{"id":8187,"date":"2025-07-25T18:00:13","date_gmt":"2025-07-25T18:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/8187\/"},"modified":"2025-07-25T18:00:13","modified_gmt":"2025-07-25T18:00:13","slug":"stress-da-lavoro-anche-senza-mobbing-puoi-ottenere-un-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/8187\/","title":{"rendered":"Stress da lavoro, anche senza mobbing puoi ottenere un risarcimento"},"content":{"rendered":"<p>Il <strong>mobbing<\/strong> sul lavoro \u00e8 un tema classico nelle sentenze di tribunale e, anche quando viene accertato che non ricorre nel caso concreto, offre comunque spunti molto interessanti per capire come comportarsi ed evitare rischi e conseguenze legali.<\/p>\n<p>Lo ha chiarito nuovamente la <strong>Cassazione<\/strong>, con sentenza n. 10730 di quest\u2019anno, secondo cui l\u2019azienda \u2013 pur se non provati gli<strong> atti persecutori<\/strong> sul lavoro \u2013 pu\u00f2 essere comunque essere ritenuta responsabile, per non aver eliminato la situazione fonte di <strong>stress<\/strong> in ufficio e rispondere ai sensi del Codice Civile.<\/p>\n<p>Vediamo allora la vicenda e l\u2019importante decisione, evidenziandone la sua portata generale.\n<\/p>\n<p>Il caso concreto e le violazioni denunciate in tribunale<\/p>\n<p>Una lavoratrice aveva citato in tribunale il datore al fine di ottenere il risarcimento dei <strong>danni patrimoniali e non patrimoniali<\/strong> subiti, per un asserito <strong>sovraccarico di lavoro<\/strong> ingiustificato e non gradito. L\u2019intenzione della donna era quella di provare in giudizio il <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/mobbing-sul-lavoro-come-capire-quando-denunciare\/53373\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">mobbing<\/a> o straining nei suoi confronti, collegati alla mancata considerazione della sua indisponibilit\u00e0 a lavorare di pi\u00f9 e a assumere incarichi di maggior responsabilit\u00e0 (e senza formazione specifica), per ragioni personali. Nella disputa, la dipendente peraltro denunci\u00f2 il sopravvenire di una sindrome ansioso-depressiva nel gradiente invalidante del 40%.<\/p>\n<p>Confermando la decisione del primo grado, sulla scorta della documentazione prodotta in aula, il<strong> giudice d\u2019appello<\/strong> ha escluso conseguenze legali per l\u2019azienda, non ritenendo provati gli atti persecutori, sistematici e prolungati nel tempo, nei confronti della lavoratrice.<\/p>\n<p>La donna fece per\u00f2 <strong>ricorso in Cassazione<\/strong>, denunciando violazione e mancata applicazione \u2013 da parte dei giudici \u2013 dell\u2019<strong>art. 2087 Codice Civile<\/strong>. Come si legge nella sentenza della Corte che richiama tutto il percorso della causa, i giudici infatti avrebbero accertato i fatti adottando:<\/p>\n<blockquote>\n<p>a parametro valutativo unicamente la nozione di mobbing, assunta quale metro di riferimento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di salvaguardia della salute psicofisica del lavoratore e della sua dignit\u00e0 morale di cui all\u2019invocata norma.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>In sostanza, la decisione del giudice d\u2019appello aveva escluso la responsabilit\u00e0 datoriale, limitandosi a negare gli <strong>atti persecutori<\/strong> a fronte della lamentata assegnazione di mansioni non gradite, del sovraccarico di lavoro e del sopravvenuto stato ansioso-depressivo, senza verificare autonomamente la violazione degli <strong>obblighi di tutela della sicurezza e salute.<\/strong><\/p>\n<p>Il datore pu\u00f2 essere responsabile anche senza atti persecutori: il ruolo dell\u2019art. 2087 Codice Civile<\/p>\n<p>Per giungere alla decisione n. 10730, la Cassazione ha fatto perno proprio sul citato art. 2087 sulla tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta di una vera e propria \u201cnorma di chiusura\u201d, ossia una disposizione di carattere generale che impone al datore un <strong>generico e ampio obbligo di protezione <\/strong>e si aggancia al principio costituzionale di cui all\u2019art. 32 Cost. (diritto alla salute).<\/p>\n<p>Ebbene, il punto \u00e8 che la giurisprudenza ha pi\u00f9 volte ribadito che l\u2019<strong>art. 2087 Codice Civile<\/strong> pu\u00f2 essere invocato anche quando non sia stata violata una norma specifica, a patto che il danno sia riconducibile alla mancata adozione di provvedimenti, regole e misure esigibili secondo le odierne scienza e tecnica.<\/p>\n<p>Per questo, la mancata <strong>prova del mobbing<\/strong> nei confronti di una lavoratrice \u2013 spiega la <strong>Cassazione <\/strong>\u2013 non implica automaticamente l\u2019esclusione da <strong>responsabilit\u00e0 datoriale,<\/strong> per violazione dell\u2019obbligo di garantire salute e sicurezza. E come gi\u00e0 indicato dalla Corte nella sentenza 5061\/2024, proprio i fatti emersi in corso di causa possono evidenziare:<\/p>\n<blockquote>\n<p>un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest\u2019ultimo l\u2019onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l\u2019ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l\u2019onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Non solo. Anche nella sentenza 3692\/2024, la <strong>Cassazione<\/strong> aveva spiegato che, anche quando non sia configurabile il mobbing per la mancanza di un intento persecutorio, c\u2019\u00e8 violazione dell\u2019<strong>art. 2087 c.c.