{"id":93220,"date":"2025-09-07T07:11:09","date_gmt":"2025-09-07T07:11:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/93220\/"},"modified":"2025-09-07T07:11:09","modified_gmt":"2025-09-07T07:11:09","slug":"permessi-104-no-al-licenziamento-se-lassistenza-e-solo-di-notte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/93220\/","title":{"rendered":"Permessi 104, no al licenziamento se l&#8217;assistenza \u00e8 solo di notte"},"content":{"rendered":"<p>In tema di<strong> permessi legge 104<\/strong>, la giurisprudenza della Cassazione si arricchisce di sentenze sempre nuove, a riprova di quanto l\u2019argomento sia spesso fonte di dispute giudiziarie. Da un lato, infatti, i datori sono molto attenti a valutare la correttezza dell\u2019uso di queste agevolazioni, mentre \u2013 dall\u2019altro \u2013 i dipendenti non sono talvolta cos\u00ec rispettosi delle norme di legge, dando spazio a contestazioni dell\u2019azienda nei loro confronti.<\/p>\n<p>A riprova di ci\u00f2, c\u2019\u00e8 una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 23185, che ha affermato un principio di tutela per il personale che si avvale dei permessi 104 per assistere familiari disabili gravi. Vediamo allora in sintesi la vicenda e la decisione giudiziaria che ne \u00e8 derivata, spiegandone la portata generale per tutti i datori e lavoratori.\n<\/p>\n<p>Il caso concreto, la contestazione dell\u2019azienda e l\u2019esito dell\u2019appello<\/p>\n<p>Un dipendente aveva subito la massima sanzione disciplinare, vedendo troncato il proprio rapporto di lavoro dopo l\u2019accertamento di alcuni fatti che lo riguardavano direttamente e che avevano a che fare con l\u2019utilizzo dei permessi previsti dall\u2019art. 33 della legge 104, utilizzati per assistere un proprio familiare stretto.<\/p>\n<p>Come accertato da un pedinamento svolto dall\u2019<strong>agenzia investigativa<\/strong> incaricata dall\u2019azienda, in agosto l\u2019uomo si sarebbe infatti recato al mare con il figlio nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 13, per due dei tre giorni di assenza dal lavoro consentiti dai permessi che \u2013 lo ricordiamo \u2013 sono coperti da retribuzione e contribuzione figurativa.<\/p>\n<p>Tramite procedimento disciplinare, il datore di lavoro contest\u00f2 l\u2019abuso di tali permessi, ritenendo che il lavoratore non avesse prestato alcuna assistenza, ed emise la massima <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/provvedimenti-disciplinari-cosa-sono-e-quando-possono-essere-applicati\/744803\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">sanzione disciplinare<\/a>.<\/p>\n<p>Allo scopo di farlo annullare, il lavoratore impugn\u00f2 il licenziamento in tribunale ma, in primo grado, il giudice diede ragione al datore. In appello, la ricostruzione e interpretazione dei fatti fu diversa, in quanto la magistratura ribalt\u00f2 la precedente decisione, annullando il recesso e ordinando la reintegra del lavoratore. Dagli esiti dell\u2019istruttoria, l\u2019attivit\u00e0 investigativa avviata dall\u2019azienda si era rivelata carente, parziale e frammentaria, in quanto non era stato dimostrato che il dipendente non avesse prestato assistenza alla madre nel corso delle 24 ore e, in particolare, nelle <strong>ore serali e notturne<\/strong>, come invece affermato e documentato dal figlio.<\/p>\n<p>L\u2019importanza dell\u2019onere della prova nel ragionamento della Cassazione<\/p>\n<p>I giudici di piazza Cavour non hanno ribaltato l\u2019esito del giudizio di merito, ma \u2013 anzi \u2013 hanno confermato la correttezza logico-giuridica del ragionamento della Corte che, nel precedente grado, si era occupata del caso. Sostanzialmente, la <strong>Cassazione<\/strong> ha dato ragione al dipendente sulla scorta di due elementi chiave:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019onere della prova dell\u2019uso scorretto da parte del lavoratore dei permessi 104 grava sul datore, ma quest\u2019ultimo, pur con il ricorso ad attivit\u00e0 investigative, non era riuscito a provare un comportamento fraudolento dell\u2019uomo che giustificasse una sanzione disciplinare;<\/li>\n<li>il lavoratore aveva invece dimostrato di essersi occupato della madre invalida nelle ore notturne, e \u2013 alla luce delle risultanze di causa \u2013 era proprio questa la fascia oraria che, per specifiche ragioni mediche indicate da testimoni, imponeva la diretta cura della donna.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non solo. Nella vicenda in oggetto, le verifiche dei <strong>detective<\/strong> incaricati dal datore per investigare sul comportamento del dipendente, si erano interrotte alle ore 19, non potendosi escludere che l\u2019assistenza fosse poi effettivamente stata svolta nelle ore serali e notturne.