{"id":98824,"date":"2025-09-10T02:05:14","date_gmt":"2025-09-10T02:05:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/98824\/"},"modified":"2025-09-10T02:05:14","modified_gmt":"2025-09-10T02:05:14","slug":"auto-aziendali-fuori-fringe-benefit-loptional-aggiunto-dal-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/98824\/","title":{"rendered":"Auto aziendali, fuori fringe benefit l\u2019optional aggiunto dal dipendente"},"content":{"rendered":"<p>Le spese per gli accessori sul veicolo, pagate a parte dal lavoratore con trattenuta in busta paga, non influiscono e quindi non riducono il valore forfetario del benefit imponibile<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"imageDetailCustom floating-img me-3 mb-3\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/automobili flotta aziendali.jpg\" alt=\"\"\/><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile. Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle Aci, e non pu\u00f2 essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene di tasca propria.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00c8 quanto precisa l\u2019Agenzia delle entrate con la <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/9295119\/Risposta+n.+233_2025.pdf\/1911a327-4d32-2215-c6c7-a04bfede1d5e?t=1757407799611\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">risposta n. 233 del 9 settembre 2025<\/a>, fornita a una societ\u00e0 che offre ai propri dipendenti l\u2019uso promiscuo di veicoli aziendali, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di utilizzare l\u2019auto sia per motivi di lavoro che per esigenze personali. Questo beneficio, che costituisce un fringe benefit, \u00e8 soggetto a una tassazione specifica, prevista dal Tuir. La societ\u00e0, in qualit\u00e0 di sostituto d&#8217;imposta, in particolare chiede di sapere se, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo e da loro interamente pagati, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il dubbio nasce perch\u00e9 la norma stabilisce che il valore tassabile debba essere assunto \u201cal netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il ragionamento dell\u2019Agenzia prende le mosse dall\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&amp;codiceOrdinamento=0000000000000510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%2051\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">articolo 51<\/a> del Tuir (Dpr n. 917\/1986), in base al quale, tutto ci\u00f2 che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro \u2013 che sia in denaro o sotto forma di beni e servizi \u2013 concorre a formare il reddito imponibile. Tuttavia, per i veicoli concessi in uso promiscuo, la legge (articolo 51, comma 4, Tuir) prevede una modalit\u00e0 semplificata di calcolo dell\u2019imponibile: il valore da tassare infatti, si basa su un importo forfetario calcolato secondo le tabelle Aci, che stimano il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15mila km annui.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Dal 2025, ricorda l\u2019Agenzia, il legislatore ha introdotto una tassazione agevolata per incentivare l\u2019uso di veicoli elettrici (articolo 1, comma 48, legge di bilancio n. 207\/2024), riducendo la percentuale del valore Aci da tassare in questo modo: 10% per quelli a batteria, 20% per gli ibridi plug-in e 50% per gli altri veicoli di nuova immatricolazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tanto in estrema sintesi premesso, se il dipendente decide di aggiungere optional e ne paga il costo di tasca propria tramite una trattenuta in busta paga, queste somme non possono essere sottratte dal valore del fringe benefit. Questo perch\u00e9 gli optional non rientrano nel calcolo forfetario basato sulle tabelle Aci, che considerano solo i costi standard di esercizio del veicolo.<br \/>Per quanto riguarda la disposizione per cui il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo \u00e8 assoggettato a tassazione \u201cal netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente\u201d, precisa la risposta all\u2019interpello, quest\u2019ultima si riferisce solo alle somme eventualmente richieste dal datore per l&#8217;uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci, e non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato.<\/p>\n<p> In conclusione, il datore di lavoro pu\u00f2 certamente offrire ai dipendenti la possibilit\u00e0 di personalizzare i veicoli aziendali, ma il pagamento degli optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle Aci, non riduce il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Le somme versate devono quindi essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza impatto sulla tassazione del benefit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le spese per gli accessori sul veicolo, pagate a parte dal lavoratore con trattenuta in busta paga, non&hellip;\n","protected":false},"author":3,"featured_media":98825,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[178,177,21072,1537,90,89,4762],"class_list":{"0":"post-98824","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-affari","8":"tag-affari","9":"tag-business","10":"tag-in_evidenza_hp","11":"tag-it","12":"tag-italia","13":"tag-italy","14":"tag-normativa-e-prassi"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98824\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/98825"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}