<\/strong> nel caso in cui il datore:<\/p>\n<ul>\n<li>consenta, anche <strong>involontariamente<\/strong>, il mantenersi di un <strong>ambiente stressogeno<\/strong> fonte di danno alla salute;<\/li>\n<li>attui gesti, anche in s\u00e9 non illegali e isolati, ma in qualche modo in grado di indurre disagio, stress e danno alla salute.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La doppia \u201carma\u201d a favore del dipendente leso sul piano della salute<\/p>\n<p>Anche quando i fatti di causa non dimostrano il mobbing, possono comunque inchiodare il datore alla<strong> responsabilit\u00e0 risarcitoria<\/strong> di cui all\u2019art. 2087 c.c. In termini pratici, questo vuol dire che il lavoratore che non riesce o non pu\u00f2 provare l\u2019intento persecutorio tipico del mobbing, pu\u00f2 per\u00f2 dimostrare la violazione della regola civilistica. Ecco perch\u00e9, avendo erroneamente escluso la responsabilit\u00e0 datoriale, la pronuncia di merito \u00e8 stata cassata. L\u2019azienda non aveva fatto abbastanza per proteggere la dipendente e per questo va punita.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, questa sentenza \u00e8 della stessa linea della precedente e costante giurisprudenza (Cassazione 93\/2018), secondo cui \u00e8 meritevole di accoglimento anche la richiesta risarcitoria per i <strong>danni alla salute<\/strong>, patiti per sovraccarico di lavoro, escludendo che la carenza di organico potesse giustificare un maggior impegno.<\/p>\n<p>Che cosa cambia<\/p>\n<p>La sentenza n. 10730 ci ricorda che ogni datore di lavoro deve o dovrebbe sempre rispettare gli stringenti doveri in tema di prevenzione del <strong>disagio psicologico<\/strong> e delle <strong>patologie da stress lavoro-correlato<\/strong>. Infatti, al di l\u00e0 della presenza di atti di mobbing (per i quali si pu\u00f2 essere condannati anche per <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/mobbing-responsabilita-azienda\/868702\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">responsabilit\u00e0 aggravata<\/a>), l\u2019<strong>inerzia<\/strong> o la <strong>sottovalutazione<\/strong> di uno stressante clima interno possono causare una responsabilit\u00e0 diretta per danni, con connesse potenziali ricadute sia in termini economici che di reputazione.<\/p>\n<p>Oltre a stimolare l\u2019adozione di misure e tecniche di prevenzione del rischio fisico, l\u2019art. 2087 c.c. impone di prevenire e rimuovere <strong>condizioni ambientali o organizzative<\/strong> in grado di generare ansia, agitazione, isolamento, frustrazione, demotivazione e altre forme di malessere psichico, che possono sfociare anche nel <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/info-utili\/burnout-come-affrontarlo\/675932\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">burnout<\/a>.\u00a0Se violato, l\u2019art. 2087 Codice Civile comporta una responsabilit\u00e0 del datore di lavoro sotto il profilo civilistico e risarcitorio.<\/p>\n<p>Nel caso visto sopra, il principio giurisprudenziale \u00e8 stato applicato a favore di chi, assegnato a nuove mansioni complesse, senza formazione e senza ridurre gli incarichi precedenti, ha poi sviluppato una forte ansia documentata. Il datore \u00e8 responsabile per non aver tutelato la<strong> salute mentale<\/strong> di un dipendente.<\/p>\n<p>Concludendo, il<strong> benessere organizzativo<\/strong> in azienda non pu\u00f2 di certo essere un elemento accessorio o secondario, ma un perno su cui far ruotare la crescita aziendale. Leadership improntata all\u2019ascolto, equa suddivisione dei carichi di lavoro, formazione mirata, prevenzione del conflitto e coesione del team sono tutti elementi in grado di migliorare l\u2019ambiente sul piano psicologico e relazionale. Ne beneficeranno i rapporti umani e, di seguito, anche la produttivit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il mobbing sul lavoro \u00e8 un tema classico nelle sentenze di tribunale e, anche quando viene accertato che&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8188,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1511],"tags":[239,1537,90,89,190,2087,2088,240,2089,2090],"class_list":{"0":"post-8187","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-salute-mentale","8":"tag-health","9":"tag-it","10":"tag-italia","11":"tag-italy","12":"tag-lavoro","13":"tag-mental-health","14":"tag-mentalhealth","15":"tag-salute","16":"tag-salute-mentale","17":"tag-salutementale"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8187\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}