{"id":73914,"date":"2025-08-28T09:48:16","date_gmt":"2025-08-28T09:48:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/73914\/"},"modified":"2025-08-28T09:48:16","modified_gmt":"2025-08-28T09:48:16","slug":"omessa-diagnosi-prenatale-cassazione-chiarisce-i-danni-risarcibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/73914\/","title":{"rendered":"Omessa diagnosi prenatale, Cassazione chiarisce i danni risarcibili"},"content":{"rendered":"<p>            <a href=\"https:\/\/responsabilecivile.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/omessa-diagnosi-prenatale.jpg\" data-caption=\"\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"696\" height=\"405\" class=\"entry-thumb td-modal-image\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/omessa-diagnosi-prenatale-696x405.jpg\"   alt=\"omessa-diagnosi-prenatale\" title=\"omessa-diagnosi-prenatale\"\/><\/a><\/p>\n<p><a><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/ctu-responsabile-civile.jpg\"\/><\/a><\/p>\n<p>La Cassazione torna sul tema dell\u2019<strong>omessa diagnosi prenatale<\/strong>, precisando i criteri per individuare la responsabilit\u00e0 del medico e chiarendo che il risarcimento non riguarda solo la nascita indesiderata, ma si estendono anche a quelli connessi alla perdita della possibilit\u00e0 di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, purch\u00e9 vi sia stata allegazione e prova, anche presuntiva (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 agosto 2025, n. 22578).<\/p>\n<p><strong>I fatti<\/strong><\/p>\n<p><strong>I genitori di un bambino con labiopalatoschisi bilaterale hanno citato in giudizio due medici e due strutture sanitarie per omessa diagnosi prenatale.<\/strong> Il Tribunale, con sentenza parziale, accoglie la domanda, statuendo condanna solidale dei due medici e delle due strutture ed esclude ogni accertamento sulla graduazione delle colpe per difetto di domanda di regresso.<\/p>\n<p><strong>La Corte di appello ha parzialmente riformato, ritenendo che la prima ecografista non potesse visualizzare il volto del feto e che la responsabilit\u00e0 fosse ascrivibile solo al secondo medico<\/strong>. <\/p>\n<p>La Corte di appello \u2013 davanti alla quale il processo era stato interrotto sia per l\u2019intervenuto decesso della dottoressa V. sia per il sopravvenuto fallimento della Casa di cura \u2013 riforma parzialmente il primo grado.<strong> Secondo i giudici, la dott.ssa V. non aveva potuto visualizzare il volto del feto durante la prima ecografia<\/strong>, refertando nei termini di \u201cesame limitato per posizione dorso anteriore del feto. Si consiglia controllo tra 10 giorni (per esame cuore)\u201d, e che <strong>la rinnovazione dell\u2019esame era avvenuta a cura del dottor P., il quale aveva effettuato la seconda ecografia dopo 13 giorni, ancora nella 22ma settimana ai fini di un possibile aborto terapeutico. <\/strong><br \/>La dott.ssa V. doveva pertanto essere assolta da ogni responsabilit\u00e0 al pari della struttura sanitaria e che la sua compagnia di assicurazione non fosse obbligata a tenerla indenne n\u00e9 tantomeno, a rifondere direttamente ai genitori quanto disposto nella sentenza impugnata in quella sede.<\/p>\n<p><strong>L\u2019intervento della Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<p>I genitori del bambino lamentano che il Tribunale di Ascoli Piceno aveva escluso la risultanza di circostanze utili alla \u201culteriore personalizzazione\u201d del danno del bambino affermando come non provato che la gravidanza, ovvero il parto, avrebbero comportato un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna (ai fini dell\u2019aborto consentito), essendo emerso solo un disturbo psicologico di media entit\u00e0, posta altres\u00ec la possibilit\u00e0 di trattamento morfologico, funzionale e rieducativo della malformazione. <\/p>\n<p>Inoltre<strong> prospettano la violazione e falsa applicazione dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1176&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=148&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1176.,natura%20dell&#039;attivita&#039;%20esercitata.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">art. 1176, c.c.