{"id":97672,"date":"2025-09-09T13:06:13","date_gmt":"2025-09-09T13:06:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/97672\/"},"modified":"2025-09-09T13:06:13","modified_gmt":"2025-09-09T13:06:13","slug":"cassazione-legittimo-licenziare-linfermiere-che-si-rifiuta-di-curare-il-paziente-per-paura-del-contagio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/97672\/","title":{"rendered":"Cassazione: &#8220;Legittimo licenziare l&#8217;infermiere che si rifiuta di curare il paziente per paura del contagio&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>Con ordinanza n. 24562, depositata il 4 settembre 2025, la <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, Sezione Lavoro, ha confermato la <strong>legittimit\u00e0 di un\u00a0licenziamento per giusta causa di un infermiere\u00a0che si \u00e8 rifiutato di prestare assistenza sanitaria a un paziente infetto da\u00a0Acinetobacter baumanni<\/strong>i, invocando presunti rischi per la propria salute non adeguatamente fronteggiati dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>La decisione riveste particolare rilievo per la\u00a0delimitazione dei confini tra il <strong>diritto alla sicurezza del lavoratore<\/strong> (ex D.Lgs. 81\/2008)\u00a0e i\u00a0<strong>doveri connessi alla natura della prestazione sanitaria<\/strong>, specie nei casi in cui l\u2019adempimento venga unilateralmente sospeso in assenza di riscontri oggettivi.<\/p>\n<p>La vicenda<\/p>\n<p>Il lavoratore, dipendente di una struttura privata accreditata operante in regime di riabilitazione estensiva, aveva rifiutato di somministrare terapie salvavita a un paziente infetto, adducendo carenze nei dispositivi di protezione individuale (DPI) e presunti rischi equiparabili al contagio da Covid-19.<\/p>\n<p>L\u2019episodio \u00e8 stato accompagnato da ulteriori condotte contestate dalla datrice di lavoro, tra cui:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>diffusione di informazioni allarmistiche e non verificate,<\/li>\n<li>utilizzo improprio del cellulare durante il turno,<\/li>\n<li>presunto turbamento dell\u2019ordine e della serenit\u00e0 operativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La societ\u00e0 ha quindi avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un\u00a0licenziamento per giusta causa. Il Tribunale di primo grado aveva annullato il licenziamento, ma la Corte d\u2019appello di Reggio Calabria ha riformato integralmente la decisione, ritenendo\u00a0gravissima l\u2019inadempienza del lavoratore\u00a0e pienamente giustificato il recesso per giusta causa. Contro tale sentenza, il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione.<\/p>\n<p>Le questioni giuridiche sollevate<\/p>\n<p>Nel ricorso per Cassazione il dipendente ha lamentato, tra gli altri, i seguenti vizi:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>violazione degli artt. 18 e 20 del D.lgs. 81\/2008;<\/li>\n<li>travisamento della prova e uso improprio delle dichiarazioni rese in sede disciplinare;<\/li>\n<li>erronea applicazione dell\u2019art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione);<\/li>\n<li>vizio di motivazione ai sensi dell\u2019art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Corte di Cassazione ha ritenuto\u00a0inammissibili le censure motivate su questioni di fatto\u00a0e ha escluso la violazione delle disposizioni indicate, confermando la correttezza dell\u2019iter logico-giuridico seguito dalla Corte d\u2019appello.<\/p>\n<p>La decisione<\/p>\n<p>Il nucleo motivazionale dell\u2019ordinanza ruota attorno alla\u00a0interpretazione dell\u2019art. 20 D.lgs. 81\/2008, norma che disciplina gli obblighi del lavoratore in materia di salute e sicurezza. La Corte di Cassazione ha chiarito: \u201cIl potere\/dovere di segnalazione dei rischi \u00e8 funzionale all\u2019adempimento dell\u2019obbligazione lavorativa, ma non legittima un\u2019autonoma sospensione della prestazione in assenza di un riscontro oggettivo e documentato dell\u2019inidoneit\u00e0 dei mezzi di protezione\u201d.<\/p>\n<p>La Cassazione ha evidenziato che:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>nessuna prova era stata offerta dal lavoratore\u00a0circa una sua effettiva richiesta di DPI supplementari o una risposta negativa del datore;<\/li>\n<li>il comportamento si \u00e8 tradotto in una\u00a0autovalutazione soggettiva di pericolo, non fondata su evidenze mediche o su un confronto con le figure gerarchiche (caposala o medico);<\/li>\n<li>il rifiuto di prestazione ha rappresentato un\u00a0inadempimento essenziale, incompatibile con la natura sanitaria dell\u2019attivit\u00e0 e con il dovere di diligenza ex art. 2104 c.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre il lavoratore ha agito in violazione delle disposizioni interne sul corretto uso dei dispositivi, interferendo con la gestione organizzativa della struttura sanitaria.<\/p>\n<p>Il valore della posizione di garanzia nei contesti sanitari<\/p>\n<p>Di particolare rilievo \u00e8 il richiamo della Corte di Cassazione alla\u00a0\u201cposizione di garanzia\u201d\u00a0propria degli operatori sanitari, i quali devono garantire l\u2019effettiva tutela della salute dei pazienti, anche in contesti potenzialmente rischiosi. Tale posizione impone un\u00a0dovere rafforzato di intervento, responsabilit\u00e0 e collaborazione, non compatibile con scelte arbitrarie o soluzioni individuali fuori dal quadro normativo e protocollare.<\/p>\n<p>Con questa ordinanza la Cassazione ribadisce un principio gi\u00e0 tracciato dalla giurisprudenza pi\u00f9 recente:\u00a0la sicurezza sul lavoro \u00e8 un obbligo bilanciato, e non pu\u00f2 essere invocata in modo unilaterale per giustificare il rifiuto della prestazione, specie in ambito sanitario, senza un\u2019adeguata documentazione e interlocuzione con le figure preposte.<\/p>\n<p>La decisione rafforza il presidio della giusta causa nei casi di\u00a0violazione del dovere di diligenza, subordinazione e responsabilit\u00e0 sanitaria, valorizzando il ruolo degli infermieri come soggetti centrali nella tutela della salute pubblica, non solo nella cura, ma anche nel rispetto delle regole organizzative e di sicurezza condivisa.<\/p>\n<p><strong>Redazione Nurse Times<\/strong><\/p>\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/www.infermieristicamente.it\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Nursind<\/a><\/p>\n<p><strong>Articoli correlati<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con ordinanza n. 24562, depositata il 4 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato la&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":97673,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[2065,2066,10294,372,239,2063,2064,1537,90,89,3779,6830,5819,240],"class_list":{"0":"post-97672","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-assistenza-sanitaria","8":"tag-assistenza-sanitaria","9":"tag-assistenzasanitaria","10":"tag-cassazione","11":"tag-contagio","12":"tag-health","13":"tag-health-care","14":"tag-healthcare","15":"tag-it","16":"tag-italia","17":"tag-italy","18":"tag-licenziamento","19":"tag-nurse-times","20":"tag-reggio-calabria","21":"tag-salute"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97672"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97672\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/97673"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}