per l\u2019illecito commesso dal commercialista.<\/p>\n<p>Quanto ribadito dalla Corte di Cassazione ricalca la giurisprudenza di legittimit\u00e0, la quale, in pi\u00f9 occasioni, ha ribadito che le sanzioni amministrative tributarie che devono essere applicate in caso di inadempimento al pagamento dei tributi debbano essere imposte solo e soltanto al soggetto terzo nel momento il contribuente lo abbia <strong>denunciato alle autorit\u00e0<\/strong> competenti e, soprattutto, non sia stato un <strong>complice<\/strong> nella condotta fraudolenta, anche solo perch\u00e9 non ha vigilato con la dovuta attenzione.<\/p>\n<p>Il contribuente, il sostituto e il responsabile d\u2019imposta, stando a quanto prevedono le leggi, non sono punibili nel momento in cui riescano a dimostrare che un determinato tributo non \u00e8 stato versato per un fatto che \u00e8 stato denunciato alle autorit\u00e0 competenti. E che l\u2019omesso pagamento sia attribuibile esclusivamente a una responsabilit\u00e0 di un terzo.<\/p>\n<p>Non \u00e8 sufficiente, per\u00f2, che il contribuente si rechi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per effettuare le denunce di rito: perch\u00e9 possa essere esonerato completamente da ogni responsabilit\u00e0 deve riuscire a dimostrare che ha<strong> assolto l\u2019obbligo di vigilanza<\/strong> sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte del consulente.<\/p>\n<p>Cosa succede quando sono presentate delle dichiarazioni errate<\/p>\n<p>A questo punto la domanda da porsi \u00e8 cosa accade nel momento in cui dovessero essere presentate delle <strong>dichiarazioni fiscali errate <\/strong>o fraudolente che sono attribuibili al commercialista infedele.<\/p>\n<p>A questo punto il contribuente deve farsi parte diligente e fornire la prova di aver vigilato attivamente e controllato in concreto l\u2019operato del professionista.<\/p>\n<p>Deve aver tenuto sotto controllo anche il comportamento fraudolento del professionista, che avrebbe dovuto portare a mascherare il proprio inadempimento rispetto all\u2019incarico ricevuto<\/p>\n<p>\u00c8 bene sottolineare che il contribuente non assolve ai propri obblighi tributari semplicemente delegando al commercialista il compito di trasmettere la dichiarazione agli uffici competenti dell\u2019Agenzia delle Entrate: deve sempre verificare che il mandato sia adempiuto in modo puntuale e preciso.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha quindi confermato il giudizio della commissione Tributaria Regionale attenendosi ai principi che abbiamo appena esposto. Il ricorso presentato dal contribuente \u00e8 stato rigettato e lo stesso \u00e8 stato condannato a pagare di quanto richiesto dall\u2019Agenzia delle Entrate a cui si aggiungono le spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il cliente risponde dell\u2019eventuale frode fiscale compiuta dal commercialista: non \u00e8 sufficiente, infatti, aver affidato l\u2019incarico al professionista&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":72190,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,17,177,35534,54698,53393,16,1537,90,89,20414],"class_list":{"0":"post-72189","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-agenzia-delle-entrate","10":"tag-business","11":"tag-dichiarazioni-e-adempimenti","12":"tag-economia-sommersa","13":"tag-evasione-fiscale","14":"tag-fisco-e-tasse","15":"tag-it","16":"tag-italia","17":"tag-italy","18":"tag-multe"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72189\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/72190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}