<\/a>,<\/strong> poich\u00e9 il secondo grado non avrebbe considerato che la dottoressa V. aveva consigliato il rinnovo della ecografia solo limitatamente alle condizioni del cuore, venendo meno alla sua obbligazione di debitrice qualificata che le imponeva d\u2019informare la paziente riguardo ai limiti dell\u2019esame strumentale svolto e alla conseguente necessit\u00e0 di ricorrere, in ipotesi, a un centro di pi\u00f9 elevato livello di specializzazione per completarlo; ergo il primo esame ecografico sarebbe stato incompleto, con condotta rilevante sul piano causale correttamente inteso nel senso probabilistico proprio della responsabilit\u00e0 civile. <\/p>\n<p><strong>Quindi la Corte di appello avrebbe errato nel dare atto che la responsabilit\u00e0 era ascrivibile solo al dottor P. (che esegu\u00ec la seconda ecografia) e dunque alla Casa di Cura poi fallita.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le motivazioni della Corte di Appello<\/strong><\/p>\n<p>Le censure non sono accoglibili perch\u00e9 non si misurano con le motivazioni dei Giudici di secondo grado secondo cui:<\/p>\n<ul>\n<li>a) la dottoressa V. non aveva terminato gli esami strumentali ecografici con affermazione di compiuta esclusione di anomalie, refertando invece, specificatamente, che quello svolto non era completo, con conseguente indicazione nel senso di un nuovo esame dopo 10 giorni.<\/li>\n<li>b) i genitori della piccola vittima avevano compreso tale necessit\u00e0, al punto di effettuare l\u2019esame, sia pure dopo 13 giorni, una volta verificata l\u2019assenza dell\u2019ecografista dott.ssa V.<\/li>\n<li>c) seppure l\u2019indicazione del referto della dott.ssa V. era quella del rinnovo dell\u2019esame \u201cper esame cuore\u201d, dal complesso dell\u2019annotazione medesima emergeva che si trattava di eseguire un complessivo rinnovo, posta la limitatezza del primo esame.<\/li>\n<li>d) il successivo e secondo esame era stato svolto dal dottor P. nei termini per l\u2019interruzione della gravidanza ai sensi dell\u2019art. 6, Legge n. 194 del 1978, sia pure a ridosso degli stessi, senza le necessarie individuazioni della malformazione, invece possibili secondo la ricostruzione peritale, stante l\u2019indicazione delle linee guida nel senso della necessit\u00e0 di verifica delle orbite e, quindi, del volto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sopravvenuta condotta colposa del dottor P.<\/strong><\/p>\n<p>Detto in altri termini,<strong> la Corte di secondo grado ha ritenuto assorbente, sul piano causale, la sopravvenuta condotta colposa del dottor P., non rilevando l\u2019assenza della dott.ssa V presso l\u2019ospedale pubblico allo scadere dei 10 giorni, <\/strong>al di l\u00e0 della necessit\u00e0 o meno del previo appuntamento, peraltro dai ricorrenti indicato come affermato in citazione e non altrimenti e diversamente indicato come oggetto di dimostrazione. <strong>Questo significa che non vi sono affatto gli errori di giudizio ipotizzati dai genitori della vittima<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>La Suprema Corte, in caso di omessa diagnosi prenatale di malformazione del feto, ha chiarito negli ultimi anni che i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all\u2019autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, ma si estendono anche a quelli connessi alla perdita della possibilit\u00e0 di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, purch\u00e9 vi sia stata allegazione e prova, anche presuntiva.<\/strong><\/p>\n<p>La Cassazione rigetta il ricorso.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-right\">Avv. Emanuela Foligno<\/p>\n<p><strong>Leggi anche: <\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"830\" height=\"483\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/malformazioni-del-feto.jpg\" alt=\"malformazioni-del-feto\" class=\"wp-image-93915 size-full\"  \/><\/p>\n<p>&#8211; Annuncio pubblicitario &#8211;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/dallapartedeldanneggiato.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/banner-dalla-parte-del-danneggiato.png\"\/><\/a>        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Cassazione torna sul tema dell\u2019omessa diagnosi prenatale, precisando i criteri per individuare la responsabilit\u00e0 del medico e&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":73915,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1480],"tags":[1944,239,1537,90,89,240,1942,1943,1940,1941],"class_list":{"0":"post-73914","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-salute-femminile","8":"tag-femminile","9":"tag-health","10":"tag-it","11":"tag-italia","12":"tag-italy","13":"tag-salute","14":"tag-salute-femminile","15":"tag-salutefemminile","16":"tag-womens-health","17":"tag-womenshealth"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73914\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/73915"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}