<\/p>\n<p>Ma sono alcune parole, usate dalla Corte nella sentenza n. 23185, a togliere ogni dubbio sull\u2019assenza di responsabilit\u00e0 disciplinare dell\u2019uomo:<\/p>\n<blockquote>\n<p>non \u00e8 richiesto che l\u2019assistenza sanitaria debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell\u2019orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Non c\u2019\u00e8 alcuna regola giuridica che comprime il diritto del lavoratore in tal senso e, per questo, il <strong>permesso 104<\/strong> di per s\u00e9 non impone al lavoratore di rimanere a disposizione del familiare per tutte le 24 ore e in maniera esclusiva.<\/p>\n<p>La Cassazione conferma la precedente decisione di merito e annulla il recesso per giusta causa<\/p>\n<p>In mancanza di una prova schiacciante dell\u2019abuso da parte dell\u2019azienda \u2013 si noti che la relazione investigativa non \u00e8 mai stata depositata in giudizio \u2013 e a fronte della prova \u201ccontraria\u201d data dal dipendente di aver comunque svolto assistenza in altri orari, il <strong>licenziamento disciplinare<\/strong> va annullato.<\/p>\n<p>Alla luce dei fatti di causa, l\u2019uomo non ha quindi compiuto alcuna grave violazione disciplinare nell\u2019andare al mare con il figlio di mattina. Il licenziamento era illegittimo e il ragionamento del giudice d\u2019appello \u00e8 stato giuridicamente corretto. Perci\u00f2, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall\u2019azienda, confermando l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019impugnato recesso.<\/p>\n<p>Che cosa cambia<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha sancito che non pu\u00f2 essere espulso dall\u2019azienda il dipendente che sia avvale dei<strong> permessi 104<\/strong>, pur svolgendo compiti di cura nei confronti del familiare disabile nelle sole ore notturne. In linea generale, secondo la Cassazione, in caso di disputa giudiziaria, \u00e8 compito del datore dimostrare in modo completo e inconfutabile che il suo dipendente ha utilizzato i permessi per finalit\u00e0 diverse da quelle assistenziali, omettendo del tutto di prestare aiuto al familiare e legittimando \u2013 quindi \u2013 la <strong>sanzione espulsiva.<\/strong><\/p>\n<p>A giustificare il\u00a0<a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/diritto-del-lavoro\/licenziamento-in-tronco\/831939\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">licenziamento in tronco<\/a> non bastano quindi mere presunzioni, automatismi o attivit\u00e0 investigative svolte parzialmente. Serve la <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/permessi-104-abuso-senza-prova-licenziamento\/925617\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">prova certa<\/a>. Inoltre, l\u2019assistenza pu\u00f2 essere prestata anche in momenti della giornata differenti da quelli in cui il lavoratore presta la propria attivit\u00e0 lavorativa. \u00c8 in gioco infatti un diritto soggettivo che non pu\u00f2 essere limitato da arbitrari vincoli orari, che concentrino l\u2019aiuto sanitario nel turno lavorativo. In estrema sintesi, \u00e8 sufficiente la finalizzazione dell\u2019assenza dal lavoro alla<strong> tutela del disabile<\/strong>: il tempo dedicato pu\u00f2, dunque, essere distribuito in fasce diverse della giornata, purch\u00e9 sia effettivamente destinato alla cura. Considerazioni simili sono state fatte, recentemente, in una diversa sentenza della Corte avente ad oggetto i permessi e l\u2019<a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/lavoro\/permessi-104-passeggiata\/914553\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">attivit\u00e0 fisica<\/a> durante la giornata.<\/p>\n<p>Concludendo, la sentenza n. 23185 rafforza la tutela dei lavoratori subordinati che si occupano di <strong>familiari disabili<\/strong>, chiarendo che i <strong>permessi 104<\/strong> non sono rigidamente vincolati all\u2019orario contrattuale, ma devono essere valutati sulla scorta delle necessit\u00e0 mediche dell\u2019invalido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In tema di permessi legge 104, la giurisprudenza della Cassazione si arricchisce di sentenze sempre nuove, a riprova&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":93221,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,239,2063,2064,1537,90,89,190,67001,10293,240,301],"class_list":{"0":"post-93220","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-health","11":"tag-health-care","12":"tag-healthcare","13":"tag-it","14":"tag-italia","15":"tag-italy","16":"tag-lavoro","17":"tag-legge-104","18":"tag-licenziamenti","19":"tag-salute","20":"tag-sanita"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93220\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}